Alle ore 22:00 di ieri, 7 marzo 2019, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio, ha approvato il decreto legge contenente "Disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale".
In tutto vengono stanziati 61 milioni di euro, nel rispetto dei requisiti per la decretazione di omogeneità per materia, necessità ed urgenza. A questi soldi potrebbero aggiungersi i fondi attivabili dalle regioni.

Il decreto legge contiene essenzialmente norme per la sospensione temporanea della riscossione delle multe sulle quote latte, più tipologie di aiuti per il rilancio del comparto ovino ed ovicaprino, le norme repressive per dare effettività alle eradicazioni di piante specificate infette colpite da Xylella fastidiosa, le due deroghe necessarie alla Regione Puglia per dare sostegno agli olivicoltori colpiti dalle gelate di febbraio-marzo 2018 mediante il Fondo di solidarietà, aumentato di 20 milioni, gli aiuti al comparto agrumicolo e due milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari dei comparti in crisi. Il corpus normativo si articola in quattro capi ed è suddiviso in 11 articoli.
 

Capo I, misure di sostegno al settore lattiero-caseario

Il sostegno al settore lattiero-caseario è forte di ben 5 articoli e stanzia nel complesso 29 milioni di euro. Questi soldi, uniti a quanto già stanziato sul Fondo indigenti, dovrebbero portare l'impegno del governo sulla crisi dei comparti ovino ed ovicaprino in Sardegna a circa 50 milioni di euro - come detto dal ministro Centinaio il 21 febbraio scorso - e tanto al netto dell'intervento di Regione Sardegna.

L’articolo 1 del decreto istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2019 per sostenere i contratti di filiera nel comparto del latte ovino , nella forma dell’aiuto allo stoccaggio dei formaggi stagionati Dop, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e “mediante l’adozione di misure di regolazione temporanee della produzione”. Per diventare definitive, tali norme devono essere comparate e rese compatibili con quanto stabilito dalle Direttive Ue su concorrenza e mercato. In sede di Conferenza Stato - Regioni sarà negoziato poi il decreto dei ministri all’Economia e finanze e Politiche agricole, che ripartirà le risorse tra le regioni. In tal senso, questa misura va incontro anche ad altri fuochi di crisi nel comparto ovino, manifestatisi fuori dalla Regione Sardegna.

Articolo 2, “Misure di sostegno al comparto del latte ovicaprino”: aiuto di 5 milioni di euro per l’abbattimento degli interessi sui mutui bancari delle aziende ovine e caprine da assegnare con il criterio del de minimis. In questo caso sarà necessario un Decreto del ministro alle Politiche agricole per il riparto tra i territori colpiti dalla crisi, da negoziare in Conferenza Stato – Regioni.

L’articolo 3 istituisce un sistema di monitoraggio dell’acquisto del latte ovino e caprino e prodotti trasformati dall’estero, affiancato da un sistema di tracciabilità e rintracciabilità del latte ovicaprino prodotto in Italia. Le aziende produttrici di "prodotti lattiero caseari bovini, ovini e caprini" dovranno ogni mese notificare al Sian i quantitativi di latte comprato per specie e indicarne il tenore di grassi e proteine. Inoltre vanno notificati al Sian i quantitativi di prodotto ottenuto ceduti o stoccati in magazzino. Previste multe da 5mila a 20mila euro per i trasgressori, ma anche qui serve un decreto ministeriale per regolamentare la materia.

L’articolo 4 prevede la sospensione delle procedure di recupero coattivo dei debiti pregressi sulle “multe per le quote latte”, quelle delle campagne dal 1995 al 2009, incluse nella sentenza della Corte di giustizia europea del 24 gennaio 2018, che impone all'erario italiano il completo recupero delle somme: le procedure in essere resteranno sospese, con interruzione del decorso dei termini di prescrizione, fino al prossimo 19 luglio, quando le competente per l’azione di riscossione passeranno in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’articolo 5 prevede l’integrazione del Fondo indigenti, con mezzi finanziari del ministero dell’Interno – Fondo per il federalismo amministrativo – e apposta risorse per 14 milioni di euro in più per l’acquisto di formaggi Dop di latte di pecora, da ritirare dal mercato e donare agli indigenti.
 

Capo II, provvedimenti economici per il settore olivicolo-oleario

Complessivamente, sul capitolo delle emergenze olivicolo-olearie il governo apposta in tutto 25 milioni, ma neppure tutti, atteso che i soldi del Fondo di solidarietà sono contendibili con altre emergenze, pure se non espressamente contemplate in questo corpus normativo.

