Uno sguardo alle vicende dei “cugini” biocidi può essere un ottimo diversivo ai consueti gialli sotto l'ombrellone, se proprio non vogliamo cimentarci con le estenuanti maratone di fine estate di beach tennis. Ecco gli ultimi tredici biocidi recentemente autorizzati in Europa.
“Tetraborato di disodio”, “Acido borico”, “Ottoborato di sodio decaidrato”, “Anidride borica”:
anche dai soffioni boraciferi di Larderello una famiglia di preservanti del legno.
I prodotti vengono utilizzati nei trattamenti professionali dei manufatti in legno per via della loro efficacia contro i principali insetti, acari e funghi responsabili del degrado di questo tipo di materiali.
Nonostante la lunga storia di utilizzi nei settori più disparati, compreso quello medico (chi non si è mai disinfettato gli occhi con una soluzione di acido borico?), sono diversi i punti interrogativi emersi dalla valutazione della documentazione prodotta dai notificanti:
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possibili problemi di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee: sono previste restrizioni nelle applicazioni all'aria aperta o su manufatti potenzialmente esposti agli agenti atmosferici. Questa limitazione potrà essere rimossa previa presentazione di studi atti a dimostrare che il rischio per il comparto suolo e acque sotterranee è accettabile.
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protezione degli operatori: obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuale.
Come poi non ricordare il braccio di ferro tra le autorità europee e i produttori di mezzo mondo (localizzati principalmente negli Stati Uniti e in Turchia e, in misura minore in Cile, Perù, Bolivia, Argentina e Cina) sulla classificazione tossicologica dei Borati? La radicale divergenza tra le autorità europee, che hanno classificato acido borico, anidride borica e tetraborato di disodio (stranamente l'ottoborato è rimasto fuori) tossici per la riproduzione di Categoria 2 e l'EPA americana, che invece ne ha confermato la sicurezza, è esplosa proprio in concomitanza dell'introduzione in Europa del Regolamento CLP (Classification, Labeling, and Packaging), che dovrebbe traghettare l'attuale sistema verso il GHS (Globally Harmonized System) che dovrebbe diventare lo standard mondiale. Chi avrà ragione? Come abbiamo già visto per il crisotilo, è abbastanza difficile andare contro alla convenienza economica per rispettare la verità scientifica, soprattutto quando la documentazione disponibile può dare luogo a interpretazioni differenti.
Bromadiolone:
rodenticida candidato alla sostituzione
Nulla di particolare rilevanza per il rodenticida anticoagulante di seconda generazione Bromadiolone, derivato dalla cumarina. Introdotto in Europa negli anni '80, deve il suo successo all'efficacia sulle popolazioni divenute resistenti ai principi attivi di prima generazione (warfarin, coumatetralyl, coumachlor, clorofacinone, pindone) che per esplicare la loro azione dovevano essere ingeriti più volte nell'arco di qualche giorno. Con i rodenticidi di seconda generazione è invece sufficiente una sola esposizione per ottenere l'efficacia desiderata, ma questo risultato viene ottenuto grazie a una tossicità acuta estremamente elevata (LD50 acuta orale 0,56-0,84 mg/kg, dermale 1,71 mg/kg e inalatoria 0,43 µg/L – microgrammi litro – uno dei valori più bassi che ci è capitato di vedere) che ha indotto i valutatori a consentire l'utilizzo del prodotto solo nell'ambito professionale e a chiedere l'applicazione di misure che ne minimizzassero l'esposizione della popolazione. Le caratteristiche di persistenza e bioaccumulabilità fanno rientrare il Bromadiolone tra quelle sostanze che nella direttiva Biocidi verranno sottoposte a valutazione comparativa del rischio: non appena saranno disponibili valide alternative a minore impatto tossicologico e ambientale il rodenticida verrà revocato. Questo meccanismo verrà introdotto anche nel settore degli agrofarmaci con il regolamento che sostituirà tra breve la direttiva 91/414, che prevederà la designazione di “principi attivi candidati alla sostituzione” che saranno sottoposti a valutazione comparativa del rischio.
Clorofacinone e Cumatetralil:
rodenticidi anticoagulanti di prima generazione, anch'essi candidati alla sostituzione
Nonostante l'approvazione comunitaria, l'impatto dei due celebri rodenticidi nei confronti degli animali non bersaglio hanno fatto scattare i meccanismi di salvaguardia previsti dalla direttiva biocidi che hanno reso il prodotto passibile di valutazione comparativa del rischio, con possibile esclusione anticipata dal mercato. La valutazione della documentazione ha anche confermato le misure che peraltro sono da tempo utilizzate per questo tipo di prodotti: utilizzo da parte di personale professionale, limitazione nella concentrazione dei formulati, adozione di misure atte a minimizzare l'esposizione della popolazione.
