E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2020 il decreto Mipaaf 6 agosto 2020, "Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate", che definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Tale decreto non si applica alle Indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012/UE e 1308/2013/UE o protette in virtù di accordi internazionali.

Scopo del decreto è di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici.

L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale e stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non deve essere inferiore a 1,2 millimetri.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 deve essere pari o superiore a 0,9 mm.

L'indicazione del luogo di provenienza delle carni include le seguenti informazioni:
  • Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
  • Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
  • Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del paese)". La dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni qui riportate e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: UE".

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: extra UE".
 
Qualora l'indicazione dell'origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini "UE", "extra Ue" o "UE o extra UE",  a seconda dei casi.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria della provenienza previste dal presente decreto e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231.

I prodotti che non soddisfano i requisiti previsti da questo decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

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