La Xylella fastidiosa non ferma l’attività vivaistica in Puglia, neppure dentro l’area colpita, ma la rintracciabilità del vivaio di origine a partire da piante tracciate è condizione essenziale per proseguire l’attività. Lo ha ribadito oggi in una nota diffusa alla stampa l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia.
 
“Gli operatori del settore vivaistico possono movimentare e commercializzare le piante all’interno dell’area colpita da Xylella delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma solo garantendo la rintracciabilità, così come prescritto dall'articolo 10 della Decisione di europea UE/2015/789 e successive modifiche ed integrazioni - rende noto Di Gioia, commentando la determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2016 n. 28 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 20 ottobre 2016 n. 120), con la quale il Servizio fitosanitario regionale, in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 789 del 2015, regolamenta la movimentazione delle piante specificate all'interno della zona delimitata per la presenza del batterio da quarantena Xylella fastidiosa.

Le piante specificate sono le 150 specie di piante sensibili all’infezione, e inserite nell’elenco delle decisione europea.

“Un provvedimento – commenta l’assessore – che consente, così come prescritto dall'Ue, di governare e arginare quanto più possibile l’avanzata del fitopatogeno, evitandone, quanto più possibile, la diffusione. Il documento, difatti, disciplina la movimentazione di piante specificate, trasportate da produttori nelle zone infette. Essi devono, comunque, rispettare quanto disposto dall'art. 10 della Decisione europea, comunicando al Servizio fitosanitario le partite movimentate di vegetali specificati, e redigere l’apposito registro”.

È vietato l'impianto, inoltre, e la movimentazione, delle piante ospiti di Xylella fastidiosa nella zona delimitata.

La movimentazione di piante specificate al di fuori della zona delimitata, in deroga al paragrafo 1 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea UE/2015/789, è possibile solo agli operatori ubicati all’interno delle zone delimitate che siano stati autorizzati ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.