"Da oggi anche il comparto olivicolo oleario nazionale potrà beneficiare del pegno rotativo. È stato, infatti, implementato anche per l'olio extravergine d'oliva Dop e Igp il portale informatico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dove sarà possibile registrare telematicamente le operazioni". Lo ha annunciato il 18 gennaio scorso il deputato Giuseppe L'Abbate, della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. "Lo strumento di accesso al credito - ha ricordato il parlamentare - è già attivo per il comparto vitivinicolo e ha permesso di immettere, in pochi mesi dalla sua attivazione, oltre 30 milioni di euro di liquidità nelle imprese agricole con un costo pari a zero per le casse dello Stato".

L'Abbate, esponente M5s, avviò il Progetto Credito quando ricopriva il ruolo di sottosegretario al Mipaaf. "Il pegno rotativo - ha aggiunto - è stato introdotto con il Decreto Legge Cura Italia grazie a un emendamento fortemente voluto dal collega Alberto Manca. Si tratta di uno strumento tecnico gradito dalle banche in quanto si può ritenere il credito garantito ai fini delle regole di Basilea e, quindi, possono essere accordate delle condizioni migliori. Un'opportunità importante e concreta per poter dare liquidità alle imprese olivicole olearie, soprattutto in questo periodo in cui si registra un forte aumento dei costi che devono sopportare".

"Monitoreremo l'efficacia dello strumento - ha concluso L'Abbate - e interverremo, come fatto sinora, per risolvere eventuali problematiche".


La disciplina del pegno rotativo per olii e vini in Dop e Igp

Vale la pena sottolineare che lo strumento allo stato è utilizzabile per i soli oli extravergine di oliva in Denominazione di Origine Protetta, Dop, e Indicazione Geografica Protetta, Igp, perché la norma all'origine dell'agevolazione creditizia ricomprendeva tutti i prodotti tipici coperti da queste denominazioni. Il pegno rotativo così previsto è contenuto nel Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Cura Italia), che all'articolo 78 prevede alcune misure in favore del settore agricolo e della pesca.

Il successivo decreto Mipaaf del 23 Luglio 2020, in attuazione dell'articolo 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del DL 17 marzo 2020, numero 18 disciplina le modalità di tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le norme per la registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo.

All'articolo 2 del Decreto Ministeriale viene specificato che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sian, tale annotazione viene assolta con la registrazione nei registri. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione, il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri.

L'allegato 2 al Decreto Ministeriale specifica le modalità di annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva. In particolare viene precisato che il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:

  • la tipologia;
  • il quantitativo da utilizzare quale pegno;
  • il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
  • il lotto per il prodotto confezionato;
  • la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
  • l'Istituto bancario interessato;
  • il valore del pegno in euro.

Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

Inoltre ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all'Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.