Limitare il rapporto di pannelli solari installabile in base alla superficie della serra rappresenta un limite illegittimo e un abuso di potere. Così si è pronunciato il Tar del Lazio nella sentenza 3143/2013.

Il limite, ora annullato, viene definito nell'articolo 14 comma 2 del Decreto ministeriale del 5 maggio 2011 o Quarto conto energia, e impone di rispettare un rapporto non superiore al 50 per cento tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la superficie totale della copertura.
Lo scopo di tale limitazione imposta dal ministero dello sviluppo economico e dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, è quella di contrastare l'uso eccessivo dei pannelli e non perdere la funzione produttiva originaria delle serre.

Ma, secondo quanto stabilito in seguito al ricorso presentato presso il Tar del Lazio, tale rapporto oltre ad essere illogico in quanto non considera i diversi gradi di luminosità dell'intero territorio nazionale, non garantisce le coltivazioni in serra.
Proprio sulla mancata attenzione alle differenze territoriali dei requisiti necessari di lumunosità e calore da accumulare per ottenere l'effetto serra dalla radiazione solare, funzionale alle coltivazioni, il Tar ha emesso la propia sentenza, lasciando, al ministero dello sviluppo economico, la facoltà di applicare la limitazione solo in relazione ad alcuni tipi di serre.