L’articolo 6 del decreto prevede le due deroghe per la Regione Puglia, colpita dalle gelate dal 26 febbraio al 6 marzo 2018. Gli agricoltori con danni a colture assicurabili e non assicurati potranno ricorrere alla compensazione del Fondo di solidarietà nazionale prevista dall’articolo 5 del Decreto legislativo 102/2004, in deroga al Sistema assicurativo nazionale, ma “nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale”.
Al tempo stesso viene concesso alla Regione Puglia di tornare a chiedere la declaratoria di stato di calamità per eccezionalità degli eventi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" del decreto. Questo articolo è strettamente collegato con l’articolo 10, che invece incrementa di 20 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale sul 2019, che con quanto resta – circa 18 milioni – verrebbe così portato a 38 milioni di euro. Un’inezia rispetto ai 160 milioni di euro di danni vantati dagli olivicoltori pugliesi, ma pur sempre soldi, e sui quali a questo punto, previa autorizzazione del governo, non contenuta però in queste norme, potrebbero aggiungersi i 30 milioni di euro di avanzo di bilancio della Regione Puglia, già offerti dal presidente Michele Emiliano. Nel qual caso la disponibilità salirebbe a 68 milioni, che andrebbero così a coprire il 42,5% dei danni effettivamente subiti.

L’articolo 7 stanzia 5 milioni per la riduzione degli interessi sui mutui bancari nel 2019 contratti dalle imprese olivicole entro il 31 dicembre 2018. Tale aiuto sarà concesso mediante un decreto ministeriale che ne regolerà l’erogazione e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti in regime di de minimis.
 

Capo II, le norme repressive per favorire il contrasto della Xylella

Sempre nel Capo III trova posto l’articolo 8 che è significativamente titolato “Norme per il contrasto alla Xylella fastidiosa e ad altre fitopatie”. Contiene un’integrazione al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che contiene le norme fitosanitarie nazionali e comunitarie, al quale aggiunge l’articolo 18 bis, e prevede che le attività fitosanitarie ufficiali possono essere attuate in deroga ad "ogni altra disposizione di legge". Tra le attività in deroga sono comprese l’abbattimento e la distruzione di piante contaminante secondo i criteri dettati dall’articolo 6, comma 2-bis della Decisione di esecuzione Ue della Commissione 789/2015, che detta norme per il contenimento e l’eradicazione della Xylella. Gli alberi monumentali potranno essere abbattuti o ridimensionati nella chioma o nell’apparato radicale, ma solo se sull’esemplare siano state effettuate analisi da laboratori accreditati che accertino la presenza della Xylella.

Sempre l’articolo 8 inserisce nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" la lettera c – ter al comma 4 dell’articolo 6, introducendo le norme repressive per chi contravviene alle disposizioni degli ispettori fitosanitari che agiscano in base ad una dichiarata situazione di emergenza fitosanitaria. Qui le norme penali sono richiamate in via residuale con la formula “se il fatto non costituisce reato” riferita all’agente dell’omissione dell’obbligo di legge. E vengono invece irrogate sanzioni amministrative piuttosto pesanti: da 516 a 10.320 euro per chi omette di segnalare piante infette da Xyella sul proprio fondo. E stesse sanzioni sono previste per chi omette di ottemperare all’ordine di abbattimento e distruzione delle piante specificate infette. Gli ispettori fitosanitari possono ricorrere all’utilizzo della forza pubblica per entrare nelle proprietà in caso di irreperibilità dei proprietari o conduttori, e al fine di effettuare le estirpazioni coatte di piante infette.
 

Capo III misure di sostegno al comparto agrumicolo

Sono contenute nell’articolo 9 che essenzialmente prevede 5 milioni di euro di aiuti per la copertura totale o parziale degli interessi bancari dovuti dalle imprese agrumicole nel 2019, colpite dalla crisi di settore, e originati da mutui accesi entro il 31 dicembre 2018. Previsto un decreto ministeriale per il riparto e la regolamentazione dell’erogazione, che avverrà anche in questo caso in regime di de minimis.
 

Capo IV, ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi

Si è già detto dell’articolo 10, che stanzia ulteriori 20 milioni per il 2019 sul Fondo di solidarietà. Resta l’articolo 11, che apposta 2 milioni di euro per la promozione sui mercati degli agrumi, dell’olio extravergine di oliva, del latte ovicaprino e derivati, mediante di campagne di comunicazione pubbliche.