La siccità che attanaglia il Nord Italia e che si sta estendendo alle regioni del Centro porterà il Governo a dichiarare lo stato di emergenza necessario a coordinare gli interventi di soccorso e aiuto alle zone più colpite e per varare provvedimenti straordinari, anche mediante specifiche ordinanze in deroga alle leggi ordinarie.


Stato di emergenza

La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile come recentemente modificata dal Decreto Legge n. 59/2012 Disposizioni Urgenti per il Riordino della Protezione Civile, all'articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.


La deliberazione dello stato di emergenza è demandata al Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegati, da un ministro con portafoglio o dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la forma è quella del così detto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm). In particolare,  la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza:

  • Può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
  • Il Consiglio dei Ministri nella sua collegialità esercita il potere di attribuire ad alcuni soggetti il potere di ordinanza.

 

Il potere di ordinanza

La legge non indica un elenco dei potenziali destinatari del potere di ordinanza, a parte il capo della Protezione Civile, che è previsto espressamente. L'ordinanza da qualsiasi soggetto statale emanata deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate. L'ordinanza deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

 

La legge prevede anche una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta - previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori sessanta giorni.
Il potere di ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile non è esclusivo, può essere assegnato ad altre autorità, è il caso dei presidenti delle regioni. In tal caso viene comunque ribadito che il capo del Dipartimento della Protezione Civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l'attuazione.

 

Il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel Decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Per esempio, l'evento catastrofale eccezionale potrà essere la motivazione per derogare alla normativa ordinaria sul Fondo di Solidarietà, che non prevede compensazioni per i danni alle colture assicurabili.


Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale.

 

Ordinanze, cosa possono disporre

Le ordinanze possono disporre in merito:

  • all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento;
  • alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati;
  • al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.

 

Efficacia delle ordinanze

Le ordinanze per essere efficaci devono essere emanate seguendo specifiche norme:

  • Vanno trasmesse per informazione, al ministro con portafoglio delegato ovvero al presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Le ordinanze emanate entro i primi trenta giorni dall'evento sono trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), che dovrà comunicare gli esiti della verifica al presidente del Consiglio dei Ministri e sono immediatamente efficaci.
  • Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'emanazione delle ordinanze necessita del previo concerto del Mef limitatamente ai profili finanziari.
  • Il concerto con il Mef è richiesto solo nel caso di ordinanze emanate dopo i primi venti giorni dall'evento e di ordinanze destinate a regolare il rientro nell'ordinarietà.
  • Il concerto con il Mef è previsto in ogni caso per le ordinanze che ripartiscono risorse derivanti dall'attuazione dei meccanismi di finanziamento di indicati dal comma 5-quinquies dell'articolo 5 della Legge n. 225/1992.