Il 15 maggio 2019, mentre l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare diffonde un aggiornamento della sua posizione sulla Xylella fastidiosa, nel quale conferma la necessità della pratica della rimozione delle piante infette in zona di contenimento per tentare di fermare l’avanzata dell’infezione, il Parlamento italiano approva in via definitiva e converte in legge il decreto Emergenze in agricoltura, contenente un rafforzamento delle norme fitosanitarie volte proprio a contenere la Xylella in Puglia.
 

Efsa, l’importanza di abbattere e non solo

Il gruppo di esperti scientifici dell’Efsa sulla salute dei vegetali - che si è avvalso di tecniche di modellazione computerizzata per simulare come Xylella fastidiosa si diffonda su brevi e lunghe distanze in diverse condizioni – ha aggiornato la valutazione dell’Efsa sulla fitopatia.
La modellazione ha evidenziato l'importanza di mettere in atto misure di controllo, come quelle specificate dalla Commissione europea nella decisione di esecuzione (UE) 2015/789, per evitarne ulteriormente la diffusione e anche per eradicare i focolai già in atto. Ha poi messo in luce come l’attuazione di zone cuscinetto di dimensioni diverse per controllare un'area infetta abbia un’efficacia relativa. Ed evidenzia come resta di vitale importanza per la lotta il controllare gli insetti vettori quali la cicalina sputacchina (Philaenus spumarius) e ridurre al minimo il tempo che intercorre tra l'individuazione e l'attuazione di misure di controllo quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

E – last, but not least - la valutazione conferma che non esiste ancora un modo conosciuto per eliminare il batterio da una pianta malata in reali condizioni di campo. Pertanto, per evitare il diffondersi della batteriosi non resta che una strada: l’abbattimento delle piante infette in zona di contenimento.
 

La gestione delle emergenze fitosanitarie in deroga

Ecco le nuove norme approvate dal Parlamento italiano varate per accentuare e rendere più efficace il contrasto agli organismi nocivi delle piante, le sanzioni per chi non rispetta gli ordini di abbattimento e, infine alcune norme volte a snellire il processo autorizzativo che oggi frena soprattutto gli abbattimenti volontari in zona infetta non soggetta a misure di contenimento.

Le nuove norme di seguito illustrate si applicano nelle gestione di tutte le emergenze fitosanitarie, Xylella inclusa. L’articolo 8 del convertito decreto legge sulle emergenze in agricoltura “Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria” con il comma 1 inserisce l'articolo 18-bis nel decreto legislativo n. 214 del 2005 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.

L'articolo 18 bis del dlgs 214/2005 al comma 1 stabilisce che, al fine di proteggere l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati negli stessi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali possono non essere abbattute, e comunque solo se non infette e comunque “fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza”.

Il comma 2 del nuovo articolo 18 bis assoggetta il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 30.000 euro. Gli ispettori o gli agenti fitosanitari, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di chi omette esecuzione aumentata del doppio: da 1032 a 60.000 euro.

Il comma 3 del nuovo articolo 18 bis prevede che, in applicazione dell'articolo 21-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Una volta effettuate tali azioni di pubblicità , gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Nel decreto emergenze segue l’articolo 8-bis che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005, quello che prevede le sanzioni. Il comma 1 dell' 8-bis del dl emergenze, sostituendo il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005, incrementa la sanzione pecuniaria: che passa, nel minimo, da 250 a 516 euro e, nel massimo, da 1.500 a 30.000 euro. Si tratta del provvedimento amministrativo da irrogare quando si verifica la violazione dell'articolo 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 214//2005, che prevede il preciso "Obbligo di denuncia della comparsa di organismi nocivi".
 

Xylella, norme per favorire la reintroduzione dell' olivo in zona infetta

A questo punto il decreto emergenze finalizza le nuove norme sull'emergenza Xylella fastidiosa. Infatti segue l’articolo 8-ter del decreto emergenze, impropriamente denominato ”Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa”. Il comma 1 autorizza, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni a procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento prevista dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 significativamene titolato “Divieto di abbattimento di alberi di olivo”. Si assume derogata ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, e si può procedere alle estirpazioni in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
La norma punta a sburocratizzare gli abbattimenti di olivi in zona infetta in vista dei reimpianti con cultivar resilienti all'infezione.

Il comma 2 dell’articolo 8 ter del decreto emergenze consente che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 214 del 2005, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto sanitario perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, siano autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
La norma intende chiaramente incentivare i reimpianti in zona infetta con una produzione locale di cultivar resilienti all'infezione.
 

Norma per finanziare le azioni del Dm Politiche agricole 13 febbraio 2018

Infine, il comma 3 dell’articolo 8 ter del decreto emergenze modifica l’articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, che assegna ai comuni per l’anno 2019 contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Si introduce tra le finalizzazioni dello stanziamento la realizzazione degli interventi di compensazione verso gli agricoltori che ottemperano ad atti di lotta obbligatoria, previsti dall’articolo 25 del decreto del ministro delle Politiche agricole del 13 febbraio 2018 volti al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.