Quando, il 25 giugno 2019, fu pubblicato il Nuovo Regolamento sui Prodotti Fertilizzanti (Fpr), leggendo all'art. 53 la frase "si applica a decorrere dal 16 luglio 2022", tirammo un sospiro di sollievo. Oggi, ad un mese da quella data, i sospiri sono diventati ansimi di angoscia e, quella che fu salutata come la soluzione ai problemi della libera circolazione di tutti i tipi di fertilizzanti all'interno della Ue, si sta per trasformare in un incubo per quanti commercializzano, a proprio nome, i concimi etichettati ai sensi del Reg. (Ce) 2003/03 che va in pensione.

 

Il Mipaaf ha complicato ulteriormente le cose facendo un inspiegabile dietrofront. Non più di qualche tempo fa si parlava di un adeguamento della norma nazionale al Fpr mentre a metà aprile è stata inviata a Bruxelles una modifica del decreto legislativo italiano (75/2010) che ingloberà le tipologie di concimi dell'abrogando 2003/03. In questo modo si fornirà una temporanea via d'uscita a quanti non riusciranno ad adeguarsi entro metà luglio, peccato però che questo nuovo Dlgs (ammesso che passi l'esame della Commissione Ue) sarà praticabile diversi mesi dopo l'applicazione del Fpr: resta quindi il problema di cosa fare nell'immediato.

 

Ad un mese dalla transizione, riassumiamo alcune criticità.

  • L'Italia non ha ancora comunicato alla Commissione Ue quali sono le procedure nazionali grazie alle quali un Organismo di Notifica si potrà accreditare;
  • in tutta Europa ci sono solo 3 organismi accreditati e solo altri 2-3 se ne aggiungeranno nei prossimi mesi; ricordiamo che alcune famiglie di fertilizzanti (ad esempio i biostimolanti) devono obbligatoriamente essere sottoposti ad una verifica da parte di tali organismi prima di ricevere il marchio Ce;
  • non sono disponibili orientamenti tecnici a supporto delle procedure di valutazione della conformità;
  • delle circa 200 norme armonizzate che garantiranno la presunzione di conformità ai nuovi fertilizzanti della Ue esistono solo un'ottantina di specifiche provvisore da validare entro il 2024/25;
  • alcuni concimi a base di microelementi inclusi nel Reg. (CE) 2003/2003 non sono previsti nel nuovo Fpr;
  • il Fpr richiede l'obbligo di registrazione Reach per la quasi totalità delle sostanze utilizzate e non sono previste le stesse esenzioni (es: produzione/importazione inferiore a 1000 kg/anno);
  • è in ritardo lo studio sulla possibilità di utilizzare i codici Qr per semplificare l'etichettatura e non tutti i fabbricanti hanno la possibilità di riportare le nuove ed articolate diciture sugli imballi;
  • il Fpr non prevede limiti per lo smaltimento scorte prodotti che, alla data del 16 luglio, sono nelle disponibilità dell'operatore economico (produttore, importatore, distributore, ecc.) ma non è stata fatta menzione delle giacenze di imballi.

Per quanti sono ancora in ritardo, considerando il poco tempo a disposizione, suggeriamo di concentrarsi intanto sulla realizzazione dell'etichetta anche se per poterla redigere occorreranno precise informazioni sulla composizione dei prodotti. Chi non ha il controllo dovrà quindi attendere che il proprio fornitore predisponga la Dichiarazione Ue di Conformità il cui obbligo scatterà però solo il 16 luglio 2022. Medesimo problema lo hanno gli importatori se i produttori extra Ue decidono di non adeguarsi al Fpr.

 

Le diciture in etichetta sono però solo la punta dell'iceberg perché molto più laboriosa e complessa sarà la valutazione di conformità associata a quella dei rischi. Non esistendo standard per identificare e quantificare la natura dei materiali costituenti all'interno dei fertilizzanti della Ue, si corre il rischio di iniziare a commercializzare un prodotto correttamente etichettato ma che, al momento della sua valutazione, potrebbe rivelarsi fuori specifica. Non ci riferiamo solo, ad esempio, al superamento dei limiti dei contaminanti ma al fatto che anche un solo costituente non idoneo renda l'intero prodotto non a norma.

 

Abbiamo già scritto della transizione ma, ad oggi, non sappiamo se e come un nuovo fertilizzante Ue i cui costituenti lo renderebbero idoneo alle coltivazioni biologiche, si potrà registrare nel Sian e cosa si potrà scrivere in etichetta. Forte è il rischio di rallentare i processi innovativi e di far aumentare i contenziosi tra agricoltori, Organismi di Controllo, Icqrf e fabbricanti di fertilizzanti. Sempre in tema di periodo transitorio, suggeriamo a quanti possono di inserire la data di produzione sugli imballi recanti ancora le diciture del Reg. (CE) 2003/03, così da facilitare la dimostrazione che i prodotti erano giacenti prima del 16 luglio prossimo. Per quanti impossibilitati a stampare le confezioni, il consiglio è di prevedere una dichiarazione sul documento di trasporto/fattura che aiuti i clienti a dimostrare la loro innocenza visto che l'onere della prova è in capo al responsabile dell'immissione sul mercato.

 

Al quadro abbastanza sconfortante appena descritto, aggiungiamo un'ultima considerazione legata alla speranza (una volta tanto non solo italiana) che, prima della data di applicazione, arrivi la sospirata proroga: a meno di non ancora individuate scappatoie burocratiche, temiamo sia impossibile quindi iniziamo pure il conto alla rovescia.