Bruxelles lo aveva promesso a inizio estate: gli allevamenti avicoli italiani colpiti dall'influenza aviaria tra l'ottobre del 2017 e il giugno del 2018 sarebbero stati aiutati.

Come anticipato da AgroNotizie, la Commissione europea aveva messo a disposizione per questa finalità oltre 32 milioni di euro, che si aggiungono ad una uguale cifra proveniente dal cofinanziamento italiano, per un totale di oltre 64 milioni di euro.
Notizia accolta ovviamente con favore da parte del mondo avicolo, che non ha mancato tuttavia di esprimere qualche timore sui tempi di attuazione del provvedimento.
Per rendere operativi questi aiuti è infatti necessario un Regolamento di esecuzione, in assenza del quale il tutto resta "congelato".

L'appello all'urgenza è stato raccolto e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 agosto è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 2019/1323 "relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia".
 

I dettagli

Ora si entra nella fase operativa, come previsto dallo stesso Regolamento entrato in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione.
Compito dell'Italia sarà quello di verificare l'ammissibilità delle domande di sostegno.
Fatta questa verifica, il passaggio successivo riguarda l'accertamento delle quantità e del valore dell'effettiva perdita di produzione.

Saranno esclusi da questi aiuti quanti abbiano eventualmente ottenuto finanziamenti da altre fonti.
Un passaggio della norma, pensato per snellire le procedure, prevede che completati i soli controlli amministrativi gli aiuti possano essere versati senza attendere l'esito di tutti i controlli.
Nel caso l'ammissibilità non venga confermata sarà però richiesto il rimborso degli aiuti percepiti, al quale potrebbero aggiungersi anche sanzioni.


Le scadenze

Altra condizione indispensabile, come intuibile, è che le aziende avicole siano ubicate nelle aree colpite dall'influenza aviaria o che siano state soggette alle misure sanitarie previste in questi casi.

Trattandosi di misure eccezionali di sostegno del mercato, il Regolamento prevede inoltre che siano ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari al più tardi entro il 30 settembre del 2020.
Dunque un invito all'amministrazione italiana a fare in fretta.

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati gli importi previsti e i limiti massimi di spesa.
Queste soglie massime, si legge nel Regolamento, potranno all'occorrenza essere superate, purché sia rispettato il limite massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.
 

Prodotti ammessi ai sostegni comunitari e limiti di spesa

Produzioni ammesse ai sostegni comunitari e limiti di spesa