Il Servizio fitosanitario centrale della Regione Campania alza il livello di attenzione sulla Flavescenza dorata, che continua a colpire nell'isola di Ischia e vara nuove e più forti misure volte al contenimento dell’infezione, bloccando la movimentazione delle barbatelle e di ogni materiale di propagazione originario di questo spicchio di territorio campano.

Le misure, che sono state adottate con il decreto dirigenziale regionale n. 43 emanato il 31 ottobre scorso da Daniela Carella, dirigente del Servizio fitosanitario centrale della Regione Campania, si sono rese necessarie perché oltre agli ulteriori rinvenimenti di viti affette da questo fitoplasma è stato ritrovato anche l’insetto vettore: lo Scaphoideus titanus, meglio noto come Cicalina della Flavescenza dorata.

E nel provvedimento regionale si ricorda come: "Il decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000 n. 32442, recante 'Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite', ed in particolare l'articolo 6, prevede che anche nelle zone indenni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore".

Ecco dunque cosa prevede il decreto dirigenziale significativamente titolato "Divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite nell'isola d'Ischia".

Ai fini di tutte le attività di piantumazione di vigneti sull’Isola di Ischia è consentito: "L'utilizzo esclusivo di materiali di moltiplicazione provenienti da vivai autorizzati e muniti delle relative certificazioni rilasciate in base al Decreto del presidente della Repubblica 24 dicembre 1968 n.1164 e al Decreto legislativo 214 del 2005 per la realizzazione dei nuovi impianti viticoli compreso reimpianti e sostituzioni di fallanze".

Viene altresì disposto: "Il divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite, a qualsiasi titolo, originari dell'isola". Ma non solo: è stato anche impartito "Il divieto di effettuare l'autoproduzione vivaistica compreso quella finalizzata al settore hobbistico".

A parziale attenuazione di queste misure fitosanitarie si è inoltre disposto che "il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, di volta in volta, la pratica dell'autoproduzione dietro richiesta supportata da analisi fitosanitarie effettuate a cura e a spesa del richiedente presso strutture a tanto autorizzate, volte ad accertare la presenza del fitoplasma sulle piante madri".

Infine il decreto dirigenziale dispone: "Per gli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del D.Lgs 214/2004".
A tal proposito, vale la pena ricordarlo, trattandosi di lotta obbligatoria, in caso di violazione del dispositivo è prevista espressamente dall'articolo 9 del già citato Decreto ministeriale 32442 del 31 maggio 2000 l'applicazione dell'articolo 500 del Codice penale che punisce la 'Diffusione di una malattia delle piante o degli animali' con pene fino a 5 anni di reclusione in caso di condotta dolosa.