I ministri dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dell'Interno Matteo Piantedosi, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e della Salute, Orazio Schillaci, hanno firmato lo scorso 28 dicembre 2022 il Decreto Interministeriale contenente la "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/2115 e del Regolamento (Ue) 2021/2116". L'atto è in corso di registrazione e sarà regolarmente in vigore il giorno dopo l'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Il Decreto Interministeriale al momento non fissa sanzioni per gli agricoltori ed altri soggetti beneficiari a vario titolo della Pac 2023-2027 che non rispettino i principi di condizionalità sociale previsti dall'articolo 14 del Regolamento (Ue) 2021/2115, ovvero assicurare buone condizioni di lavoro ed eque retribuzioni agli operai agricoli.


Ma all'articolo 1 comma 3 c'è una norma di rinvio: "Con successivo decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, è definito il sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del Regolamento (Ue) 2021/2115".

 

I due articoli del regolamento Ue 2021/2115 citati dal Decreto Interministeriale riguardano rispettivamente i regimi di aiuto a taluni settori specifici (come vino, apicoltura, olio e altri) e gli aiuti percepiti nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale mediante i Complementi di Sviluppo Rurale.


Si tratta, nei fatti, di una norma di rinvio monca, dato che nel Decreto Interministeriale non sono menzionate neanche le sanzioni amministrative da formulare per le materie disciplinate invece dagli articoli 70,71, 72 e 87 del Regolamento (Ue) 2021/2115: i pagamenti diretti che pervengono all'agricoltore dopo la presentazione della domanda unica.


Peraltro, il Piano Strategico della Pac dell'Italia, approvato lo scorso dicembre dalla Commissione Ue, che cita il principio di condizionalità sociale per ben 48 volte, di fatto non descrive alcun sistema sanzionatorio concreto per chi non osserva le buone condizioni di lavoro previste dall'allegato IV del Regolamento (Ue) 2021/2115 ai sensi dell'articolo 14, e rinvia alla legislazione nazionale.


Nei fatti questo Decreto Interministeriale assolve ad una funzione di coordinamento tra diversi ministeri ai fini dell'applicazione futura della condizionalità sociale. Secondo gli articoli 3 e 4 del Decreto Interministeriale, Agea Coordinamento e le autorità competenti in materia di lavoro e salute dei lavoratori - dal Ministero del Lavoro alle forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco fino alle Asl - condividono, mediante convenzioni tra essi stipulate, le informazioni in loro possesso utili all'attuazione della condizionalità sociale, per poi metterle a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale.


In particolare "Agea Coordinamento stipula con le autorità competenti apposite convenzioni a livello nazionale, per consentire ai medesimi organismi pagatori di attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti Pac nei riguardi dei beneficiari, nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2".


Le violazioni citate riguardano ovviamente l'allegato IV del Regolamento predetto, a partire dalle norme applicabili della Direttiva 2019/1152 "Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili", che impone contratti in forma scritta, da rilasciare entro il settimo giorno di lavoro, con condizioni che possono essere modificate solo per iscritto e che comunque prefigurano una durata prevedibile minima del tempo di lavoro. Infine è prevista la formazione obbligatoria e la disciplina contrattuale del periodo di prova. In violazione di queste norme, si potrà arrivare a perdere in tutto o in parte l'aiuto Ue.

 

Ma non solo. La condizionalità sociale è anche soggetta al rispetto della Direttiva 89/391/CEE "Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori" e della Direttiva 2009/104/CE "Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

 

Pertanto, anche la violazione delle norme su salute e sicurezza porterà a forme di riduzione dell'importo dell'aiuto del sostegno da riconoscere alle aziende agricole. Il Decreto all'articolo 2 definisce e prevede alcuni criteri ai fini della sanzionabilità dei comportamenti dell'imprenditore agricolo (o degli altri soggetti) quali:

 

  • l'intenzionalità dell'inosservanza contestata; 
  • la violazione manifesta (tenuto conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate); 
  • la inescusabilità dell'errore di diritto e della gravità dell'inosservanza; 
  • la definitività dell'inosservanza constatata; 
  • l'adempimento (nei tempi dati dalle autorità dopo la contestazione) alla norma violata attuativa della condizionalità sociale o la sentenza passata in giudicato che definisca l'eventuale giudizio.

 

Tutto questo è quanto dato sapere ad oggi. Entro i primi di marzo dovrebbero essere noti i contenuti delle sanzioni amministrative erogabili, che potrebbero arrivare - in forza dell'articolo 14 del Regolamento unionale - anche alla totale decurtazione dei premi ai quali si avrebbe avuto diritto in caso di rispetto delle norme lavoristiche e di sicurezza e salute sul lavoro.