La sentenza con cui la Corte europea di Giustizia ha giudicato legittimo il comportamento della Francia che ha recepito con notevole “generosità” le restrizioni Ue sui neonicotinoidi sta facendo discutere molti addetti ai lavori. Questo precedente potrebbe aprire la strada a fughe in avanti di altri paesi ma soprattutto potrebbe vanificare ancora una volta il processo di integrazione europea. Ma vediamo cosa è successo.
 

Api e neonicotinoidi, what else?

La Francia, seppure sia solo il quinto paese nella Ue per numero di arnie, dietro Spagna, Romania, Polonia e Italia e di apicoltori, dietro Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Italia (dati 2019 della DG Agriculture and Rural Development), è da molti anni promotrice della sostituzione dei mezzi chimici in agricoltura con alternative ritenute più sostenibili, in pieno accordo con la strategia europea che prevede la riduzione del chimico in agricoltura. Nell’ambito di questa strategia le leggi transalpine si sono focalizzate ultimamente contro i neonicotinoidi, che in Francia sono proibiti con decorrenza 1° settembre 2018 con possibilità di deroghe circostanziate sino al 1° luglio 2020. Nel 2017 la Francia ha preannunciato alla Commissione Ue un progetto di decreto che rendeva strutturali le restrizioni, citando vari studi che indicavano un impatto notevole dei neonicotinoidi sull’ambiente e un rischio per la salute umana. Il 3 agosto 2017 la Commissione ha risposto condividendo le preoccupazioni della Francia su talune sostanze di questa famiglia. Nello stesso periodo erano state pubblicate le celeberrime conclusioni Efsa su imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, documenti che hanno poi portato ai regolamenti UE 2018/783, 2018/784 e 2018/785 che ne hanno vietato l’utilizzo a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all’interno di serre permanenti durante il loro completo ciclo di vita.

A luglio del 2018 la Francia ha adottato un decreto, il 2018-675, elencando le sostanze finora citate genericamente come neonicotinoidi, vietando di conseguenza l’acetamiprid, il clothianidin, l’imidacloprid, il thiacloprid e il thiametoxam.

Questo provvedimento ha causato il successivo ricorso dell’Uipp (Union des industries de la protection des plantes) presso il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) diretto ad ottenerne l’annullamento in quanto incompatibile con il regolamento n. 1107/2009 (immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Sulla base di questo ricorso il Consiglio di Stato ha posto alla Corte di Giustizia Ue tre quesiti per capire se la Francia poteva adottare questa drastica restrizione nazionale: citiamo testualmente:
  • "Se, qualora una misura nazionale volta a limitare l’uso di sostanze attive sia stata formalmente notificata alla Commissione sulla base dell’articolo 5 della direttiva [2015/1535], accompagnata tuttavia da una presentazione degli elementi che inducono lo Stato membro a ritenere che la sostanza possa costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, e che tale rischio possa essere contenuto in modo soddisfacente, allo stato attuale della normativa, solo mediante provvedimenti presi dallo Stato membro – presentazione sufficientemente chiara perché la Commissione non possa sbagliarsi nel ravvisare il fondamento di tale notifica nel regolamento [n. 1107/2009], spetti alla Commissione europea considerare detta notifica come se fosse stata presentata secondo la procedura di cui agli articoli 69 e 71 di quest’ultimo regolamento e adottare, se del caso, ulteriori misure istruttorie o provvedimenti che rispondano sia ai requisiti di detta normativa sia alle preoccupazioni espresse dallo Stato membro.
  • In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 che vietano l’uso delle sostanze tiametoxam, clothianidin e imidacloprid a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all’interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo, debbano essere considerati provvedimenti adottati in risposta alla richiesta, presentata dalla [Repubblica francese] il 2 febbraio 2017, di un divieto generale dell’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti.
  • In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, quali azioni possa intraprendere lo Stato membro che ha chiesto alla Commissione, sulla base dell’articolo 69 del regolamento [n. 1107/2009], di adottare misure per limitare o vietare l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, qualora la Commissione soddisfi solo parzialmente la sua richiesta limitando l’uso non di tutte le sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, ma di tre di esse".
Proviamo a tradurre: la Francia – secondo noi pasticciando – ha presentato alla Commissione Ue un progetto di normativa nell’ambito della direttiva 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, che obbliga gli Stati membri, prima di adottare una norma tecnica che potrebbe impattare sulla libera circolazione delle merci nella Ue, di notificarla e di tenere conto delle eventuali osservazioni dei partner e di aspettare – di solito dodici mesi – prima di adottarla. Presentando la norma, la Francia ha invece descritto un quadro di preoccupazione e quindi di allarme che avrebbe indotto la Commissione a capire che in realtà questa proposta era stata formulata nell’ambito del regolamento 1107/2009, che agli articoli 69 e 71 consente agli stati membri di promulgare restrizioni a livello nazionale come risposta a criticità tossicologiche e ambientali.
La seconda questione riguarda invece se la risposta comunitaria (i regolamenti di restrizione di clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam) fosse sufficiente a scongiurare l’emissione di provvedimenti urgenti nazionali per fronteggiare l’emergenza e la terza verteva sul fatto se la risposta comunitaria riguardante solo tre neonicotinoidi fosse sufficiente a evitare provvedimenti anche su altre sostanze.

Nella causa alla corte da una parte si è schierata la suddetta Uipp contro le autorità francesi e sono intervenute alcune associazioni di apicoltori e di ambientalisti che sostenevano il provvedimento restrittivo.

La sentenza è stata la seguente (traduciamo direttamente, la sentenza integrale è in linkografia):
  • La Francia aveva titolo a promulgare il provvedimento restrittivo perché dalla sua comunicazione alla commissione si capiva chiaramente che la situazione era dettata da un’emergenza sanitaria e ambientale e la commissione non aveva chiesto conferma se la notifica riguardasse gli articoli 69 e 71 del regolamento 1107/2009 che riguardano le emergenze
  • I tre regolamenti del 2018 riguardanti clothianidin, imidacloprid e thiametoxam non sono stati giudicati una risposta sufficiente per evitare di promulgare il provvedimento nazionale che interessava anche altri prodotti.
Questo è quanto abbiamo capito noi, in ogni caso vale la sentenza citata.
Meditate, gente, meditate…
 

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