Novità in arrivo per i lavoratori agricoli dipendenti e per le aziende che hanno dovuto ridurre le attività a causa dell'emergenza sanitaria.

L'Inps, infatti, ha ribadito la possibilità prevista dalla legge di bilancio di chiedere ancora giorni di cassa integrazione per la prima parte del 2021, spiegandone i dettagli e le procedure nel messaggio n.406 del 29 gennaio 2021.

Come previsto dall'articolo 1 comma 300 della legge 178/2020, la legge di bilancio per il 2021, è possibile per tutti i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre il lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd) e di assegno ordinario (Aso).

In più e in particolare per il settore agricolo, sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (Cisoa) per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021.

La cassa integrazione speciale per gli operai agricoli potrà essere richiesta anche se non era stata fatta richiesta nel 2020 della cassa integrazione speciale per il rilancio, il sussidio previsto dal decreto legge decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, il famoso decreto 'Cura Italia', poi convertito nella legge 27/2020.

La cassa integrazione speciale per gli operai agricoli può essere richiesta per i lavoratori dipendenti di aziende agricole e datori di lavoro che ne facciano richiesta dal 1 gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Le domande di richiesta di cassa integrazione devono essere fatte per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021 usando la causale Cisoa L.178/20 e devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione del lavoro a causa del Covid-19.

Quindi, per interruzioni o riduzioni di lavoro avvenute a gennaio il termine di presentazione delle domande sarà il 28 febbraio 2021 e per quelli iniziati a febbraio il 31 marzo e così via.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio 406 del 29 gennaio 2021 dell'Inps.