Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme di taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto del costitutore, può essere:

  • Definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
  • Distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
  • Considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in modo conforme;

(Secondo l'Art.100 del Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005 n.30 Codice della proprietà industriale e a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2003 n.273 / G.U. 4 marzo 2005, serie generale n.52 e Supplemento ordinario n.28)

La legge italiana tutela le varietà vegetali nel contesto delle proprietà industriali e le normative si trovano nel Codice della Proprietà industriale D.Lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 Sezione VIII Artt. 100-116 e sul Codice Civile da pag.699 a pag.702.  

La motivazione della tutela di una varietà vegetale è dovuta all'interesse del costitutore o della figura che ha investito nella sua messa a punto, nella ricerca, nella tecnologia e nei mezzi necessari al suo ottenimento in modo da poterla tutelare, commercializzare e sfruttare tale varietà stessa. E' importante ricordare che secondo l'Art.101 del CPI il costitutore è:

  1. La persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto la varietà;
  2. La persona che è il datore di lavoro della persona indicata in precedenza o che ne ha commissionato il lavoro;
  3. L'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nei punti 1 e 2;

A livello comunitario la tutela delle varietà vegetali è regolata dal Community Plant Variety Organization (Cpvo) attraverso il Council Regulation (EC) NO 2100/94 del 27 luglio 1994 sul Community Plant Variety Rights che comprende 118 articoli. A livello internazionale invece la tutela è regolata dall'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Upov) attraverso l'International Convention for the Protection of New Varieties of Plants del 2 dicembre 1961 ed aggiornato nel 1991 comprendendo complessivamente 42 articoli.

 

Definizione di varietà

Una varietà, per poter essere definita tale, deve essere nuova, distinta, omogenea e stabile secondo quanto detto nell'Art.102 del CPI.

Si dice che la novità varietale è tale (Art. 103 del CPI) quando alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di produzione o di moltiplicazione vegetativa, o di un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto nè altrimenti ceduto a terzi dal costitutore (anche se con il suo consenso) ai fini dello sfruttamento della varietà sul territorio nazionale da oltre un anno dalla data del deposito della domanda o in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni (nel caso di alberi e viti da oltre sei anni).

Si dice che la varietà è distinta (Art. 104 del CPI) quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

  • Per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di un registro ufficiale, purchè detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
  • E' presente in collezioni pubbliche;

Si dice omogenea quando è sufficientemente uniforme (Art. 105 del CPI) nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata ed alla sua moltiplicazione vegetativa.

Si dice stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti (Art. 106 del CPI) ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine del ciclo.

 

Contenuto del diritto del costitutore

Nell'Art. 107 sono presenti tutte le specifiche che definiscono i diritti che il costitutore o il detentore della tutela presentano:

  1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di produzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
  • Produzione o riproduzione;
  • Condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
  • Offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
  • Esportazione ed importazione;
  • Detenzione di uno degli scopi sopra elencati;
  1. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti sopra citati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
  2. Le disposizioni dei comma 1 e 2 si applicano anche :
  • Alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia a sua volta una varietà essenzialmente derivata;
  • Alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
  • Alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta;
  1. Ai fini del comma 3 lettera a) si considera  che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà quando:
  • Deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
  • Si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.
  1. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somoclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante reincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
  2. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedendo l'autorizzazione del costitutore.

Nell'Art.108 è invece presente il concetto di diritto del costitutore che non si estende ad atti compiuti in ambito privato a scopi non commerciali, ad atti compiuti a titolo sperimentale, ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà nonchè ove non siano applicabili le disposizioni dell'Art.107 comma 3, ad atti di cui allo stesso Art. 107 comma 1 e 2 compiuti rispetto a tali varietà. Fermo quanto disposto nell'Art.107 comma 1 chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

 

Durata del diritto e affini

Nell'Art. 109 si parla della durata del diritto di protezione da parte del costitutore che ha validità di venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla sua concessione. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda (corredata degli elementi descrittivi) è accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda (corredata degli elementi descrittivi) è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.  

Esiste anche la possibilità di un diritto morale (Art. 110 del CPI) nel quale il diritto di essere considerati autori della nuova varietà può esser fatto valere dall'autore stesso, o in caso di sua morte dal coniuge o dai suoi discendenti fino al sesto grado. In loro mancanza o dopo la loro morte la legge permette che siano i genitori e dagli altri ascendenti ed in caso di morte o loro mancanza da parte di parenti fino al quarto grado incluso.

Nell'Art.111 sono presenti i diritti patrimoniali in cui dice che i diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore sono alienabili e trasmissibili. Qualora la nuova varietà venga creata nell'ambito di un lavoro dipendente o di impiego si appliva l'articolo 64 riguardante le invenzioni dei dipendenti.

Il diritto dell'autore è nullo (Art.112 del CPI) se viene accertato che le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del diritto di costitutore, le condizioni fissate dalle norme non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore oppure il diritto del costitutore è stato conferito sulla base di informazioni e documenti forniti dal costitutore ed infine se il diritto del costitutore è stato conferito a chi non ne aveva diritto e l'avente diritto non si sia avvalso dell'articolo 118.

Il diritto decade (Art. 113 del CPI) viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità ed alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte. Il diritto inoltre decade se il costitutore previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente non presenta le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà entro i termini di 30 giorni, non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento dei propri diritti e non propone in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto un'altra denominazione adeguata. Nei casi previsti nel comma 2 lettere a e b la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

 

Denominazione varietale

La varietà deve essere designata (Art.114 del CPI) con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. Successivamente la denominazione deve permetter di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre a meno di prassi particolari. Essa non deve trarre in inganno quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identificazione o alla identità del costitutore. In particolare deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno stao aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (Upov), una varietà preesistente, della stessa specie vegetale o di un'altra specie simile a meno che quest'altra varietà non esista più o la sua denominazione non abbia assunto una importanza particolare. I diritti acquisiti da terzi anteriormente non sono pregiudicati. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (Upov) per designare la stessa varietà. La denominazione depositata che risponde a tutti i punti precedenti si registrata. La denominazione depositata e registrata, nonchè le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli stati aderenti all'Upov. La denominazione registrata deve essere utilizzata per le varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui i diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purchè la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile.

 

Licenze e concessioni

Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano le norme in materia di licenze obbligatoria incluse quelle relative alla determinazione della misura e della modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o a mezzo di più licenziatari non pone a disposizione degli utilizzatori (nel territorio dello stato) il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale. Licenze obbligatorie speciali non esclusive possono essere concesse in qualunque momento previo equo compenso al titolare del diritto di costitutore sempre se possono servire all'alimentazione umana o del bestiame oppure per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. Tutte lelicenze sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto di concessione può preveder l'obbligo per il,titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario. L'espropriazione ha luogo sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

E' anche importante dire in conclusione (Art.116 del CPI) che sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV (Invenzioni) se non contrastano con quanto presente nelle disposizioni descritte in questa sezione.

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