Pillola di sopravvivenza numero 2: aggiornamento

Nell'articolo del 28 luglio avevamo accennato ai provvedimenti con cui moltissimi Paesi membri, compresa l'Italia, hanno inserito nelle rispettive normative nazionali i concimi Ce elencati nel regolamento 2003/2003, abrogato dal nuovo regolamento UE 2019/1009.

 

Questa mossa – che avevamo definito pillola di sopravvivenza, la numero 1 – si è resa necessaria per evitare che durante l'immancabile periodo di rodaggio nella nuova e ambiziosissima normativa si verificassero blocchi nella commercializzazione di importantissimi mezzi tecnici come i concimi Ce, che ricordiamo sono “sostanze la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante” (definizione del regolamento 2003/2003) che potevano circolare liberamente in tutti i Paesi membri della Unione europea purché rispettassero tutte le caratteristiche riportate nel regolamento abrogato.

 

Come per tutte le regolamentazioni tecniche che potrebbero costituire barriere alla libera circolazione delle merci, anche l'Italia ha dovuto notificare alla Unione europea il progetto di modifica del DL 75/2010 e attendere i canonici tre mesi di status quo, terminati lo scorso 13 luglio (la notifica è stata presentata il 14 aprile 2022).

 

Il provvedimento non è ancora stato emanato in quanto la Commissione ha formalizzato alcune richieste di modifica che, se non verranno messe in atto, potrebbero sfociare in un contenzioso e, al limite, in una procedura di infrazione. Le richieste sono tutto sommato condivisibili e vanno anche incontro alle esigenze della filiera.


Smaltimento scorte: rischiato l'autogol

Il primo appunto della Commissione Europea riguarda il periodo di smaltimento scorte degli ex concimi Ce che il progetto di provvedimento nazionale fissa, seguendo una prassi consolidata, in dodici mesi, andando contro quanto disposto dalle norme transitorie del nuovo regolamento 2019/1009, che non prevedono limiti di tempo.

 

La Commissione raccomanda di limitare il periodo di smaltimento scorte ai fertilizzanti nazionali, pure interessati dal provvedimento, e di lasciare stare quelli Ce.


Nitrato ammonico ad alto titolo e prove di detonabilità

Per commercializzare concimi a base di nitrato ammonico ad altro titolo di azoto (più del 28% in termini di peso) occorre produrre alle autorità competenti i risultati di prove di detonabilità che devono essere effettuate in laboratori accreditati, la cui lista ufficiale è stata pubblicata sulla Gazzetta europea C 148 del 24 giugno 2006 e successivamente aggiornata.

 

La Gazzetta citata fa espressamente riferimento al regolamento 2003/2003 appena abrogato. Poiché il nuovo regolamento cambia la procedura e non prevede una simile lista, la Commissione suggerisce di modificare il provvedimento prevedendo un modo diverso per informare gli operatori dei laboratori autorizzati, ad esempio includendola in una norma nazionale. Meglio un provvedimento nazionale in vigore che uno Ue abrogato!


Occhio a calciocianamide e calciocianamide nitrata

In questo caso la Commissione non eccepisce sulla regolarità dell'inserimento di questi due concimi, entrambi a base di calciocianamide, nella lista nazionale, ma avverte che su di essi pende la decisione del 17 settembre del 2020 presa dal Rac (Risk Assessment Committee) e dal Seac (Committee for Socio-economic Analysis) dell'Echa (European Chemical Agency) che prevede il divieto dell'uso della calciocianamide come fertilizzante.

 

Le uniche differenze nei pareri dei due comitati (Rac e Seac) risiedono nel periodo di tempo che deve trascorrere prima dello stop definitivo al celebre concime. Il Seac, dopo analisi delle implicazioni socio-economiche della restrizione, propone 36 mesi di proroga prima della restrizione definitiva, mentre il Rac non si pronuncia in merito. Quindi non è questione di se ma di quando la restrizione verrà ufficializzata con una norma Ue.


E adesso?

Tutto sommato le modifiche suggerite non sono ritenute sostanziali, quindi le autorità italiane dovranno solamente comunicare alla Commissione il testo finale del provvedimento, una volta adottato. I bene informati suggeriscono ottobre come probabile adozione.


Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ce) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (Ce) n. 2003/2003
  • Notifica del Decreto ministeriale concernente la modifica dell'allegato 1 Concimi nazionali, dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, dell'allegato 7 Tolleranze, dell'allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato, dell'allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico, dell'allegato 13 Registro dei fertilizzanti, dell'allegato 14 Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"
  • Pagina web dell'Echa dedicata alla restrizione d'uso della calciocianamide
  • Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003