Quando mancano poco più di due anni all'applicazione del Reg. Ue 2018/848 che sostituirà le attuali norme comunitarie sui prodotti biologici (Reg. Ce 834/2007), le Autorità italiane hanno pensato di abrogare il DM 18354/2009 per rimpiazzarlo con uno che ancora si rifà all'834/07.

In questa occasione vorremmo analizzare in dettaglio la parte del DM che riguarda i corroboranti. Ricordiamo che si tratta di mezzi tecnici per l'agricoltura, impiegabili anche per le coltivazioni biologiche che vanno registrati nella scheda colturale.
Ci aspettavamo, ad esempio, che il legislatore provvedesse a dare indicazioni al riguardo ma purtroppo, come per le sostanze di basedovremo aspettare ancora prima di capire come gestire questi mezzi tecnici.

Il DM conferma, comunque, che la necessità di ricorrere ai mezzi tecnici elencati negli allegati del Reg. CE 889/08 deve essere evidenziata nelle dichiarazioni degli agricoltori biologici confutando, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, le fantasiose circolari illustrate ad esempio nell'articolo: "Multiamo solo le autovetture francesi...".

Torniamo ai corroboranti per segnalare che l'allegato 2 del DM 6793 contiene la rinnovata lista di prodotti impiegabili come tali, ai 10 esistenti sin dal 2009 se ne sono aggiunti altri 4 e l'elenco degli oli vegetali alimentari è praticamente raddoppiato (da 12 a 25) con l'olio di colza ancora escluso essendo una sostanza attiva autorizzata come fitosanitario. È interessante segnalare che i nuovi corroboranti erano stati valutati ed approvati sin dal 2016 ma, fino ad oggi, nessuno aveva ritenuto opportuno inserirli nel vecchio allegato I del DM 18354/09.

Al di là di ogni commento tecnico-agronomico, desta molte perplessità il fatto che non sia stato previsto un periodo di smaltimento per i corroboranti prodotti ed etichettati seguendo le norme precedenti. Considerando che il DM 6793 è entrato in vigore lo scorso 6 settembre e non essendovi menzione su eventuali deroghe, in linea puramente teorica sarebbero già da considerare scorrette le etichette redatte seguendo i dettami dell'abrogato DM 18354. Allo stesso modo sembrerebbe necessario che la ditta responsabile dell'immissione in commercio (anche per i corroboranti si utilizzerà il termine fabbricante) trasmetta una dichiarazione al Mipaaft (Ufficio PQAI I) relativa a composizione, caratteristiche ed etichetta.

Nel DM non è altresì chiaro se, dopo aver mandato la dichiarazione, il fabbricante debba attendere una valutazione che decreti l'ammissibilità di un prodotto già inserito in elenco. Considerando i tempi della Commissione che lavora sui corroboranti se quanto stabilito nel DM dovesse essere confermato, significa che dallo scorso 6 settembre si deve cessare l'immissione in commercio di tutti i corroboranti a catalogo ed iniziare immediatamente il processo valutativo, condizione essenziale per l'ammissibilità. Sembrerebbe evidente che l'ufficio preposto debba emettere al più presto una circolare esplicativa in quanto il vuoto normativo creatosi con l'abrogazione di una norma che non è stato possibile sostituire all'atto pratico con la nuova, genererebbe contenziosi non solo tra i fabbricanti e il ministero ma soprattutto tra gli agricoltori che stanno utilizzando questi prodotti su coltivazioni biologiche e gli enti di certificazione che potrebbero rilevare delle "non conformità".

Confidiamo che le associazioni di categoria che a vario titolo partecipano ai tavoli tecnici del Mipaaf così come i portatori d'interesse dell'intera filiera biologica, si facciano carico di segnalare le criticità collegate all'interpretazione letterale del DM affinchè nasca una guida chiara e snella contenente istruzioni precise e tempistica certa per gli operatori.
Resta da sottolineare che nemmeno il nuovo DM è riuscito a chiarire la questione del "nome di fantasia" anzi, per certi versi, è riuscito persino a complicare le cose.

All'articolo 2, punto 14, si spiega che i corroboranti non sono soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista per i fitosanitari purchè rispettino le seguenti regole:
  • devono essere impiegati come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza delle piante (e già qui potremmo dibattere a lungo sul termine "biostimolante" usato nel DM);
  • non devono essere venduti con nomi di fantasia;
  • la destinazione d'uso non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario.

L'allegato 3, nel ribadire che il DPR 290/2001 s.m.i. vieta i "nomi di fantasia", ammette che si possano usare "nomi commerciali" che agevolino l'identificazione del tipo di corroborante e non inducano in fraintendimenti l'utilizzatore. Sorge allora spontanea la domanda: ma un nome che richiama il corroborante, non induca in errore l'utilizzatore ed abbia valenza commerciale, non è forse frutto di fantasia e creatività del fabbricante?
Sembra quindi impossibile stabilire un netto confine tra nome di fantasia, nome commerciale e tipologia del prodotto, vedremo se e a quante denominazioni commerciali verrà contestata la violazione di essere nomi di fantasia e pertanto soggetti all'autorizzazione prevista per i fitosanitari.

Allo stesso modo, visto che in etichetta dovrà esserci obbligatoriamente la scritta "Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici", come si farà a sostenere che la destinazione d'uso non richiama quella dell'articolo 2 del Reg. CE 1107/09? Non si era detto, ad esempio proprio per i biostimolanti, che i fattori biotici dovevano esulare dall'ambito di applicazione di prodotti non considerati fitosanitari? Anche in questo caso riteniamo possa essere davvero labile il confine sulla terminologia usata per descrivere le destinazioni d'uso di un corroborante.

Ci sarebbe ancora tanto da dire, ad esempio sulla contraddizione tra un prodotto che debba contenere esclusivamente le sostanze in legge e il fatto che sia possibile usare alcuni coformulanti. Proprio a tale riguardo è davvero strano che in un DM si sia inserito il nome commerciale di un emulsionante, come se fosse ammesso solo quello.

In definitiva, almeno per quanto concerne i corroboranti, possiamo dire che si è persa una buona occasione per mettere un po' d'ordine partendo proprio dall'esperienza pratica accumulata in circa 10 anni. Si è voluto redigere un DM molto approssimativo, che crea ulteriori dubbi anziché risolverne e che renderà di sicuro più difficile la vita sia ai fabbricanti di corroboranti sia agli agricoltori di coltivazioni biologiche che desiderano utilizzarli.

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