E’ stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione Ue 2017/2352 della Commissione del 14 dicembre 2017, a firma del commissario alla Salute Vytenis Andriukaitis, e già approvata il 19 ottobre scorso dal Comitato fitosanitario permanente che modifica la decisione di esecuzione Ue 2015/789 relativa alle “misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa”.

Si aprono così le porte in provincia di Lecce ai reimpianti delle cultivar di olivo resistenti alla Xylella, ma appare chiaro ora ancor di più che per avviare materialmente queste operazioni occorre un decreto ministeriale che puntualizzi cultivar da utilizzare e metodiche di introduzione futura. L'atto serve anche a riconoscere l'ampliamento della zona infetta, che ormai è dentro le province di Brindisi e Taranto.

Ecco punto per punto le modifiche apportante alla decisione comunitaria 789/2015:

1) L’articolo 5 non è stato abrogato, ma è stata esplicitamente riconosciuta la possibilità di reimpianto delle specie ospiti nella zona infetta con l’introduzione del nuovo paragrafo 2, che in deroga al divieto di reimpianto che resta previsto al paragrafo 1, recita:  “Quando concede le autorizzazioni (al reimpianto ), lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato”.

In pratica la lettera della modifica della decisione comunitaria, nel caricare politicamente come atto di deroga ad un divieto che resta in vigore la possibilità di pervenire ai reimpianti in zona infetta, impone il passo successivo allo Stato membro: un atto regolamentare nazionale che specifichi quanto si sa dalla letteratura scientifica, ovvero che Leccino Favolosa sono le cultivar tolleranti che possono essere reimpiantate. E resta da elaborare una metodica per l’individuazione di quelle che si renderanno disponibili in futuro. La possibilità di reimpianto resta preclusa solo negli ultimi 20 chilometri più a nord, la zona di contenimento, la fascia della zona infetta rivolta verso la zona cuscinetto.

2) Concessa inoltre la possibilità di non abbattere le piante monumentali risultate non contaminate che si trovano nei cento metri da una pianta infetta, a patto che vengano protette dal vettore e ispezionate periodicamente.

3) Accordata la libera movimentazione dalla zona demarcata delle tre varietà di vite risultate non suscettibili al batterio (Negramaro, Primitivo e Cabernet-Souvignon), che ora non dovranno più sottostare al trattamento idrotermico.
 
4) Stabilito il rafforzamento delle ispezioni nei siti di produzione europei che coltivano sei specie, tra cui olivo, oleandro e mandorlo, identificate come ad alto rischio a causa dell’elevata sensibilità al batterio
 
5) E’ stata infine ridefinita la zona cuscinetto come quella fascia di territorio profonda cinque chilometri e che circonda l’area infetta (era di dieci chilometri). E' dubbio però che tale definizione possa essere applicata alla Puglia, per via della presenza del mare e per la non circondabilità dell'area infetta. In via eccezionale l'area cuscinetto può essere ridotta ad un solo chilometro, ma non in Puglia in ogni caso, per via del ritardo negli abbattimenti di piante infette e potenziali ospiti nel raggio di cento metri da quelle infette.