In ritardo rispetto alla Spagna e all'Inghilterra, il Governo italiano ha reagito alla crisi energetica provocata dalla Russia. L'ha fatto pubblicando il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (22G00032) (GU Serie Generale n. 67 del 21.03.2022).

 

L'articolo che coinvolge le bioenergie è il numero 21, che recita testualmente:

"Art. 21: Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (I), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (II), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (III), come modificato dal comma 2 del presente articolo (IV)".

 

Tentativo di traduzione dal burocratese:

  • Il rimando (I) al famigerato Decreto Effluenti significa che la disposizione si applica alle aziende agricole che, per le loro dimensioni o perché si trovano in zone dichiarate vulnerabili ai nitrati, sono soggette alla stesura dei Piani di utilizzazione agronomica dei loro effluenti (a prescindere che si tratti di digestato o liquami).
  • Il rimando (II) modificato con i rimandi (III) e (IV) si riferisce alla tracciabilità dei rifiuti, e nello specifico il comma 2 bis nella sua forma attualmente in vigore (testo in neretto), recita testualmente:
    "2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. ((Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (V), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.)).
  • Il rimando (V) elenca i sottoprodotti utilizzabili nei digestori affinché il digestato possa essere utilizzato in agricoltura: biomasse da colture dedicate, scarti vegetali, effluenti zootecnici, acque reflue e di vegetazione, residui agroalimentari, sottoprodotti animali (con limitazioni), eccetera. Niente di nuovo.

 

Quindi la traduzione dal burocratese sarebbe questa: Nelle aziende soggette all'obbligo di redazione di Piano di utilizzazione del digestato si può utilizzare il digestato come se fosse un concime chimico, a condizione che sia prodotto con tutte le limitazioni che conosciamo (purtroppo), e inoltre (sembra questa la novità) che lo spargimento sia a bassa emissività e alta efficienza (?) in conformità a un Decreto che doveva essere pubblicato il 22 aprile scorso, ma di cui non abbiamo ancora notizia.

 

Poiché un comunicato stampa del Consorzio Italiano Biogas (Cib) pervenutoci il 7 aprile scorso recitava testualmente: "DL Taglia Prezzi, Cib: 'Digestato equiparato è grande opportunità per sostituire i concimi chimici e ridurre i costi di produzione. Ora attendiamo in tempi rapidi il Decreto attuativo', abbiamo chiesto informazioni in merito.

 

Riportiamo testualmente i chiarimenti, che gentilmente ci ha fornito l'Agenzia Stampa del Cib, che confermano i nostri sospetti:

  • Al momento è stata modificata la definizione di "digestato equiparato".
  • Finché non sarà emanato il Decreto attuativo, non cambia nulla; il digestato agricolo (agrozootecnico e agroindustriale) continua ad essere destinato all'uso agronomico secondo il Decreto 25.02.2016.
  • In ogni caso con digestato equiparato non si intende un "prodotto fertilizzante, un concime" liberamente commercializzabile, in conformità al Decreto Legislativo 75/2010 o al Reg. UE 1009/2019.
  • Il digestato equiparato resta comunque un digestato agricolo (agrozootecnico o agroindustriale) ben dotato di azoto a pronto effetto che deve essere distribuito in campo sino a copertura del fabbisogno della coltura, con precise modalità che garantiscano la massima riduzione delle emissioni e la più alta efficienza di riciclo dei nutrienti (adeguate epoche di distribuzione e modalità innovative di distribuzione). Questi sono i requisiti che dovranno essere stabiliti nel Decreto attuativo.
  • Il percorso "digestato equiparato" è da intendersi comunque come una "opzione" che l'agricoltore "può" scegliere in funzione delle caratteristiche del proprio digestato, della localizzazione dei terreni e delle modalità di distribuzione che può adottare.

 

Quindi nulla di fatto. Non si capisce quale sia la "grande opportunità per sostituire i concimi chimici", poiché il digestato si utilizza da sempre, né per quale motivo un agricoltore dovrebbe andare a complicarsi ancora di più la vita utilizzando "digestato equiparato" se questo è esattamente lo stesso digestato che adopera magari da anni. Alla data in cui scriviamo queste linee (5 maggio 2022), il Decreto che doveva essere emanato entro il 22 aprile scorso ancora non c’è. Chissà se il "digestato equiparato" farà la stessa fine del "digestato di qualità" definito dall'articolo 183 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo 205/2010, di cui il Decreto attuativo non arrivò mai. A quel che pare, il "digestato di qualità" venne poi declassato a "digestato da rifiuti" nel testo attualmente in vigore.

 

La mancanza del Decreto sul "digestato equiparato" forse si deve al fatto che il Governo ha ritenuto che era meglio dedicare il tempo alla redazione e pubblicazione della Legge 27 aprile 2022, n. 34 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (22G00048) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022).

 

Le disposizioni che riguardano le bioenergie sono contenute nell'Allegato 1, articolo 2, comma i):

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas.

 

Bene! Finalmente una disposizione di legge chiara! Peccato che il modo in cui si dovrebbero favorire gli impianti bioenergetici non sia altro che una carrellata di modifiche irrilevanti ad altre leggi e decreti annosi:

"1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021".

 

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (definizione di sottoprodotto), e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016".

 

Quindi non cambia niente, si applica il Decreto Effluenti come prima.

 

Conclusione

Nella celebre scena del contratto, i maestri del "politically incorrect" depennano ogni articolo del papiro contrattuale e l'unica cosa sui cui concordano è la "clausola di sanità" di Groucho: "Se una delle parti fosse dichiarata insana, il contratto sarà nullo". Peccato che non si possa chiedere l'applicazione di tale clausola per esimerci dalla cervellotica legislazione italiana sulla digestione anaerobica e l'uso agronomico del digestato. Alla fine, i comici non firmano la striscia di carta rimasta perché Chicco non sa scrivere e la penna di Groucho non ha inchiostro, ma entrambi celebrano comunque il fatto che "hanno un contratto".

 

Il parallelismo con le dichiarazioni dei gruppi di ogni colore politico sui "progressi" nella transizione ecologica è lampante. Se si continua di questo passo, tutti i segnali indicano che continueremo a dipendere dal gas russo per molti anni.

 

Condividiamo l'appello del presidente della Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (Fiper), Walter Righini, durante l'ultima assemblea 2022: "Atteggiamento del Governo verso la transizione timido e ambiguo, appello a riconsiderare il potenziale delle bioenergie nel Pnrr".