Il dlgs. 147/2020 ha disposto importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs. 14/2019).

Lo scopo è di correggere alcuni refusi, chiarire meglio determinati aspetti e coordinare la disciplina.

Vediamo nel dettaglio le principali modifiche:
  • La nozione di crisi di impresa viene meglio specificata, passando quindi da "difficoltà economico-finanziaria" a "squilibrio economico-finanziario" che rende probabile l'insolvenza del debitore. Rimane invariato l'indicatore della situazione di squilibrio, che è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità.
  • Il dlgs. 14/2019 prevede che l'Agenzia delle entrate abbia l'obbligo di segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all'Ocri qualora, entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (procedure di allerta). Il decreto correttivo ha modificato le soglie che impongono l'intervento dell'Agenzia delle entrate: ora infatti l'esposizione debitoria è da considerarsi di importo rilevante quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini Iva è superiore ai seguenti valori di riferimento:
     • 100mila euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
     • 500mila euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
     • 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.
    L'Agenzia delle entrate deve segnalare al debitore la situazione irregolare entro sessanta giorni dalla comunicazione di irregolarità.
  • Il referente dell'Ocri, Organismo di composizione della crisi di impresa, deve nominare un collegio composto da tre membri tra quelli iscritti nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza.
    Il decreto correttivo dispone che uno dei componenti dell'Ocri vada designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La scelta dovrà ricadere tra una rosa di tre nominativi che il debitore è tenuto ad indicare al referente. Il referente è inoltre investito del compito di provvedere, sentito il debitore, alla designazione quando è impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento.
    È stata altresì introdotta una procedura per la sostituzione degli esperti che compongono il collegio in caso di inerzia o mancato adempimento dei compiti loro affidati così come riscontrata dal referente.
  • E' stato rafforzato il ruolo del Pubblico ministero, che ha il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).
    E' inoltre disposto che le relazioni del commissario giudiziale debbono essere trasmesse al Pubblico ministero al fine di poter facilitare il potere di intervento nella procedura di concordato preventivo.
  • L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria (piani attestati di risanamento). Un professionista indipendente deve successivamente attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
  • L'imprenditore che opera in forma societaria collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva di una possibile situazione di crisi e della perdita della continuità aziendale.
    Il decreto individua in maniera specifica il soggetto o l'organo competente ad istituire gli assetti organizzativi societari, ossia:
     • amministratori per quanto concerne la società semplice ai sensi dell'art. 2257 c.c. e la Srl ai sensi dell'art. 2475 c.c.;
     • amministratori ovvero al consiglio di gestione per quanto concerne la società per azioni ai sensi dell'art. 2380 bis c.c. ed art. 2409 novies c.c.

Le disposizioni contenute nel decreto correttivo entreranno in vigore a partire dal primo settembre 2021 unitamente al Codice della crisi d'impresa come previsto dall'art. 389, comma 1, del dlgs. n. 14/2019.

Alcune misure, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno in vigore a partire dal 20 novembre 2020: è il caso dell'istituzione dell'albo dei gestori della crisi e della competenza esclusiva degli amministratori relativamente all'istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

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