Dall'entrata in vigore del Dm (6 settembre 2018) le ditte distributrici di corroboranti si trovano a dover affrontare numerosi cambiamenti come la ri-etichettatura dei prodotti e molti sono gli ambiti ancora poco chiari e non ben definiti; il ruolo dei consulenti in questo frangente risulta di notevole importanza.
Per questi motivi, PHYTO mastery ha analizzato in dettaglio il Dm e le numerose novità in esso contenute: in primo luogo l'inserimento di quattro nuove tipologie di prodotti (cinque se si considera anche l'inclusione di nuovi oli alimentari alla categoria preesistente), in secondo luogo la definizione di nuovi obblighi in termini di etichettatura (tentativo di volere normare una categoria fino ad oggi poco considerata) che però presenta molti buchi e incomprensioni.

La prima "incertezza" riguarda gli adempimenti da parte dei produttori per la commercializzazione dei prodotti corroboranti appartenenti ad una tipologia/denominazione già inserita in elenco. Secondo il Dm la ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto corroborante deve autodichiarare che "il corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati". Tale autodichiarazione deve essere poi trasmessa al competente ufficio del Mipaaft.
Non una, ma molte domande sorgono spontanee: entro quando devo inviare questa dichiarazione? Il Mipaaft risponderà? Come posso essere certo che le informazioni presenti nell'autodichiarazione siano esaustive? Devo avere una ricevuta attestante l'invio con valore legale?
PHYTO mastery si è già attivata per supportare i clienti nella preparazione di tale documentazione affinché essi possano essere in regola quanto prima per la commercializzazione dei prodotti.
Ci sarà poi tempo per aggiustare il tiro e considerare le diverse interpretazioni di questo Dm.

Molto più dettagliate, invece, sono le nuove indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta:
  • In intestazione l'etichetta deve riportare la classificazione del mezzo tecnico "corroborante - potenziatore delle difese delle piante". Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: "sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici";
  • Le informazioni relative alla denominazione commerciale del prodotto, risultano poco chiare. Il Dm vieta "i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la tipologia approvata";
    Anche in questo caso, l'interpretazione è lasciata libera al "responsabile dell'immissione in commercio". Ma la novità è rappresentata dal fatto che oggi un nome commerciale sia chiaramente consentito, in passato non lo era;
  • come per i fertilizzanti, vengono introdotti i termini "fabbricante" (produttore, confezionatore, importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta) e "distributore" (senza definizione);
  • assolutamente innovativo, anche rispetto ai fratelli fertilizzanti, è la richiesta di apporre lotto e data di scadenza del prodotto;
  • infine, è richiesto indicare la composizione del prodotto in ordine percentuale di peso dei componenti.

Poco chiaro risulta il concetto di stabilimento di produzione e confezionamento: nell'articolato è un requisito per l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, mentre nell'allegato non viene citato. Si tratta forse di un "copia/incolla" mal riuscito?

Entrando un po' più nel dettaglio, come anticipato, la lista dei corroboranti ammessi si amplia. Ma quali sono questi nuovi corroboranti?
1) Estratto integrale di castagno a base di tannino deriva dall'estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. In etichetta deve essere indicato il contenuto percentuale in tannini visto che sono essi i responsabili dell'aumento della resistenza della pianta a stress biotici e abiotici, poiché repellenti nei confronti di predatori, parassiti e contrastano marciumi di origine fungina.

2) Soluzione acquosa di acido ascorbico prodotto derivante dall'idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successivamente fermentati. Il processo produttivo non prevede sintesi chimiche e nella fermentazione non devono essere utilizzati Ogm. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2% e può essere impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.

3) Olio vegetale trattato con ozono prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).

4) Estratto glicolico a base di flavonoidi derivante dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. L'estratto glicolico può contenere al massimo il 3% di lecitina non derivata da Ogm.
Questi ultimi due sono potenziatori delle difese delle piante verso attacchi fungini e batterici e con azione protettiva e cicatrizzante.

5) Vengono aggiunti altri 12 oli vegetali alimentari: argan, avocado, semi di canapa, borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso e zucca.
Per tutti gli oli, al metodo di preparazione già definito, ossia per spremitura meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici, viene ammessa anche una successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non devono intervenire processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati Ogm. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. Curioso che poi venga espressamente indicato l'impiego di un unico emulsionante, Polisorbato 80, col suo nome commerciale.

Concludiamo, tornando su una delle lacune che questo Dm si porta dietro, rimane ancora poco chiara o meglio dire inesatta, l'attribuzione di un effetto biostimolante ai corroboranti.

Per meglio comprendere ciò, bisogna tornare al 2009 quando, nel Dm 18354 (abrogato oggi dal Dm 6793), parlando di prodotti utilizzabili in agricoltura biologica si sottolinea che "non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio i prodotti impiegati come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza della piante", attribuendo così a questa nuova famiglia di prodotti tutte queste funzioni. Con la pubblicazione, nel 2010, del Dlgs. 75 relativo ai fertilizzanti viene introdotta, tra i prodotti ad azione specifica, la categoria dei biostimolanti, che in questo modo trova una sua specifica collocazione normativa che, in pratica, circoscrive l'uso di tale termine solo ai prodotti inclusi nell'allegato 6 (4.1) del Dlgs 75/2010. Pubblicando, successivamente, il Dm 6793 ci saremmo aspettati l'eliminazione di questo riferimento ai biostimolanti ma così non è stato, creando un vero e proprio "corto-circuito normativo".

Forse bisognerebbe ricordare agli estensori delle norme che, oltre al "copia/incolla", converrebbe ogni tanto usare anche un "cancella".


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