Continuiamo la trattazione della tematica affrontata nella Prima parte, partendo dalle riflessioni suggerite nelle sue conclusioni: "Perché la glicerina grezza è classificata come 'rifiuto' e allo stesso tempo è autorizzata come componente dei mangimi? Perché il decreto Effluenti non ha incluso fra i sottoprodotti ammessi alla digestione ed utilizzo agronomico del digestato la glicerina proveniente da olio vegetale, raffinato o grezzo, accomunandola a quella proveniente da olio residuale da cucina e grasso animale?"

Proseguiamo con la disamina delle principali contraddizioni della sentenza del Consiglio di Stato, che ha danneggiato l'industria del biodiesel e posto un ulteriore vincolo alla gestione, già di per sé complicata, degli impianti agricoli di biogas e biometano.
  • "L'utilizzazione della glicerina grezza per la produzione dei carburanti avanzati non è vietata dalla normativa in questione: il suo uso, impedisce, però di utilizzare il digestato come fertilizzante, incidendo sulla sua commercializzazione come alimento per i biodigestori".
    Contraddizione normativa. La glicerina grezza da biodiesel, specificamente quello prodotto con olii vegetali greggi o raffinati, è utilizzabile come ingrediente dei mangimi animali, secondo la normativa comunitaria (Ref. i), spiegata in una circolare del ministero della Salute (Ref. ii), che nell'art. 3 stabilisce: "I produttori di biodiesel che immettono sul mercato, come mangimi, sottoprodotti derivanti da tale processo di produzione devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 (3) del regolamento (CE) n.183/2005 I produttori di biodiesel possono immettere sul mercato sottoprodotti, come mangimi, utilizzando quali materiali di partenza oli vegetali, oli e grassi derivati da sottoprodotti animali appartenenti alla categoria 3 di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n.1069/2009, … omissis… Essendo la glicerina l'unica materia prima per mangimi derivante dalla produzione di biodiesel, citata nel regolamento Ue n.142/2011 (allegato IV, capo IV, sezione 3, comma 2, lettera b)) come destinabile all'alimentazione animale, si ritiene che nessun altro sottoprodotto, derivante dalla produzione del biodiesel, possa essere destinato all'alimentazione animale nel caso in cui sottoprodotti/derivati di origine animale siano utilizzati come materiale di partenza. Anche nel caso in cui si intenda destinare il sottoprodotto glicerina agli animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, non dovrà essere usato come materiale di partenza l'olio usato di cucina di origine animale (olio recuperato di origine animale) o contenente sottoprodotti/derivati di origine animale o contaminato da sottoprodotti/derivati di origine animale raccolto da industrie alimentari (art. 10 lettera p) del regolamento (CE) n.1069/2009)".
    Secondo le tesi dei ministeri, la glicerina grezza - non sottoposta ad alcun processo di purificazione che ne modifichi le sue caratteristiche - è un rifiuto. La stessa glicerina grezza è però ammessa dalla normativa comunitaria per l'alimentazione animale, di fatto riconosciuta da uno dei ministeri che hanno presentato ricorso contro il Tar. Va segnalato che, dalle prove nel Laboratorio di alimentazione e nutrizione animale dell'Università di Parma, la glicerina grezza è un ottimo additivo energetico per le bovine da latte (Foto 1 e Foto 2). Allora, per quale motivo il letame delle vacche nutrite con mangimi contenenti glicerina grezza non è un "rifiuto" mentre lo è il digestato di un impianto anaerobico alimentato con la stessa glicerina? Nella modesta opinione dell'autore, il decreto Effluenti avrebbe dovuto includere nell'elenco delle sostanze ammesse almeno la "glicerina grezza proveniente dalla fabbricazione di biodiesel esclusivamente con olii vegetali raffinati o greggi".

