Dal 1° gennaio 2021, data in cui è entrato in vigore il D. Lgs 116/2020, gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico tornano ad essere rifiuti.

Il D. Lgs 116/2020 interviene ridefinendo la classificazione dei residui dalla manutenzione del verde dopo l'altalenarsi di definizioni a colpi di leggi e Dlgs che, negli anni, hanno portato a considerare gli stessi prima rifiuti e poi no, allineandosi, dopo più di un decennio, alla direttiva CEE 98/2008.


Il percorso normativo in breve

Ripercorrendo brevemente la storia normativa recente, il tutto nasce dalla riformulazione dell'articolo 185 del DL 3 aprile 2006 n.152, modificato con il DL n. 205 del 2010, che, nel recepire l'analoga previsione contenuta nell'articolo 2 della direttiva quadro 2008/98/CE - escludeva dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti: "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Tale previsione è stata sostituita dapprima dall'articolo 41, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 e, successivamente, dall'articolo 20, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 37 prevedendo, a seguito della seconda modifica indicata, una esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti per : "f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Il definitivo chiarimento si è avuto con il D. Lgs. n.116 del 2020 già citato, dove sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi"; gli sfalci e le potature provenienti dalle aree verdi pubbliche pertanto non possono più essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti.
Anche recentemente il Ministero della Transizione Ecologica attraverso la Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 ha chiarito che in riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico i materiali prodotti nell'ambito tali attività per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 183 comma 1 lettera b-ter, punto 5.

Cosa dicono gli articoli 185 e 184-bis?
L'Articolo 185 del TUA prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: "… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". Come si vede non si parla di residui da manutenzione del verde.

L'Articolo 184-bis invece definisce il sottoprodotto (e quindi non un rifiuto ai sensi dell'art, 183 comma 1 lettera a) qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Il taglio dell'erba o la potatura di una pianta in un'area verde pubblica è un processo di produzione? Difficile da dimostrare.
Su quest'ultimo punto si è fatta confusione a causa del fatto che il DM 264/16 (fonte secondaria rispetto alla Dir. 98/2008 ed al DLvo 152/06) nell'allegato 1 cita improvvidamente "potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato" nell'ambito delle "biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia", intendendo per biomasse residuali, quelle costituite da residui "come definiti dall'art. 2, c.1, lett. b" ovvero "ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione".

Alla luce del quadro normativo attuale, pertanto, gli sfalci e le potature provenienti dalle aree verdi pubbliche sono a tutti gli effetti rifiuti urbani.


Cosa comporta il quadro normativo attuale?

Questo nuovo orientamento normativo cosa comporta? Quali sono gli obblighi del produttore e come va gestito il rifiuto?
Innanzitutto è da considerare che essendo rifiuto urbano, il produttore è il Comune proprietario delle aree verdi.

I costi, anche secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente (Arera) possono essere inseriti nella tariffa rifiuti con una voce esplicitata parte integrante della componente fissa "raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali)".

Gli adempimenti per l'esecutore del servizio di manutenzione del verde pubblico riguardano quindi:
l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il  trasporto dei residui di manutenzione, con mezzi iscritti nella categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
se infatti tradizionalmente le ditte del verde erano iscritte in conto proprio secondo quanto previsto dall'art 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06 "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno", poiché venivano considerati produttori del rifiuto, ora le ditte dovranno adeguarsi iscrivendosi nella categoria 1 cosiddetta iscrizione in conto terzi.

Questa iscrizione si rende necessaria in conseguenza del fatto che, come già più volte accennato, "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi" sono rifiuti urbani ai sensi dell'art 183 comma 1, lettera b-ter), punto 5, come modificato dal D. Lgs. n.116 del 2020. Pertanto chi li trasporta e li conferisce all'impianto di destino o al centro di raccolta deve avere questo tipo di iscrizione.

Per le ditte che esercitano attività di manutenzione del verde privato invece, trattandosi di rifiuto speciale prodotto dall'attività della ditta, continua ad essere sufficiente l'iscrizione nella categoria 2 bis.
Pertanto in fase di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico sarà necessario verificare che le ditte siano regolarmente iscritte nella categoria corretta, cioè la categoria 1. La sottocategoria minima è la D4 "Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali".

L'orientamento giurisprudenziale recente, recepito anche da Anac è che il requisito dell'iscrizione all'Anga sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Questo è evidenziato anche dal fatto che non sia possibile ricorrere all'avvalimento per tale requisito. Pertanto le ditte che intendono effettuare servizi di manutenzione del verde pubblico dovranno adeguarsi iscrivendosi nella categoria sopraindicata, che è sicuramente più onerosa della categoria 2 bis.

Non è invece obbligatoria la compilazione del Fir, Formulari di identificazione del rifiuto, in quanto è prevista l'esenzione per chi svolge servizi pubblici. Il conferimento può avvenire nei centri di raccolta che abbiano degli spazi riservati per quel rifiuto - codice Cer 20.02.01 - mediante l'impiego di mezzi iscritti all'Anga in conto terzi per quel Cer.

Da considerare, in ogni caso, che le responsabilità sui mancati adempimenti ricadono sul produttore, che deve verificare che lo smaltimento del rifiuto avvenga secondo quanto previsto dalla norma per non incappare in sanzioni penali.


A cura di Simone Massari, Associazione Pubblici Giardini, Delegazione Lombardia


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