Con la sentenza numero 5384 del 28 giugno 2022 il Consiglio di Stato ha specificato che la condanna del proprietario del suolo alla bonifica dello stesso (adempimenti di cui all'articolo 192, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152) deve prevedere un attento accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, soprattutto se fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità quando la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l'indicazione legislativa.

 

È stato anche chiarito che la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa per negligenza, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area e, segnatamente, per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti.

 

In pratica, il proprietario del terreno risponde della bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 152/2006, effettuata sul suolo di sua proprietà, quindi il proprietario è tenuto ad effettuare tale bonifica solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia nascosto i rifiuti, o di colpa, nell'ipotesi in cui non abbia approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità.

 

In definitiva, per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto.



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