Due campioni di glicerina, grezza (colore più scuro) e parzialmente raffinata (più chiara), utilizzati dall'industria mangimistica con l'etichettatura 'glicerolo zootecnico', puro dall'86 al 95%
Foto 1: Due campioni di glicerina, grezza (colore più scuro) e parzialmente raffinata (più chiara), utilizzati dall'industria mangimistica con l'etichettatura "glicerolo zootecnico", puro dall'86 al 95%
(Foto gentilmente concessa dal professore Afro Quarantelli, Nutrizione e alimentazione animale, Università di Parma)

Grafico: Prova realizzata dal Laboratorio di nutrizione e alimentazione animale, Università di Parma, per comparare la digeribilità e potenziale energetico delle razioni arricchite con glicerina con le razioni unifeed standard
Foto 2: Prova realizzata dal Laboratorio di nutrizione e alimentazione animale, Università di Parma, per comparare la digeribilità e potenziale energetico delle razioni arricchite con glicerina con le razioni unifeed standard. Metodo "gas production modificato", messo a punto nell'ateneo
(Informazione gentilmente concessa dal professore Afro Quarantelli)
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  • "… La scelta dell'amministrazione è stata quindi dettata da ragioni di precauzione, in quanto l'esigenza del riciclo dei rifiuti - che pur presenta grande importanza nell'ambito dell'economia sostenibile - non può comportare rischi". (art. 11 della sentenza).
    Invoca ingiustificatamente il "principio di precauzione". La disciplina europea sul principio di precauzione (Ref. iii) stabilisce chiaramente che esso si può invocare solo quando: "… un fenomeno, prodotto o processo può avere un effetto, identificato mediante una valutazione scientifica e obiettiva, se tale valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza".
    Poiché:
     • I ministeri ricorrenti non hanno apportato prove di casi accertati di danni all'ambiente o alla salute causati dal digestato da glicerina grezza;
     • non ci risulta che abbiano condotto ricerche specifiche per poter affermare oggettivamente che l'uso agronomico del digestato da glicerina grezza possa comportare alcun rischio alla salute o all'ambiente, o se le hanno davvero condotte, esse quantomeno non sono accessibili al pubblico;
     • l'uso agronomico del digestato da rifiuti - urbani e industriali, ivi compresa la glicerina - non solo è consentito, ma anche dettagliatamente regolamentato in molti paesi europei;
     • allora, invocare il principio di precauzione appare piuttosto un pretesto a difesa delle proprie tesi, privo di supporto nella letteratura scientifica e contrario all'esperienza consolidata in altri paesi europei.
  • "Il Tar - probabilmente a causa dell'insufficiente esposizione della problematica da parte dell'amministrazione - non ha preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza: l'introduzione della glicerina grezza come alimento per i biodigestori, senza limitazioni e controlli in relazione alla provenienza del materiale da cui deriva (che potrebbe essere anche un prodotto di importazione da paesi nei quali le misure di controllo ambientale e sanitario sono carenti e, comunque, non affidabili), potrebbe, infatti, recare un vulnus alla tutela dell'ambiente e della salute umana". (art. 12 della sentenza).
    Affermazione falsa e di stampo complottistico o, quanto meno, allarmistico, se non addirittura razzista nei confronti dei paesi africani e asiatici. Il "prodotto di importazione da paesi nei quali le misure di controllo ambientale e sanitario sono carenti e, comunque, non affidabili" è in pratica l'olio di palma, prodotto proveniente da diversi paesi asiatici e africani e utilizzato in larga misura per la produzione di biodiesel. Abbiamo trattato la problematica dell'olio di palma in un articolo di questa colonna (Ref. iv) al quale si rimanda il lettore. Ricordiamo in questa sede che:
     • Solo il 9% delle importazioni di olio di palma (144mila tonnellate nel 2015) viene utilizzato per produrre biodiesel, mentre il 29% viene trasformato in merendine, creme spalmabili, gelati e altri dolciumi. Com'è possibile dunque che il "prodotto di importazione da paesi nei quali le misure di controllo ambientale e sanitario sono carenti e, comunque, non affidabili" sia ammesso per consumo alimentare umano? Se è sicuro per consumo umano: allora per quale motivo il digestato derivante da un sottoprodotto di olio atto per consumo umano potrebbe arrecare "danni alla salute umana e all'ambiente" se utilizzato come fertilizzante? Dove sono le prove di tali danni, se mai ci sono stati?
     • La raffineria dell'Eni a Marghera - principale produttore italiano, circa il 30% della produzione di biodiesel nazionale, ovvero 330mila tonnellate/anno - utilizza le 144mila tonnellate/anno di olio di palma sopra menzionate - e per il resto olii e grassi di scarto. Tale processo non produce nemmeno un grammo di glicerolo, perché si basa sull'idrogenazione. L'olio di palma è poco adatto alla transesterificazione perché il biodiesel risultante presenta viscosità e un punto di congelamento troppo elevati. Pertanto, l'olio di palma viene utilizzato principalmente in impianti di produzione di Hvo. Il "vulnus" segnalato dai menzionati ministeri, quindi, è solo un'ipotesi non dimostrata perché per motivi puramente tecnici il Fame europeo si produce prevalentemente con l'olio di colza. Il Fame prodotto con altri olii più viscosi di quello di colza non ha tutte le caratteristiche richieste dalla norma EN 14214 (Ref. v), per il semplice motivo che si basa sulla quella tedesca DIN 51606, la quale prende come riferimento il Fame prodotto con olio di colza, e ciò precisamente perché la Germania è il principale produttore di tale oleaginosa, seguita dalla Francia.
  • "Inoltre, nella glicerina grezza possono confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza, come i metalli pesanti, le micotossine o i residui di sostanze vietate".
    Affermazione teoricamente vera, ma di stampo allarmistico, non è supportata da casi concreti di digestato inquinato dalla glicerina, ovvero accertati dalle autorità sanitarie. L'esperienza dimostra che la digestione anaerobica è un ottimo metodo di valorizzazione in sicurezza delle biomasse contaminate da micotossine perché ne distrugge oltre il 95%, fatto riscontrato proprio in Italia dai ricercatori del Crpa (Ref. vi). Le eventuali micotossine sopravvissute alla digestione anaerobica sono comunque degradate dai batteri del suolo, come dimostra uno studio dell'Università di Ontario (Ref. vii). Sulla base di tali evidenze scientifiche, è pertanto possibile confutare la tesi dei ministeri giacché, a conti fatti, la digestione anaerobica della biomassa contaminata, seguita dallo spandimento del digestato nei terreni agricoli, risulta essere il migliore modo di neutralizzare le micotossine.
    Per quanto riguarda i metalli considerati "pesanti", ricordiamo che alcuni di essi - per inciso: ferro, cobalto, manganese, selenio (che è un metalloide) e zinco - sono i componenti tipici delle formule dei fertilizzanti, e vengono solitamente aggiunti come integratori perché il digestato non ne contiene abbastanza. Altri sono presenti nel digestato, perché naturalmente presenti nelle deiezioni animali (rame, bario), o vengono aggiunti apposta perché sono nutrienti essenziali dei microrganismi metanigeni (i cosiddetti oligoelementi: nichel, tungsteno…), ma la loro concentrazione è dell'ordine di milligrammi per tonnellata, e comunque la loro presenza nel digestato non ha alcuna correlazione con l'uso di glicerina nell'alimentazione del digestore. Non si capisce dunque quale sia il timore dei ministeri nei confronti delle micotossine e dei "metalli pesanti", in quanto è facilmente dimostrabile che risultano ininfluenti. Riguardo alle "sostanze vietate": non è chiaro quali esse siano poiché non sono definite da nessuna parte della sentenza, né come la glicerina possa contenerle. Infine, la mera presenza in un prodotto di una o più sostanze, ritenute contaminanti, non necessariamente lo rende inadatto all'utilizzo: bisogna valutare quale sia la concentrazione.
  • "Peraltro, con l'ultimo motivo di appello condivisibilmente, l'appellante ha precisato che sebbene la glicerina sia una matrice incentivata per la produzione di biocarburanti avanzati, ciò non comporta automaticamente che il digestato prodotto debba essere necessariamente utilizzato in agricoltura come fertilizzante senza un previo trattamento di stabilizzazione aerobica; …" (prima parte dell'art. 13 della sentenza).
    Contraddizione con la realtà obiettiva del processo di compostaggio. Per quale motivo il digestato da glicerina dovrebbe essere sottoposto a trattamento aerobico? Se, come ipotizzato dai ministeri nel punto precedente, la glicerina grezza contenesse "metalli pesanti", questi di certo non spariscono con un trattamento aerobico, al contrario la loro concentrazione nel compost risultante sarebbe maggiore di quella contenuta nel digestato di partenza, per l'effetto di perdita di massa caratteristico del compostaggio. Possiamo affermare, quindi, che un trattamento aerobico del digestato risulta del tutto inutile e controproducente: aggrava il costo di conduzione dell'impianto, genera inutilmente emissioni di CO2 e concentra nel compost i metalli pesanti - la cui presenza nella glicerina, ricordiamo, è solo ipotizzata sulla base del presunto utilizzo di olii contaminati per la produzione del Fame, ma non dimostrata da studi statistici.
  • "… ha quindi precisato - senza su ciò essere stato smentito dall'appellata - che 'i requisiti per l'utilizzo del digestato tal quale in agricoltura non sono stati ancora definiti né a livello comunitario né nazionale' trattandosi di materia assai complessa e tenuto conto della inesistenza di studi che abbiano fornito univoche indicazioni di carattere tecnico-scientifico sulla problematica". (art. 13 della sentenza).
    L'affermazione "i requisiti per l'utilizzo del digestato tal quale in agricoltura non sono ancora definiti…" è vera solo in parte, in quanto non esiste una direttiva comunitaria specifica, bensì un testo, approvato a marzo 2019, sulla marchiatura dei fertilizzanti, inclusi quelli prodotti con digestato da rifiuti (Ref. viii). L'art. 46 (pag. 104 e 105 del suddetto testo) stabilisce sei mesi di tempo per accertare la fattibilità di porre un "punto finale" ad una lunga serie di materie residue (fra le quali il glicerolo da biodiesel) in modo che possano essere utilizzate nei fertilizzanti senza ulteriore controllo. Allora, per quale motivo il Consiglio di Stato non ha aspettato la conclusione di tale indagine, ma si è affrettato ad emettere una sentenza inappellabile? Per quanto riguarda invece le normative nazionali, segnaliamo che esistono svariate norme dalla validità tecnica indiscutibile a sostegno dell'utilizzo del digestato in questione ed un corposo studio proposto alla Ce per legiferare in merito all'utilizzo agronomico del digestato. Invitiamo il lettore a realizzare una ricerca in Google con le chiavi "EU norms on use of digestate in agriculture". Appariranno 173mila risultati.
    Fra le dieci prime posizioni spiccano per pertinenza le seguenti:
     • Lo studio Report on digestate and byproducts, nel sito ufficiale della Ue (Ref. ix). Sembra strano che i funzionari ministeriali non lo conoscano, perché il rapporto in questione è parte del progetto Isaac (Increasing social awareness and acceptance of biogas and biomethane), un progetto finanziato dall'Ue e sviluppato integramente in Italia da Legambiente, Cib, AzzeroCO2 e Chimica verde bionet, con la partecipazione dello Stato italiano, rappresentato da Cnr-Iia e Cnr-Ircres.
     • Uno studio di oltre trecento pagine del Jrc (Joint research council dell'Ue, Ref. x). Certamente non ha il valore legale di una "direttiva", ma il Jrc è il massimo organo di ricerca al quale la Ce si rivolge per avere pareri tecnico-scientifici, sui quali poi basa le sue direttive. Il Jrc cita come esempio alcune normative nazionali particolarmente valide:
      a) L'allegato 13 riporta le tabelle di valori limiti di qualità accettabile ed i metodi di analisi, definiti dalla normativa inglese Pas 110:2010 (Public available standard, perché eccezionalmente pubblicata gratuitamente da British Standards, che solitamente fornisce le norme solo a pagamento, Ref. xi).
       b) L'allegato 14 riporta i valori limiti definiti dalla norma svedese Spcr 120 per la gestione del digestato.
       c) L'allegato 15 riassume la norma tedesca Ral GZ 245 Quality criteria for digestate products from bio-waste.
       d) L'allegato 16 riassume la normativa belga Vlaco Qas - Quality assurance system for digestate in Flanders.
       d) L'allegato 17 riassume la norma britannica sui biofertilizzanti, che include la già citata Pas 110:2010 e il Quality protocol for the production and use of quality outputs from the anaerobic digestion of source-separated & biodegradable waste (Ref. xii). Segnaliamo che la norma Pas 110:2010 contiene le linee guida per l'applicazione agronomica del digestato, incluso esplicitamente quello da glicerina, e da glicerina co-digerita con rifiuti di origine animale pastorizzati.
    È interessante osservare che le suddette normative definiscono la qualità del digestato ad uso agronomico in modo oggettivo, in base a tabelle di qualità accettabile (concentrazioni limiti dei singoli metalli pesanti, idrocarburi, idrocarburi aromatici, ecc.) e metodi di gestione, campionamento e analisi ben precisi. La norma belga basa le sue disposizioni in materia di gestione del digestato sui principi della ben nota ISO 9000 di certificazione della qualità. Solo la Pas 110:2010 contiene alcune disposizioni simili a quelle del decreto Effluenti, ma vanno lette nel contesto inglese, dove la vicenda "mucca pazza", ormai rientrata da anni, ha innescato una vera paranoia normativa che sussiste anche oggi.
     • Dal sito del Wrap (Waste and resources action programme), si può scaricare la linea guida di buone pratiche per l'uso del compost e del digestato (Ref. xiii) .
     • Nel 2018 è stato inoltrato alla Ce il rapporto sulle legislazioni negli Stati dell'Ue riguardante la digestione anaerobica ed il recupero e riutilizzo dei nutrienti (Ref. xiv). Detto rapporto è stato realizzato con il finanziamento della Ue al progetto Sistemic - Circular solutions for biowaste. Contiene, paese per paese, un riassunto della normativa sull'uso agronomico del digestato e le sue limitazioni legali (direttiva Nitrati) o derivanti da buone pratiche, ad esempio le distanze di spandimento dai corsi d'acqua o il divieto di spandimento invernale.
    A dimostrazione che non mancano "studi che abbiamo fornito univoche indicazioni di carattere tecnico-scientifico sulla problematica", invitiamo il lettore a fare una ricerca con Google Scholar con la chiave "agronomic use of digestate from glycerol OR glycerin". Appariranno 426 risultati, tratti dalla letteratura scientifica. Segnaliamo solo tre fra i primi, molto specifici sul digestato da glicerolo grezzo (Ref. xv, xvi e xvii).
  • "L'appellante ha anche aggiunto che la glicerina può essere utilizzata come matrice di input nei 31 impianti presenti sul territorio di tipo misto anaerobico/aerobico e nei 21 impianti di tipo anaerobico presenti sul territorio nazionale, a dimostrazione dell'infondatezza della tesi sostenuta in giudizio diretta a sostenere la sostanziale non utilizzabilità della glicerina grezza (dopo il decreto impugnato) in violazione dei principi comunitari in tema di riduzione della produzione di rifiuti". (art. 13 della sentenza).
    Forse vero, ma cavilloso e fuorviante. Non spiega la natura di tali impianti, ma possiamo presupporre che si tratti di impianti di trattamento di rifiuti, gli unici che utilizzano il sistema anaerobico/aerobico. Ciò vuol dire che i ministeri, ribadendo la loro tesi che la glicerina grezza sia "rifiuto", pretendono di costringere l'industria del biodiesel a pagare per lo smaltimento della glicerina nei suddetti impianti, riscuotendo quindi le tasse dalle aziende di trattamento dei rifiuti, e presentano tale posizione come una prova che il decreto Effluenti non costituisce un divieto di utilizzo della glicerina negli impianti di biogas.


Conclusione

"Dura lex, sed lex", perché le sentenze del Consiglio di Stato sono inappellabili. Tuttavia, le leggi sono scritte da persone, le quali non sono immuni ai pregiudizi ideologici, e quindi i risultati talvolta sono ingiusti. Lo scopo di questo articolo è dimostrare proprio l'infondatezza scientifica di questa sentenza.
Lasciamo ai giuristi valutare se la sentenza in questione costituisca un reato di falso ideologico e ai lettori di valutare la connessione con alcuni esponenti politici al governo e ministeri nel 2018, quando presentarono il ricorso contro la sentenza del Tar (Ref. xviii).

Le argomentazioni ammesse dal Consiglio di Stato per invalidare la sentenza del Tar e vietare l'uso agronomico del digestato da glicerina grezza, palesano due dogmi cari alla "politica del no", spesso utilizzati per bloccare progetti di impianti di digestione agricoli e civili:
  • "Un processo che include un rifiuto genera solo rifiuti". Tale dogma è contrario alla disciplina europea che prevede la possibilità di recuperare i rifiuti come "materie secondarie" (principio noto come "end of waste", Ref. xix). Il divieto di utilizzo agronomico di sostanze definite come "rifiuti" dalla macchina burocratica dello Stato, si basa inoltre sul pregiudizio ideologico che i "rifiuti" siano sempre pericolosi per l'ambiente, a prescindere dall'esistenza o meno di un pericolo oggettivamente dimostrabile. È evidente il modus operandi dei "politici del no" anche in questo contesto, sostenendo una tesi assurda: tutti i sottoprodotti, inclusi oggettivamente quelli innocui, sono considerati "rifiuto" e come tali devono essere trattati in modo da neutralizzare la loro presunta pericolosità, senza però addurre prove scientifiche su quest'ultima,  con l'unico scopo di bloccare le iniziative private indirizzate allo sviluppo sostenibile reale.
  • "Il trattamento aerobico (compostaggio) rende innocui i rifiuti (end of waste), e invece la digestione anaerobica produce un rifiuto pericoloso". L'evidenza sperimentale dimostra invece che la differenza fra digestato e compost da rifiuti è minima (Ref. xx e xxi).
     
Da un punto di vista scientifico, l'intera vicenda, dalla redazione del decreto Effluenti fino alla sentenza del Consiglio di Stato, passando per il ricorso al Tar per la mancata inclusione della glicerina, ci ricordano la frase di Tacito: "Corruptissima republica, plurimae leges".

La materia organica, a prescindere dalla sua origine, non è mai un rifiuto, bensì una risorsa importantissima per garantire il bilancio di carbonio dei suoli e la sostenibilità della produzione agricola. In un paese a forte rischio di desertificazione (Ref. xxii) urge restituire carbonio organico ai terreni per contrastare i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico. L'utilizzo sicuro del digestato da "rifiuti" in agricoltura è perfettamente possibile, basterebbe lasciare da parte le ideologie di partito e le teorie complottistiche, e legiferare in base a dati scientificamente obiettivi.


Referenze bibliografiche e normative

i Regolamento (Ue) n.68/2013.

ii Nota esplicativa concernente l'applicazione  del "regolamento Ue n.225/2012 di modifica dell'allegato II del regolamento Ce n.183/2005 per il riconoscimento di stabilimenti ce immettono sul mercato, a scopo mangimistico, derivati degli olii vegetali e grassi miscelati e relativo a specifici requisiti per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i tests obbligatori per le diossine di oli, grassi e derivati".

iii The precautionary principle.

iv Mario A. Rosato, L'olio di palma nuoce all'agricoltura italiana.

v Hannu Jääskeläinen, Biodiesel standards & properties.

vi Fate of mycotoxins and related fungi in the anaerobic digestion process. Giorni P., Pietri A., Bertuzzi T., Soldano M., Piccinini S., Rossi L., Battilani P. Bioresour Technol. 2018 oct; 265:554-557. doi: 10.1016/j.biortech.2018.05.077. Epub 2018 may 21.

vii Aerobic and anaerobic de-epoxydation of mycotoxin deoxynivalenol by bacteria originating from agricultural soil, R, Islam et al.

viii P8_TA-PROV(2019)0306 Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura Ue ***I. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura Ce e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)).
Scaricabile dal sito dell'Europarlamento.

ix Scaricabile gratuitamente da questa pagina.

x End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost & digestate): Technical proposals.

xi Norma britannica Pas 110-2010.

xii Quality protocol on anaerobic digestate scaricabile da questa pagina.

xiii Manuale di buone pratiche del Wrap, sull'uso di compost e digestato.

xiv Report on regulations governing Ad and Nrr in EU member states.

xv Semi-continuous anaerobic co-digestion of dairy manure, meat and bone meal and crude glycerol: Process performance and digestate valorization.
                                              
xvi Co-digestion of meat-processing by-products, manure and residual glycerin.

xvii Chemical properties and fertilizer value of ten different anaerobic digestates (fra i quali quello da glicerina cruda, ndA).

xviii Mario A. Rosato, Quale futuro per le bioenergie nella prossima legislatura?

xix Articolo 6, commi (1) e (2) della direttiva quadro sui Rifiuti 2008/98/EC.

xx Mario A. Rosato, Compost: consigli pratici per l'acquisto e l'utilizzo.

xxi Atti del convegno I sottoprodotti Agroforestali e industriali a base rinnovabile, normativa, recupero, conservazione, impiego, trasformazione e aspetti economici. La valorizzazione dei sottoprodotti nell'ambito agro-zootecnico, industriale ed energetico, Ancona - Università Politecnica delle Marche, 26 e 27 settembre 2013. Extravalore, Progetto Mipaaf bando Settore bioenergetico dm 246/07. Scaricabile da questa pagina.

xxii Studio condotto dalla Ue nell'ambito del progetto Dismed (Desertification information system for the Mediterranean).
 

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