Il ritardo con cui molti fabbricanti di fertilizzanti hanno adeguato la classificazione di pericolo di alcune miscele, causerà non pochi problemi all'intera catena distributiva.
 
Il 20 luglio 2016 è stato pubblicato sulla Guue il Reg. Ue 2016/1179 recante modifiche al Reg. CE 1272/2008 (il così detto CLP) relativo a classificazione ed etichettatura, in particolare si tratta di alcune sostanze incluse/modificate in termini di classificazione armonizzata (Allegato VI).
L'articolo 2 specifica che il regolamento si applica a partire dal primo marzo 2018 ma sin dall'entrata in vigore (9 agosto 2016) sostanze e miscele possono essere già etichettate conformemente alla nuova classificazione.
A differenza che nel comparto fitosanitari dove molto spesso vige una definita tempistica relativa a produzione, commercializzazione, presenza sugli scaffali e persino impiego da parte degli agricoltori professionali, le modifiche generali di classificazione interessano le sostanze in quanto tali a prescindere dall'uso che se ne fa.

Le modifiche/integrazioni del citato regolamento comprendono anche una buona parte dei composti del rame che si impiegano comunemente per la produzione dei concimi; quasi tutte le sostanze vedono peggiorare la loro classificazione e, di conseguenza, la maggior parte dei fabbricanti ha volutamente evitato di applicare dal 2016 le nuove classificazioni ed ha atteso sino all'ultimo momento prima di fare le modifiche.
                                  
Tale scelta avrà una ricaduta negativa sull'intera filiera. Infatti la data di applicazione è volutamente molto posticipata rispetto alla data di entrata in vigore, proprio per dare il tempo alla catena distributiva di arrivare al primo marzo prossimo senza giacenze di prodotti recanti la classificazione/etichettatura non più a norma. Non esiste una data di smaltimento in quanto è l'applicazione stessa (1/3/18) la data oltre la quale non possono esistere più prodotti etichettati in maniera difforme rispetto alla classificazione armonizzata. Ovviamente mentre a livello di consumatore finale verifiche e controlli sono rari e difficili, molto più complessa è la situazione lungo la catena distributiva.
 
Proviamo a spiegarci con un esempio.
Il 27 febbraio 2018 un fabbricante produce e consegna ad un commerciante/consorzio un concime contenente ossicloruro di rame in percentuale tale da dover classificare la miscela, tra l'altro, come tossico acuto cat. 4 (simbolo: Punto esclamativo, frase: "Nocivo se ingerito"). In quella data la sua classificazione è ancora corretta in quanto solo dal primo marzo quella stessa miscela andrà classificata, tra l'altro, come tossica acuta cat. 3 (simbolo: Teschio, frase: "Tossico se ingerito").
Ovviamente anche le vendite fatte del commerciante/consorzio tra il 27 ed il 28 febbraio saranno regolari ma, dal primo marzo, tutto il prodotto che ha in magazzino risulta etichettato in maniera non conforme e anche la Scheda di dati di sicurezza non sarà più valida/adeguata.

Il distributore dovrà chiedere al fabbricante nuove etichette, coerenti con la Sds, da apporre sulle confezioni prima della loro commercializzazione (a differenza del settore dei fitosanitari, per i concimi non è vietato "manipolare" le etichette). Senza arrivare all'esempio estremo, aver aspettato oltre un anno prima di iniziare ad applicare il nuovo regolamento, si rivela in ogni caso un boomerang in termini di maggiori costi, difficoltà logistiche, discussioni con i clienti e rischio di sanzioni. Non entriamo, poi, in ulteriori dettagli normativi, perché nel caso in cui quel prodotto fosse destinato al pubblico (utilizzatori non professionali), cosa che per un concime non è cosa rara, sarebbe obbligatorio ritirare le confezioni dell'esempio in quanto non conformi alle regole di chiusura.
 
Rimandando all'intero regolamento (ricordiamo che l'unico testo legalmente valido è quello pubblicato in Guue), nella tabella qui sotto proviamo ad evidenziare le più importanti differenze in termini di classificazione di alcune sostanze, spesso impiegate nella formulazione dei concimi.
 
 

Purtroppo ci siamo resi conto in ritardo che molte aziende hanno volutamente aspettato fino alla scadenza prima di adeguare la classificazione delle miscele. Probabilmente in tanti ancora non lo sanno e troveremo sul mercato prodotti non conformi per molto tempo ancora. Ricordiamo che le sanzioni sono consistenti (da 15 a 90mila euro) e che non si può applicare quella in misura ridotta. In alcuni casi ci potrebbero essere conseguenze gravi anche in termini di salute pubblica se i prodotti sono in libera vendita e non destinati esclusivamente ad utilizzatori non professionali.
 
La scarsa attenzione verso questo tipo di norme è un male dell'intera rete distributiva italiana. A cascata vi saranno conseguenze sulle Sds e sulla coerenza tra queste e l'etichetta. Le ragioni commerciali non possono prevalere su quelle normative quando, come in questo caso, il problema non si risolve adeguando l'etichetta solo a livello di fabbricante. Adesso è tempo di correre con urgenza ai ripari, redigendo le nuove etichette e distribuendo SDS coerenti con le nuove classificazioni.