Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha condannato Agea, ente pagatore del ministero per le Politiche agricole, a versare gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune in conto domanda unica Pac, ad un'azienda agricola della provincia di Avellino, che se li era visti negare pur in assenza di un provvedimento di sospensione e revoca motivato.
La sospensione del contributo si era materializzata a causa di un'anomalia informatica riscontrata soltanto nel terminale del Sistema informativo agricolo nazionale e per la quale Agea non è riuscita a fornire spiegazioni ai giudici del Tar Lazio.

La sentenza sembra a questo punto destinata ad orientare la giurisprudenza in materia; molte delle numerose aziende agricole italiane, specie quelle cerealicole, si trovano nella medesima situazione e da tempo denunciano, anche attraverso le rispettive organizzazioni, i tempi biblici di Agea nella corresponsione dei pagamenti dovuti: ritardi o addirittura blocchi, che talvolta non hanno una ragione reale.

Il verdetto del Tar Lazio riguarda un'azienda la cui situazione era identica a quella di altre migliaia. Eccone lo schema. Formulata la domanda sulla base dei titoli provvisori della Pac assegnati dal Sian e ricevuto il pagamento dell'acconto, come previsto dalla normativa comunitaria, l'imprenditore agricolo - che poi ha inoltrato ricorso al Tar -  si è visto azzerare i titoli stessi, con conseguente immediato blocco dei pagamenti a saldo, ma di fatto con la necessità di rimborsare quanto già incassato.

"Identificazione soggetti calcolabili - Soggetto sospeso": questa l'enigmatica dicitura che compariva sul portale Sian. Ignota la ragione, stando almeno a quanto stabilito dal Tar, visto che Agea non avrebbe fornito alcun chiarimento che potesse giustificare la sospensione del pagamento.

I giudici amministrativi hanno così sentenziato in favore del ricorrente, motivando in questo modo la decisione: "La sospensione o revoca dell'erogazione dei contributi - si legge - è avvenuta senza un provvedimento formalmente redatto all'esito di un giusto procedimento ritualmente condotto".
"Nel diritto nazionale - scrive il Tar - non è possibile la sospensione di un provvedimento quale l'ammissione al finanziamento, senza un termine esplicito oltre che senza indicazione delle ragioni"Ora Agea è obbligata alla completa erogazione degli aiuti richiesti dall'imprenditore, poiché l'anomalia riscontrata non equivale ad un provvedimento motivato.

Tale sentenza, ovviamente, apre la strada a ricorsi analoghi e consiglia ad Agea di essere non solo meno criptica nelle definizioni delle anomalie, ma di avere sempre a portata di mano un proprio documento motivato per sospendere e revocare i finanziamenti.