La Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani - Cai chiarisce che per le imprese agromeccaniche, identificate dal codice ATECO 01.61.00, non è necessario inoltrare alcuna comunicazione al prefetto.

Questo perché il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 22 marzo scorso (modificato dal decreto del 25 marzo 2020 del ministero dello Sviluppo economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 il 26 marzo 2020 Ndr), laddove indica nell'allegato 1 il primo gruppo di due cifre dei codici ATECO, ha inteso comprendere tutti i relativi sottocodici.

Solo per le aziende che hanno attività di movimento terra, identificate da codici il cui primo gruppo di cifre è "43", è necessario compilare la richiesta alle Prefetture dove ha sede l'azienda, quando operano al servizio di attività essenziali o strategiche.