La Regione Veneto ha rinunciato a chiedere al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la sospensiva del Decreto del ministro per le Politiche agricole del 13 febbraio 2018 contenente “Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento Ue n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione degli impianti viticoli”, nella parte riguardante la disciplina nazionale italiana sull’esercizio dei diritti di reimpianto di vigneti da parte di quelle imprese agricole che abbiano effettuato estirpazioni di altri vigneti dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento Ue n 1308/2013. Lo apprende AgroNotizie in queste ore.

Mentre invece non ci sono ancora novità sul futuro della distribuzione sul territorio italiano delle superfici vitate e destinate alla produzione di uve da vino: perché resta appeso all’esito del pronunciamento nel merito del Tar Lazio su questo stesso provvedimento e che non ha ancora deciso sul ricorso presentato sempre dalla Regione Veneto, che ne eccepisce la nullità.

Ad essere attaccata dal ricorso del Veneto è la disposizione contenuta nel nuovo decreto che si aggiunge all’articolo 10 del previgente Dm 12272/2015 e che recita: "Nel caso di trasferimento temporaneo della conduzione, l'estirpazione del vigneto effettuata prima dei sei anni dalla registrazione del contratto non dà origine ad autorizzazioni all'impianto in una regione differente da quella nella quale è avvenuto l'estirpo". Norma che ha introdotto per i vigneti in affitto un vincolo di conduzione di sei anni nella regione originaria, prima che la relativa autorizzazione possa trasferirsi in altre regioni.

La norma era stata il frutto della pressione politica delle regioni che più avvertono la perdita di superfici vitate con l’escamotage della conduzione in affitto: Sicilia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Campania.

Il ricorso della regione del Veneto poggia sul paragrafo 1 dell'articolo 66 del Regolamento Ue 1308/2013, dove è previsto che “Gli Stati membri concedano automaticamente un'autorizzazione ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta”, diritto assunto violato da regione Veneto dal nuovo articolo 10 del Dm n 12272/2015.

Ma si tratta in realtà di un interesse legittimo dell’impresa agricola che trova un bilanciamento territoriale nel paragrafo 3 che invece testualmente recita: “L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione” disposizione che lega al territorio di estirpo l’esercizio del diritto di reimpianto. Ora occorrerà attendere quale sarà il pronunciamento del Tar Lazio per capire quale piega prenderà la questione.