La macchina degli aiuti prosegue. Dopo il via libera dei giorni scorsi da parte della Conferenza Stato Regioni ai decreti ministeriali per i primi indennizzi statali e il via libera alla lotta biologica mediante il lancio della vespa samurai, anche l'Unione europea scende in campo per sostenere gli agricoltori alle prese con la cimice asiatica.

Nei giorni scorsi è infatti arrivato l'auspicato ed atteso sostegno finanziario dell'Europa per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture, in particolare pere, kiwi, pesche e mele, delle regioni del Nord Italia, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia in primis. Ma più precisamente l'atto esecutivo, varato dalla Commissione Ue, è valido per tutte le regioni del Nord della penisola, ad esclusione della Valle d'Aosta.

Grazie all'attivazione dell'articolo 221 del regolamento per le Organizzazioni comuni di mercato (Ocm), il provvedimento permette di introdurre misure straordinarie consentendo di incrementare, nell'ambito dei Programmi operativi (Po) delle Organizzazioni dei produttori (Op), le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza dovuta all'insetto killer che da anni impensierisce gli agricoltori.

Entrando più nel dettaglio, le principali novità del provvedimento sono:
  • La possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive per costituire il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione delle Op e per l'indennizzo dei danni e non solo le spese amministrative e di ripianamento del fondo.
  • Lo stanziamento di un fondo aggiuntivo dello 0,4% del Valore della produzione commercializzata (Vpc), specificatamente dedicato a sostenere le iniziative di contrasto alla cimice asiatica. Un fondo che si aggiunge a quello già disponibile nei Programmi operativi delle Op per le misure di prevenzione e gestione delle crisi.
  • Sale al 60% l'aiuto per gli interventi di prevenzione dei danni da Halyomorpha halys inseriti nei programmi delle Op.

Ma nel concreto cosa significano queste novità?
Per fare un po' di chiarezza e provare a rendere il tutto un po' più semplice e comprensibile, AgroNotizie ha sentito l'assessorato all'Agricoltura di una delle regioni più colpite: l'Emilia Romagna.

Cosa sono i fondi di mutualizzazione?
"Per fondo di mutualizzazione si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro, conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di condizioni di mercato avverse e conseguenti perdite economiche causate da diversi fattori anche contemporanei, quali:
• le avversità atmosferiche,
• l'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie,
• le emergenze ambientali,
• il drastico calo del reddito.

I fondi di mutualizzazione rappresentano un importante strumento di prevenzione delle crisi per tutte le Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo nel quadro dei loro Programmi operativi"
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Cosa significa che il sostegno dell'Unione europea per i fondi di mutualizzazione coprirà non solo le spese amministrative e di ripartizione del fondo, ma anche il capitale iniziale?
"Fino ad oggi l'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d) del regolamento (Ue) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Ocm), modificato dal regolamento (Ue) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha consentito alle Op di ottenere contributi finanziari unionali per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e per la ricostituzione dei fondi quando utilizzati per ristorare i soci produttori che hanno subito un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse.

Con il regolamento di esecuzione 2020/465 della Commissione, che stabilisce misure di emergenza a sostegno delle Op per i danni causati dalla cimice asiatica, il contributo unionale è riconosciuto anche per la costituzione iniziale del fondo in modo uguale (50 e 50) fra Op e Ue quando quest'ultimo è utilizzato per compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti, conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola da Halyomorpha halys"
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Cos'è il fondo di esercizio?
"Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i Programmi operativi delle Op ed è finanziato in modo uguale (50 e 50) fra Op e Ue".

Cosa significa che il sostegno comunitario al fondo di esercizio è aumentato sino al 5% del Valore della produzione commercializzata? Ovvero lo stanziamento di un fondo aggiuntivo delle 0,4% del Vpc?
"L'aiuto finanziario dell'Ue al fondo di esercizio è pari al 4,1% del Vpc (Valore delle vendite del prodotto conferito dai produttori aderenti) delle Op. Nel caso in cui il Programma operativo preveda la realizzazione della misura di Prevenzione e gestione delle crisi (Pgc) è previsto un aiuto aggiuntivo dello 0,1% per sostenere tale misura. Pertanto, l'aiuto finanziario totale della Ue alle Op può arrivare al massimo al 4,6% del Vpc.
Ora, con il regolamento di esecuzione 2020/465 è stato aggiunto un ulteriore aiuto pari allo 0,4% del Vpc per misure di Prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni subiti.

In definitiva, l'aiuto unionale del 4,1% aiuto standard più lo 0,5% aiuto aggiuntivo Pgc più lo 0,4% aiuto aggiuntivo per la cimice asiatica, può arrivare fino al massimo del 5% del Vpc delle Op"
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Mentre con la terza novità si ha un aumento dal 50% al 60% della percentuale di aiuto per gli interventi di prevenzione dei danni da Halyomorpha halys inseriti nei Po delle Op. Interventi come per esempio l'installazione delle reti antinsetto nei frutteti per proteggere la frutta.

Come devono fare le aziende agricole per avere questo sostegno?
"La condizione essenziale per un'azienda agricola per accedere al sostegno è l'adesione ad una Op del settore ortofrutticolo. Le Organizzazioni di produttori devono rimborsare i soci per le spese sostenute entro il 15 febbraio successivo alla realizzazione del Programma operativo (primo gennaio-31 dicembre) come stabilisce la regolamentazione comunitaria.
E' possibile per le Op ricorrere agli anticipi di spesa quadrimestrali attraverso cui rimborsare i soci produttori in modi più puntuali"
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L'assessorato regionale all'Agricoltura precisa comunque che questo sostegno comunitario "si affianca agli 80 milioni di euro per indennizzi dei danni da cimice asiatica stanziati dal Governo. A tali indennizzi potranno fare domanda tutti i produttori che rientrano nei comuni per cui è stata riconosciuta l'eccezionalità dell'evento calamitoso (del. Giunta regionale n. 91 del 21/01/2020) e che abbiano subito, nel 2019, un danno pari ad almeno il 30% della Produzione lorda vendibile riferita al settore vegetale. Lo Stato, attraverso il Mipaaf, rimborserà fino all'80% del danno accertato".

E in conclusione l'assessorato ricorda che "se l'ammontare dei danni che verranno accertati dovesse essere superiore agli stanziamenti statali e alle possibilità di compensazione connesse con l'attivazione dei fondi di mutualizzazione, come regione ci impegneremo sia in sede governativa che unionale per avere ulteriori risorse".