L’innalzamento delle temperature manifestatosi con estrema violenza negli ultimi tempi sta provocando una vera e propria recrudescenza delle infestazioni delle colture agrarie, in micidiale concomitanza con la moria di mezzi tecnici causata degli effetti delle regole che la Ue si è data per ridurre drasticamente l’impatto del chimico in fitoiatria.
Gli insetticidi sono la categoria più colpita perché coniugare efficacia e sicurezza in questo settore è estremamente sfidante, in quanto i parametri di accettabilità tossicologica e ambientale mettono a dura prova sia i meccanismi di azione che usano la “forza bruta” agendo sulla trasmissione nervosa o altre funzioni basilari degli organismi, sia quelli che interferendo con i meccanismi di crescita del fitofago operano in maniera più “sottile”. L’originalità o meno del meccanismo di azione non è più garanzia di sicurezza e mantenere in commercio un mezzo tecnico insetticida è ormai una pratica che sta ai confini tra la scienza e l’arte, tanti sono gli equilibri da rispettare. Negli ultimi regolamenti comunicati in materia di approvazione di principi attivi fitosanitari troviamo due esempi tipici.
 

Pyriproxifen

Sulla Gazzetta Ue del 6 luglio scorso è stato pubblicato il regolamento di rinnovo dell’approvazione Ue dell’insetticida regolatore di crescita pyriproxifen, portato al risultato dallo Stato relatore Olanda dopo un iter durato quattro anni dalla presentazione del dossier, avvenuta a giugno del 2016. La valutazione, condotta sugli usi rappresentativi agrumi, pomacee, pomodoro e ornamentali ha evidenziato una generale compatibilità del prodotto con gli standard comunitari, ma sono state evidenziate delle criticità verso gli artropodi non bersaglio, a cominciare dalle api, gli organismi acquatici e alla protezione del consumatore. Il notificante avrà due anni per presentare informazioni sugli effetti del prodotto sui processi di trattamento delle acque usate destinate al consumo umano. Gli Stati membri che dovranno regolarizzare le relative autorizzazioni all’immissione in commercio dovranno verificare che la valutazione condotta a livello Ue sia calzante anche nelle condizioni locali e avranno la possibilità di richiedere l’applicazione di misure di mitigazione del rischio. I titolari di autorizzazione dovranno presentare il dossier del formulato entro la fine di ottobre 2020 e agli inadempienti verrà revocata la registrazione.
 

Beta-cifluthrin

Autorevole rappresentante degli agrofarmaci che usano le maniere forti, il piretroide beta-cifluthrin non è riuscito a superare il rinnovo dell’approvazione Ue, come ufficializzato dal regolamento di esecuzione 2020/892, pubblicato sulla gazzetta Ue del 30 giugno scorso. Sono state fatali il rischio per i lavoratori che manipolano le sementi delle barbabietola trattate col prodotto e per gli usi in trattamenti fogliari sono stati individuati rischi eccessivi per i residenti, gli artropodi non bersaglio e gli organismi acquatici. L’uso su pomodoro non è risultato sicuro per gli operatori e i lavoratori, oltre a criticità per gli organismi non bersaglio. Gli Stati membri dovranno revocare le relative autorizzazioni entro il 20 gennaio 2021 e lo smaltimento delle scorte non potrà andare oltre il 20 luglio 2021.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/968 della commissione del 3 luglio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/892 della commissione del 29 giugno 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione