Si è recentemente concluso un contenzioso iniziato tre anni fa, con l'entrata in vigore del famigerato decreto Effluenti (Ref. i). Rimandiamo il lettore ad approfondire le disposizioni dello stesso in un articolo in questa colonna (Ref. ii). Una disposizione contenuta nel decreto Effluenti ha innescato la battaglia legale fra industria e Stato, introducendo il "divieto indiretto" all'utilizzo del glicerolo negli impianti di biogas, in quanto considerato "rifiuto" e di conseguenza il suo digestato sarebbe "pericoloso per la salute e l'ambiente".

Si tratta di una vicenda paradossale, basata su argomenti senza fondamento scientifico, che ha sconvolto una larga fetta del mercato degli impianti di digestione anaerobica italiani e dei produttori di biodiesel. Tralasciando gli aspetti puramente giuridici, ci concentreremo sui fatti e concetti puramente tecnico-scientifici o che presentano vizi formali di logica. Per facilitare la lettura, i rimandi bibliografici o normativi verranno elencati alla fine dell'articolo. In questa prima puntata dell'analisi della vicenda valuteremo le argomentazioni ministeriali che hanno definito la glicerina come un "rifiuto" e in ragione di questa tesi il suo digestato diventa a sua volta "non utilizzabile in agricoltura".
 

Il "divieto implicito" e il ricorso dell'industria al Tar del Lazio

L'art. 22 del decreto Effluenti elenca i sottoprodotti ammessi nell'alimentazione degli impianti di biogas agricoli in base alla possibilità di utilizzare il relativo digestato come fertilizzante. Nell'elenco non è inclusa la glicerina grezza, sottoprodotto largamente impiegato negli impianti di biogas, risultante della produzione del biodiesel detto Fame (Fatty acid methyl ester) mediante transesterificazione dei trigliceridi. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 29, in caso di utilizzazione di materiali provenienti o generati da soggetti diversi dal titolare del biodigestore, il digestato deve essere qualificato come rifiuto (e non come sottoprodotto) quindi non può essere utilizzato ai fini agronomici. Il mancato inserimento del glicerolo, nell'art. 22 e relativo Allegato IX, non costituisce di per sé un divieto del suo utilizzo negli impianti agricoli.

Tuttavia, implicitamente, declassa il digestato risultante da "sottoprodotto" a "rifiuto", rendendolo inutilizzabile come fertilizzante. Nella modesta opinione dell'autore, tale concezione ha come unica finalità la riscossione di tasse e nessuna relazione con la tutela dell'ambiente e la salute. Il digestato sostituisce - gratuitamente per il produttore - i fertilizzanti chimici, soggetti a tassazione. In virtù del divieto di utilizzo agronomico, il digestato da glicerina deve essere smaltito - a pagamento - in impianti di trattamento di rifiuti omologati - soggetti a tassazione, come ogni attività industriale. Possiamo dunque parlare di "divieto implicito", anche se tale figura giuridica non esiste perché di fatto nessun gestore di impianti sarebbe più disposto a comprare glicerina grezza e inoltre pagare anche lo smaltimento del digestato.

Poiché la vendita del glicerolo costituisce un'importante integrazione al fatturato delle aziende produttrici di biodiesel Fame, la ditta Sabio Fuels Srl (già Pfp Biofuels Srl) fece ricorso al Tar del Lazio. Con la sentenza n. 6906 del 20 giugno 2018 (Ref. iii) il Tar accolse in parte il ricorso, dichiarando illegittimo il dm impugnato "limitatamente agli artt. 22 e 29 ed allegato IX, unicamente laddove essi precludono l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale".
 

Il ricorso dei ministeri contro la sentenza del Tar

I ministeri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Infrastrutture e dei trasporti, dello Sviluppo economico, e della Salute, interposero il ricorso numero 9974 del 2018 contro la sentenza del Tar del Lazio. La risoluzione del Consiglio di Stato (Ref. iv) ribalta completamente la sentenza del Tar.

Analizziamone le argomentazioni ministeriali.
  • "La glicerina inoltre può essere il sottoprodotto del processo di saponificazione, ovvero di idrolisi alcalina di grassi animali e vegetali per la produzione di saponi (solitamente sali di sodio o di potassio di un acido carbossilico a lunga catena)". (Parte del comma 6 della sentenza).
    Vero, ma la glicerina da saponificazione non era l'oggetto della sentenza del Tar. Ad ogni modo, la glicerina ha sempre la stessa composizione chimica, C3H3(OH)3, ed è sempre digeribile anaerobicamente, indipendentemente dal fatto che provenga da saponificazione o da transesterificazione. La maggiore o minore qualità fertilizzante del digestato dipenderà dalle impurità (sali di sodio o di potassio) in esso accumulate, che dipendono dalla percentuale di glicerina utilizzata nella dieta dal tempo di ritenzione dell'impianto. Sodio e potassio sono sempre presenti nel digestato, a prescindere che l'impianto abbia ricevuto glicerina o meno. Inoltre, la sentenza sorvola il fatto che gli impianti di biogas ricevono solo qualche tonnellata di glicerina al giorno - tipicamente non più di 5 tonnellate, di fronte ad un volume dell'impianto che va dai 3mila ai 5mila m3 -, oppure ricevono saltuariamente della glicerina come "booster". In questo caso è illogico considerare il digestato come "contaminato", per il semplice motivo che l'apporto di contaminanti provenienti dalla glicerina è trascurabile.
  • "La glicerina grezza proviene da impianti di produzione a partire da olio esausto…" (Parte del comma 6 della sentenza).
    Affermazione incompleta - impianti di produzione di biodiesel o di sapone? - e almeno parzialmente falsa, sicuramente non applicabile a tutta la glicerina. La glicerina grezza può provenire indistintamente dalla produzione di Fame oppure dalla saponificazione dei trigliceridi. La produzione di biodiesel Fame è relativamente facile da realizzare (reattore alcalino a singolo stadio) solo se si utilizza olio raffinato. Risulta invece piuttosto complessa con olio esausto (tre o quattro stadi: acido, neutralizzazione e disidratazione, alcalino 1 ed eventualmente alcalino 2, Foto 1).
    Per produrre biodiesel da olio esausto, è più diffuso il processo di idrogenazione (Ref. v). Tale tecnologia, di cui l'Eni è il principale sviluppatore e utilizzatore, produce biodiesel di tipo Hvo (Hydrogenated vegetable oil, malgrado nella pratica si utilizzi anche grasso animale) e non genera glicerina.  La glicerina grezza, oggetto della controversia, può provenire solo da impianti di produzione di biodiesel tipo Fame, dunque sarebbe maggiormente il sottoprodotto della transesterificazione dell'olio vegetale raffinato e non dell'olio esausto. Deduciamo che la Sabio Fuels abbia un impianto molto sofisticato in grado di utilizzare olio di scarto, dalla sentenza del Tar, quindi in linea di massima il suo glicerolo si potrebbe considerare "rifiuto". Ma non è chiaro perché debba essere bandita tutta la glicerina grezza, anche quella dei produttori di Fame che utilizzano solo l'olio raffinato.
 
Reattore prototipo costruito dall'autore per la produzione di Fame, e la glicerina grezza risultante da una prova
Foto 1: Reattore prototipo costruito dall'autore per la produzione di Fame, e la glicerina grezza risultante da una prova. Lo stesso era in grado produrre 1000 l/giorno a partire da olio vegetale raffinato - separando la glicerina e recuperando il metanolo in un unico passaggio - ma solo 300-400 l/giorno con olio da frittura o grassi animali, perché in tale caso sono necessari due o tre passaggi
   
  • "…Poiché tali impianti sono autorizzati al trattamento di rifiuti, la glicerina ivi prodotta è rifiuto, quindi il digestato non può essere utilizzato in agricoltura" (comma 6 della sentenza).
    Affermazione vera per quanto riguarda la legislazione italiana, ma derivante dal recepimento della normativa comunitaria, interpretata arbitrariamente in modo molto più restrittivo rispetto agli altri paesi europei. Approfondiremo in dettaglio questo aspetto nella seconda puntata. In questa sede ci limitiamo a segnalare due esempi europei virtuosi, Spagna e Svezia, dove sia la glicerina grezza che i fanghi fognari o altri rifiuti vengono digeriti in impianti omologati per il trattamento dei rifiuti e successivamente il digestato viene utilizzato in agricoltura. Le norme svedesi definiscono addirittura quattro classi di qualità del digestato, quello di prima classe è pure ammesso in agricoltura biologica certificata (Ref. vi).
  • "La glicerina pura o glicerolo è, invece, un composto organico alcolico facilmente e rapidamente degradabile con rese energetiche elevate; quando derivata da semi/oli vegetali e/o da grassi animali, la glicerina è generata da processi che non prevedono l'aggiunta di sostanze dannose per la salute e per l'ambiente".
    Parzialmente falso. La glicerina pura, utilizzata come additivo dalle industrie farmaceutica, cosmetica e alimentare, viene prodotta industrialmente con quattro processi molto diversi (Ref. vii). La glicerina pura, utilizzata nelle industrie farmaceutica e alimentare, è sintetizzata a partire dal propilene - un processo petrolchimico, quindi non precisamente innocuo per l'ambiente. In larga misura, la glicerina pura si produce per idrolisi ad alta pressione di olii e grassi animali e vegetali, processo che effettivamente "non prevede l'aggiunta di sostanze dannose", tuttavia consuma molta energia ed acqua, quindi ha un'elevata impronta ambientale. La purificazione della glicerina grezza, derivata dal biodiesel o dai saponi, è tecnicamente possibile ma costa troppo rispetto alla sintesi petrolchimica, perciò è poco diffusa fra i produttori di Fame. La "facile e rapida degradabilità con resa energetica elevata", sbandierata dai ministeri, non è esclusiva della glicerina pura. La degradabilità anaerobica della glicerina, a prescindere che sia pura o grezza, dipende fondamentalmente dalle attività idrolitica e metanogenica dell'inoculo utilizzato nell'impianto di digestione (Ref. viii). Stando alla tesi dei ministeri, la glicerina pura si potrebbe dunque utilizzare per la digestione anaerobica, ed il digestato sarebbe utilizzabile come fertilizzante, quindi sarebbe giustificata la mancata inclusione della glicerina grezza nell'elenco del decreto Effluenti. Peccato che il Consiglio di Stato abbia sorvolato il fatto che l'utilizzo della glicerina pura, in un impianto di biogas, non darebbe diritto alla tariffa incentivante in quanto si tratta di un "prodotto" a tutti gli effetti.  Pertanto, è ingiusto pretendere che i produttori purifichino la glicerina grezza perché non esiste, né lo potrà mai, un mercato della glicerina pura per digestione anaerobica. Ci troviamo in ogni caso in una situazione di "divieto implicito" o quantomeno di "disincentivazione dell'economia circolare".
  • "Infine, l'amministrazione ha precisato che l'uso della glicerina grezza non è previsto come fertilizzante ai sensi del dlgs. 75/2010 recante Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
    Vero, ma non si capisce quale sia la logica. Con lo stesso criterio: perché il compost prodotto da rifiuti urbani si può utilizzare come fertilizzante, se tali rifiuti non sono inclusi nel registro dei fertilizzanti? Perché l'ammoniaca e l'urea sintetiche sono ammesse come fertilizzanti, se l'aria con la quale vengono prodotte non è un fertilizzante? Senza considerare il fatto che la glicerina, perfino quella pura, non ha alcun potere fertilizzante, solo alto potenziale energetico.
  • "… la glicerina grezza non è un sottoprodotto di un'azienda agricola o agroindustriale, ma una biomassa residuale, ovvero un sottoprodotto dell'attività industriale discendente dalla saponificazione e della preparazione degli acidi grassi utilizzando scarti vegetali come materiale di partenza: non trattandosi di residuo dell'attività agroalimentare (derivante dalla trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. o agroindustriali), non è contemplata nel decreto, che prevede unicamente l'utilizzo dei materiali provenienti dall'agricoltura e dall'agroindustria".
    Argomento non pertinente e affermazione parzialmente falsa. La glicerina proveniente dalla fabbricazione dei saponi non è oggetto della sentenza del Tar cui hanno fatto ricorso i ministeri, quindi inserirla fra le argomentazioni non sembra pertinente in questo contesto. Inoltre, il processo di produzione di Fame tipicamente viene alimentato con olio di colza e di soia, per i motivi che spiegheremo nella Seconda parte di questo articolo. Genera dunque glicerina grezza che non proviene da un "rifiuto", bensì è un sottoprodotto. L'affermazione è vera solo dal punto di vista giuridico, semplicemente perché la legge è basata su un sillogismo privo di fondamento scientifico. E' evidente che i fondamenti con i quali il legislatore italiano ha definito l'ammissibilità dei sottoprodotti "agroindustriali", sottintendendo nel decreto Effluenti che essi siano limitati solo all'industria "agroalimentare", sono di tipo ideologico. Infine, la classificazione della glicerina grezza come "rifiuto" potrebbe essere anche giuridicamente impugnabile in virtù della normativa europea (Ref. ix) che stabilisce che un rifiuto cessa di esserlo quando viene sottoposto ad un processo che ne altera la sua natura. Tale è il caso della transesterificazione degli olii esausti, la cui composizione chimica è completamente alterata dal processo di transesterificazione che li scinde in Fame e glicerina grezza. Il fatto che il processo sia "agroindustriale" e non "agroalimentare" non ha alcun effetto sulla qualità di un digestato. Si tratta quindi di un argomento puramente fiscale perché lo smaltimento dei rifiuti è soggetto a tasse e invece l'utilizzo agronomico del digestato no.
    Ricordiamo inoltre che, nella maggioranza degli impianti di biogas italiani, il digestato si utilizza come fertilizzante per colture cerealicole ad uso esclusivo dello stesso impianto, quindi gli eventuali "contaminanti" non arriveranno mai alla catena alimentare. Infine, ammesso e non concesso che il digestato da glicerina grezza contenga qualche sostanza indesiderata, ciò non significa niente se non va riferito alla concentrazione della stessa e alla dose applicata al terreno. È ben noto dalla letteratura scientifica che i "contaminanti" rimangono fissati maggiormente nelle radici e tronco delle piante, e inoltre il loro assorbimento dipende dalla specie di pianta (Ref. x e xi). L'utilizzo del digestato per colture cerealicole, olivicole, floricole, frutticole, vinicole e da fibra si può dunque ritenere sicuro.

Concludiamo questa Prima parte con una riflessione che approfondiremo nella Seconda parte. Il glicerolo grezzo è utilizzato in Spagna come additivo nelle diete dei suini da ingrasso per il suo alto valore energetico (Ref. xii). Negli stati Uniti, la Food and drugs administration (Fda) consente l'utilizzo del glicerolo grezzo nelle razioni animali, a condizione che il suo contenuto di metanolo sia minore di 150 ppm (Fda, 2006, 21 C.F.R. 582.1320, Ref. xiii).

In Italia, l'utilizzo sicuro del glicerolo nell'alimentazione dei suini è stato studiato in profondità dal Crpa - Centro ricerche produzioni animali - con fondi della Regione Emilia Romagna, comparando gruppi di maiali nutriti con glicerolo puro, grezzo e razioni standard senza glicerolo (Ref. xiv).

A questo punto è lecito domandarsi perché la glicerina grezza è consentita in molti paesi - incluso il nostro! - per l'alimentazione animale, e invece viene considerata dai ministeri come "rifiuto" con lo scopo di impugnare una sentenza del Tar, a danno delle aziende produttrici di biodiesel e degli impianti di biogas.
 

Referenze bibliografiche e normative

i decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134".

ii M. A. Rosato, Il punto della situazione sul decreto Effluenti.

iii Testo della sentenza del Tar del Lazio n. 6906 del 20 giugno 2018.

iv Testo della sentenza del Consiglio dei ministri n. 06093/2019 Reg. Prov. Coll. n. 09974/2018 Reg. Ric., pubblicata il 4/9/2019, versione stampabile.

v M. A. Rosato, Biocarburanti in Europa: Rapporto 2019.

vi M. A. Rosato, Mobilità sostenibile a Malmö con i fanghi del depuratore delle acque reflue.

vii Paolo Bondioli, Glicerolo e industria oleochimica, La chimica e l'industria marzo 2004, anno 86, pp. 46-49.

viii M. A. Rosato, La glicerina: un sottoprodotto energetico da consumare con cautela.

ix Articolo 6, commi (1) e (2) della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC.

x Intawongse M., Dean JR., Uptake of heavy metals by vegetable plants grown on contaminated soil and their bioavailability in the human gastrointestinal tractFood addit contam. 2006 Jan; 23(1):36-48.

xi Venkata et al., Plant uptake and translocation of contaminants of emerging concern in soil, Science of the total environment Volume 636, 15 september 2018, pages 1585-1596.

xii Giuseppe Baricco, Uso del glicerol en la nutrición porcina.

xiii Shawn S. Donkin and Perry Doane, department of Animal sciences, Purdue University. Use of glycerol as feed ingredient in dairy rations.

xiv Andrea Rossi, Giacinto Della Casa, Impiego del glicerolo nell'alimentazione del suino pesante, Suinicoltura - n. 12 dicembre 2008.
 

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