Con l'entrata in vigore della nuova normativa fitosanitaria, prevista dal dlgs 19/2021 cambiano le regole per l'iscrizione e la registrazione al Ruop, il Registro ufficiale degli operatori professionali, che censisce tutti i vivaisti, i coltivatori e i trasportatori e altri soggetti che si occupano della commercializzazione delle piante.

Una delle novità è l'abolizione dell'obbligo di registrazione sul Ruop dei produttori e degli operatori professionali che erano classificati come piccoli produttori.

Il nuovo decreto legislativo, entrato da poco in vigore, recepisce infatti i regolamenti europei 2016/2031 e 2017/625 con cui l'Unione europea stabilisce le nuove linee guida per le politiche fitosanitarie.

E in base all'articolo 65 del reg Ue 2016/2031 non devono registrarsi al Ruop tutti quelli che:
  • forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi ad eccezione di quelle che hanno bisogno di certificati fitosanitari;
  • la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
  • la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Resta invece invariato per tutti l'obbligo di segnalare la presenza di eventuali organismi nocivi per le piante alle autorità fitosanitarie di competenza, come previsto dall'articolo 14 del reg Ue 2016/2031.

Per avere maggiori informazioni sull'obbligo o meno per una specifica azienda di registrarsi al Ruop, magari in merito a casi specifici, la cosa migliore è sempre quella di rivolgersi al Servizio fitosanitario regionale di competenza.