Fosfuro d'alluminio
Appena ricevuta l'autorizzazione come agrofarmaco, il fosfuro di alluminio riceve il via libera comunitario anche come rodenticida. Nonostante l'elevata tossicità che rende necessarie numerose misure precauzionali, per questo principio attivo non è prevista la valutazione comparativa del rischio, anche se gli stati membri dovranno verificare attentamente se la documentazione a sostegno dei formulati che dovranno essere riconfermati sarà in grado di dimostrarne la sicurezza d'uso. In particolare fattori di particolare criticità sono l'esposizione degli operatori, che dovranno essere appositamente addestrati e dotati di protezioni individuali adeguate. L'elevata tossicità nei confronti dei mammiferi non bersaglio imporrà il divieto di trattare zone dove sono presenti mammiferi non bersaglio che vivono in tane.
Alfa cloraloso.
Rodenticida ad azione narcotica, anche questo principio attivo è stato autorizzato a condizione che gli stati membri valutino accuratamente caso per caso i formulati che andranno ad autorizzare. E' oggetto di particolare attenzione l'esposizione della popolazione, l'impatto ambientale (saranno di norma proibiti i trattamenti all'aperto) e sarà consentita solo la vendita di prodotti pronti all'uso e in confezioni atte a prevenire le manomissioni e di conseguenza gli avvelenamenti accidentali, oltre a prevedere una concentrazione massima (40 g/kg) e l'aggiunta di un colorante e un agente repulsivo (il solito denatonio benzoato?).
Thiachloprid
Quattro anni dopo l'approvazione europea come prodotto fitosanitario, l'insetticida neonicotinoide riceve la patente comunitaria anche come biocida preservante del legno. Le immancabili criticità emerse dalla valutazione del dossier riguardano l'esposizione degli operatori, che dovranno dotarsi di apposite protezioni individuali, e il destino e comportamento ambientale, che impone l'adozione di misure atte a minimizzare la contaminazione del terreno e delle acque superficiali e sotterranee. Ricordiamo che il thiachloprid autorizzato come agrofarmaco aveva evidenziato anch'esso criticità di tipo ambientale, oltre che ecotossicologico, ma non aveva sollevato alcun tipo di attenzione per la protezione degli operatori, causa probabile le differenti modalità di applicazione.
Azoto
L'elemento al quale siamo probabilmente più esposti di qualunque altro è anche un biocida, utilizzato contro gli insetti delle derrate immagazzinate. Il semplice quanto inesorabile meccanismo d'azione (asfissia) ha consentito di mettere a punto sistemi efficaci di trattamento i quali dovranno tuttavia essere attuati da personale adeguatamente addestrato e dotato di adeguate protezioni individuali.
Fenpropimorph
La celebre morfolina già autorizzata in Europa come fungicida agricolo, riceve anche l'autorizzazione comunitaria come preservante del legno. Anche in questo caso le criticità riguardano l'esposizione dell'operatore e il destino e comportamento ambientale, con speciale riguardo al terreno e alle acque.
Indoxacarb
Dopo l'approvazione europea come insetticida agricolo nel 2006, ora l'indoxacarb riceve l'approvazione come biocida, sempre come insetticida. Le criticità come biocida sono maggiori di quanto non si sia osservato come agrofarmaco: in aggiunta alla protezione degli organismi acquatici, unica segnalazione ricevuta come agrofarmaco, per l'indoxacarb biocida occorrerà fare particolarmente attenzione a minimizzare l'esposizione della popolazione in genere al prodotto.
Entrata in vigore dei provvedimenti
Tutte le direttive riguardanti l'autorizzazione europea delle sostanze attive appena descritte entreranno in vigore nel 2011 e gli stati membri dovranno regolarizzare le registrazioni dei relativi formulati nel 2013. Di seguito riportiamo gli estremi dei provvedimenti.
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Direttiva 2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’indoxacarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/88/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfa-cloraloso come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido borico come principio attivo nell’allegato I della direttiva
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Direttiva 2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’anidride borica come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
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Direttiva 2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell’allegato I della direttiva.
Per saperne di più
Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 1998 (G.U.C.E. L 123 del 24/04/1998 ) Relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
Commissione Europea: sezione del sito della DG Environment dedicata ai Biocidi
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