Il ministero delle Politiche agricole con decreto del 19 giugno 2019 ha prorogato dal 20 giugno al 1° luglio 2019 il termine per la presentazione delle domande di anticipazione del 50% dei pagamenti diretti della Politica agricola comune, richiesti con la domanda unica 2019 già presentata agli organismi pagatori. La possibilità di richiedere l'anticipo del pagamento è stata accordata dall'articolo 10 Ter della legge 44/2019, che ha convertito il decreto Emergenze.

L'articolo 10 Ter della legge 44/2019 ha statuito tale anticipazione "Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori".

L'importo dell'anticipazione è stabilito dall'articolo 10 Ter della legge 44/2019 "in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". Sempre la stessa norma prevede l'erogazione in regime di de minimis agricolo, che prevede il tetto di 25mila euro di contributi pubblici nelle tre più recenti annualità. Tale sistema è stato escogitato per evitare la notifica a Bruxelles per gli aiuti di Stato. Ma come si vedrà oltre conosce altre forme di limitazione.
 

Condizioni dell'anticipazione

I pagamenti così richiesti, corrisposti in anticipo entro il 31 luglio a partire da quest'anno, saranno erogati in regime di de minimis: ma a patto che il pagamento dell'anticipo non sia inferiore a 750 euro e trovi piena capienza nel Registro nazionale degli aiuti di stato. I pagamenti delle anticipazioni saranno erogati scontati del tasso d'interesse dello 0,98% ed al lordo delle imposte dovute dai beneficiari. Il tasso applicabile si ricava dalla tabella recentemente aggiornata sulla base della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0, pubblicata nella G.U.U.E. n C14 del 19 gennaio 2008, espressamente richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 del Dm 3 giugno 2019, che ha attuato il regime di aiuto previsto dalla legge 44/2019.
 

La base di calcolo dell'anticipazione

Ha normato poi la base di calcolo dell'importo dell'anticipazione il Decreto ministeriale 3 giugno 2019, per il quale "Si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento di cui all'articolo 10 Ter, comma 1, della Legge 44/2019, tenendo conto degli importi risultati ammissibili all'aiuto". Inoltre sono "escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto (…) non è possibile effettuare gli specifici controlli".
La compensazione dell'anticipazione effettuata sarà operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica.
 

I casi di non ammissibilità

Al fine di un corretto invio della domanda di anticipazione è bene verificare di non incorrere in nessuno dei casi di non ammissibilità all'anticipazione previsti dall'articolo 5 del Dm 3 giugno 2019, che contempla:
• soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili, ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
• soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore;
• soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente, ma non perfezionati al momento della concessione del finanziamento.
 

Prossime campagne

Infine il Dm 3 giugno 2019 prevede che – ove venga riconosciuto con decreto ministeriale il persistere delle condizioni di difficoltà finanziaria del settore nelle prossime campagne – per gli anni a venire la domanda di anticipazione dovrà essere formulata contestualmente alla presentazione della domanda unica di pagamento Pac.