La tempestività con cui l’Italia ha messo in opera le prescrizioni dei regolamenti sulle restrizioni dei neonicotinoidi clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam ha colto di sorpresa alcuni operatori della filiera, complice anche una comunicazione iniziale forse non adeguata all’urgenza di alcune operazioni richieste ai titolari di registrazione e agli altri addetti ai lavori.

Di seguito riportiamo alcune risposte alle domande più frequenti, fermo restando che probabilmente il ministero della Salute pubblicherà una ulteriore circolare esplicativa, in aggiunta alla nota ministeriale del 28 giugno (pubblicata su internet il 4 luglio) e ai tre comunicati del 22 giugno, messi a disposizione su “Trovanormesalute” quattro giorni dopo, il 26 giugno.
 

Quando?

La nota del 28 giugno ha confermato la nostra interpretazione delle tempistiche di applicazione del provvedimento, tenendo correttamente conto della data di pubblicazione dei comunicati. La sequenza temporale è quindi la seguente (le date si riferiscono solo ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione):
  • 11 luglio 2018: revoca dei prodotti privi di usi in serra, in quanto quelli in campo non sono più ammessi. Dopo questa data non sarà più consentita la produzione (farà fede la data sulla confezione) di tutte le relative formulazioni (concianti e prodotti per trattamenti fogliari). Per i concianti è proibita anche la vendita, ma potranno essere vendute per un certo periodo le sementi trattate (vedi oltre).
  • 11 luglio 2018: termine per la consegna al ministero della Salute delle etichette adeguate da parte dei titolari delle registrazioni con usi in serre permanenti, gli unici rimasti.
  • 19 settembre 2018: termine per la vendita dei prodotti fitosanitari per trattamenti fogliari (revocati e no) con la vecchia etichetta e delle sementi trattate con i concianti.
  • 19 settembre 2018: termine per la pubblicazione dei decreti con le etichette adeguate e riportanti i soli usi in serre permanenti.
  • 19 dicembre 2018: termine per l’utilizzo dei prodotti per trattamenti fogliari sulle colture riportate sulla vecchia etichetta (quindi anche in campo, se presenti) e per la messa a dimora delle sementi (o altri materiali di propagazione) conciate.
 

Cosa succede se?

Molti operatori hanno chiesto chiarimenti sull’applicazione delle norme in alcune situazioni particolari e, vista la pesantezza delle sanzioni, come dar loro torto? Vediamo di chiarire alcuni punti.
Innanzitutto il legislatore, avendo concesso un periodo per la vendita e l’utilizzo delle scorte dei prodotti revocati o adeguati, ha confermato che il livello di attenzione della problematica non è tale da richiedere il ritiro immediato dei prodotti dal commercio, situazione che peraltro non avviene da anni. Quindi durante il periodo di smaltimento scorte (vendita e utilizzo) la restrizione è come se non fosse in vigore.
Seguendo questo principio basilare, diventa abbastanza semplice capire come ci si deve comportare nelle varie situazioni.
  • Sino al 19 dicembre 2018 i prodotti per trattamenti fogliari possono essere utilizzati sulle colture precedentemente autorizzate, sia che siano in campo che in serra
  • Seguendo questa logica, sino al 19 dicembre 2018 anche i materiali di propagazione (sementi, etc.) trattati con i neonicotinoidi in questione possono essere messi a dimora sia in campo che in serra. Se le sementi vengono seminate in serra entro il 19 dicembre 2018 è come se non fossero soggette alla restrizione, e le piantine potrebbero anche essere successivamente spostate in campo.
  • Le piantine originate da seme conciato, se sono state seminate prima del 19 dicembre possono essere messe successivamente a dimora sia in serra che in campo. In caso contrario devono completare l’intero ciclo all’interno di serre permanenti. Che differenza ci potrà mai essere tra il 19 dicembre e il 20 dicembre? Purtroppo è il problema di tutte le scadenze...
 

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