Le azioni che si svolgono nella routine delle operazioni agricole del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un sacco di fertilizzanti, di sementi, una cassetta di frutta o verdura, un secchio, un badile e tutto ciò che si può definire un carico, sono conosciute nell’ambito della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come movimentazione manuale di carichi. Lo stesso vale per le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di più lavoratori.

 

La movimentazione manuale di carichi è una delle attività più diffuse nel lavoro agricolo ed è una di quelle a maggior rischio d’infortunio.
Molte operazioni svolte nell’ambito delle attività agricole e zootecniche, le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
In molti casi, gli infortuni dovuti a attività di movimentazione dei carichi, sono considerati banali e sono sottovalutati; ciò non toglie che dopo tali infortuni i lavoratori possono accusare traumi/dolori e assentarsi dal lavoro per periodi anche lunghi.

La movimentazione manuale dei carichi espone il lavoratore ad un rischio, che deve essere valutato per il corretto svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto dell’incolumità dello stesso.
L’imprenditore agricolo - datore di lavoro, dove può deve adottare le misure organizzative necessarie a ridurre gli sforzi da movimentazione dei carichi e deve ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. L’imprenditore agricolo - datore di lavoro, fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività; deve istruire i lavoratori e addestrarli sulle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. La movimentazione manuale dei carichi è disciplinata dal d.lgs.81/08 al Titolo VI Capo I artt.167 – 171.

Alcune regole fondamentali per per evitare infortuni e danni conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi:
- ridurre il peso dei carichi da trasportare entro i limiti consigliati (inferiore ai 25 Kg per gli uomini e ai 15 Kg per le donne adulte);
-se possibile suddividere i carichi che superano i 25 Kg in carichi di minor peso, altrimenti spostare il carico in due o più persone coordinando i movimenti; utilizzare, quando è possibile, un carrello;
- afferrare saldamente il carico da sollevare e trasportare;
- se si deve prendere un oggetto poggiato per terra piegare le ginocchia e non la schiena, divaricando le gambe e tenendo un piede più avanti dell’altro; non sollevare il carico piegando il busto in avanti;
- mantenere il carico il più vicino possibile al corpo con le braccia tese e non sollevare il carico tenendolo lontano dal corpo;
- non sollevare il carico sopra l’altezza delle spalle;
- evitare la torsione del busto quando si sposta il carico da uno scaffale ad un altro avvicinando prima il carico al corpo e poi utilizzando le gambe per effettuare il movimento;
- eseguire il trasporto dei carichi con la schiena diritta e aiutarsi facendo forza con le gambe lievemente piegate;
- evitare di lavorare a schiena china e di mantenere una posizione statica per periodi di tempo troppo lunghi alternando le fasi lavorative.


 

 CHECK LIST CON SANZIONI

Inadempimento

Articolo di sanzione

Sanzione

Obbligo del datore di lavoro di ridurre i rischi per la movimentazione dei carichi.

 

Art. 170, c. 1 lett. a)

 

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

S. E. & O.

 

Rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro in agricolturaAlfonso Germinario

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

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 Sicurezza sul lavoro in agricoltura - Alfonso Germinario