Il 12 marzo 2024 a Strasburgo la commissione plenaria del Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza (596 favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti) il provvedimento di modifica del regolamento 2019/1009 sui fertilizzanti per introdurre l'etichettatura digitale su base volontaria.

 

La votazione è avvenuta per appello nominale, procedura che ha eliminato il problema dei franchi tiratori, che in questo caso non ci sarebbero nemmeno stati, in quanto la proposta era stata concordata anche dal consiglio Ue nello scorso gennaio. Lo spettro del voto contro il Sur è ormai un lontano ricordo, anche se questa proposta non era così divisiva come la scongiurata drastica riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, sonoramente bocciata col contributo decisivo dei rappresentanti delle organizzazioni agricole.


La proposta oggetto dell'accordo tra Parlamento e Consiglio dello scorso gennaio è sostanzialmente confermata, a partire dall'obbligo di mantenere l'etichetta digitale a disposizione gratuitamente del pubblico, per un periodo di 10 anni a partire dalla prima immissione in commercio nella Ue, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata. Siamo molto curiosi di capire come sarà possibile garantire questo requisito senza mettere mano a soldi pubblici.


Concludendo

L'etichetta digitale dovrà riportare:

  • le informazioni richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento 2019/1009, che consistono nei dati del fabbricante o dell'importatore;
  • la marcatura CE e, se opportuno, il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha valutato l'idoneità della documentazione del fertilizzante;
  • tutti gli elementi di etichettatura richiesti a norma dell'allegato III del regolamento citato (prescrizioni in materia di etichettatura), a eccezione della data di produzione e della quantità se tali elementi sono stati indicati sull'etichetta fisica.

 

E dovrà essere:

  • accessibile gratuitamente
  •  facilmente e direttamente accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell'Unione attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password;
  • in formato tale da consentire di effettuare ricerche al suo interno (quindi niente etichette in formato immagine);
  • presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportare, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso di tali gruppi, in particolare per le persone con disabilità (quindi essere in caratteri di dimensione adeguata, ad esempio);
  • disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.

 

Gli operatori economici coinvolti dovranno anche sottostare ai seguenti obblighi:

  • non dovranno tracciare analizzare o utilizzare nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni in formato digitale;
  • mettere a disposizione dietro semplice richiesta indipendentemente dall'acquisto l'etichetta fisica o con altri mezzi a titolo gratuito. Qualora il server che ospita le informazioni dell'etichetta digitale fosse inaccessibile, la fornitura di informazioni dovrà essere effettuata obbligatoriamente (senza richiesta).
  • Se i prodotti fertilizzanti dell'Ue sono messi a disposizione sul mercato con un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 4, lettera a) (cioè solo in formato elettronico), l'operatore economico che li fornisce agli utilizzatori finali rende disponibili le informazioni di etichettatura di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1 (e quindi le informazioni sul fabbricante o l'importatore, la marcatura CE e l'organismo notificato e tutti gli elementi di etichettatura eccetto la data di produzione e i titoli se presenti sull'etichetta fisica), in un posto visibile presso il punto vendita.
    Nella precedente versione c'era invece l'obbligo di riportare comunque delle informazioni sull'imballaggio.


Quando entrerà in vigore

Il provvedimento approvato prevede che l'etichetta digitale su base volontaria entri in vigore 30 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Testo approvato dalla plenaria del Parlamento UE il 12 marzo 2024.

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003