Continuano i dialoghi tra Ivano Valmori di Image Line e Mariano Alessio Vernì di Silc fertilizzanti sui vincoli normativi nell'ambito della nutrizione delle colture.
Oltre al video, abbiamo preso in esame le dieci domande più ricorrenti sull'applicazione pratica del Regolamento (Ue) 2019/1148.

 


1. Cosa cambia rispetto al precedente regolamento (Ce) 98/2013?

Ci sono quattro nuove definizioni che servono a chiarire alcuni aspetti: utilizzatore professionale, precursore di esplosivi disciplinato, mercato online e attività agricola. Non sono più previsti obblighi di etichettatura. Sia gli Stati membri sia gli operatori economici hanno più oneri ed obblighi. Due sostanze (nitrato di ammonio ed acido solforico) sono state spostate dalla lista di quelle "disciplinate" all'elenco di quelle soggette a "restrizioni". Si eliminano i punti due e tre della restrizione 58 dell'allegato XVII del Regolamento Reach in quanto diventano parte integrante della nuova norma.


2. Quali sono le sostanze soggette a restrizioni?

Le nove sostanze che non si possono mettere a disposizione dei privati (da sole o in miscele) quando la concentrazione è superiore ai valori limite (indicati tra partentesi) e per le quali (in concentrazione ≥ 1%) le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati all'autorità entro ventiquattro ore, sono: acido nitrico (3%), perossido di idrogeno (12%), acido solforico (15%), nitrometano (16%), nitrato di ammonio (45,7%), clorato di potassio (40%), perclorato di potassio (40%), clorato di sodio (40%) e perclorato di sodio (40%).


3. Quali sono le sostanze soggette a segnalazione?

Le nove sostanze (da sole o in miscele in concentrazione ≥ 1%) per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati all'autorità entro ventiquattro ore, sono: esammina, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio, acido nitrico-sale di ammonio e calcio, nitrato di magnesio esaidrato, alluminio-polveri, magnesio-polveri.


4. Cosa deve fare un operatore economico quando vende un prodotto in restrizione ad un altro operatore economico o ad un utilizzatore professionale?

Verificare che il cliente abbia necessità dimostrabile del prodotto per fini legati allo svolgimento della sua attività (commerciale, professionale); verificare il documento d'identità del cliente; sincerarsi dell'uso che il cliente intende fare e che le quantità siano compatibili con esso; informarlo del fatto che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati all'autorità entro ventiquattro ore e (se il cliente è un altro operatore economico) informarlo che, a sua volta, dovrà seguire la stessa procedura quando rivende.

Tutta la documentazione relativa alle verifiche ed alle informazioni date, va conservata per diciotto mesi dalla data della transazione. In caso di acquisti plurimi che non si discostano dallo storico del cliente, si può omettere di fare le verifiche di cui sopra per dodici mesi dalla prima transazione.


5. Qual è la funzione della "dichiarazione del cliente" prevista all'allegato IV?

In alternativa alle cose da verificare ed alle informazioni da dare (descritte al punto quattro), l'operatore economico può chiedere al cliente di compilare e firmare la dichiarazione predisposta all'allegato IV, resta l'obbligo di verificare l'identità (casomai allegando copia del documento alla dichiarazione). L'operatore economico deve invece compilare i campi relativi alla descrizione del prodotto, in particolare quelli col nome commerciale, l'indicazione della sostanza contenuta e l'uso che il cliente intende farne; non sono fondamentali il numero Cas né la percentuale di sostanza in restrizione contenuta nel prodotto; relativamente alla voce "quantità" va indicata quella della singola vendita (con l'eccezione prevista al punto sei) per verificarne la coerenza con l'attività del cliente e con l'impiego indicato.

È obbligatorio conservare tutto per diciotto mesi.


6. Si può raccogliere una sola "dichiarazione del cliente" ogni dodici mesi?

In caso di vendite tra operatori economici (es: produttore a grossista, importatore a consorzio agrario, ecc.) è possibile predisporre un unico documento che elenchi tutti i prodotti soggetti a restrizione dell'operatore a monte, anche quelli che l'operatore a valle non ha acquistato in precedenza, inserendo quantità orientative ma fornendo comunque informazioni relative al nome della sostanza ed all'uso.

Tale documento, accompagnato dalla prova della verifica dell'identità, evita di fare ulteriori verifiche nei dodici mesi successivi e va sempre conservato per diciotto mesi.


7. Cosa deve fare un operatore economico quando vende un prodotto disciplinato ad un altro operatore economico, ad un utilizzatore professionale o a un privato?

In questi casi non ci sono obblighi di verifica ma solo d'informazione lungo la catena distributiva.

Relativamente alla singola vendita con CdV/Ddt/Fattura, può essere sufficiente includere una dicitura del tipo: "Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (Ue) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro ventiquattro ore al punto di contatto nazionale competente precursori@dcpc.interno.it".

Nel caso di scambi tra operatori economici si può anche fornire un'unica lista (una tantum) con i nomi commerciali di tutti i prodotti disciplinati e con in calce la comunicazione di cui sopra. Nessun obbligo d'informazione vige quando si vende ad un privato.


8. Cosa altro deve fare un operatore economico che ha firmato varie "dichiarazione del cliente" ed ha ricevuto numerose liste di prodotti disciplinati?

Un operatore economico che commercializza precursori di esplosivi con restrizioni/disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali che il suo personale coinvolto nella vendita sia consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi e sia stato istruito in merito agli obblighi legati alla commercializzazione di tali prodotti.


9. Il Reg. (Ue) 2019/1148 incide sulla realizzazione delle Schede di dati di sicurezza?

L'art. 31 c. 9 del Reg. (Ce) 1907/2006 (Reach) stabilisce che i fornitori devono aggiornare tempestivamente la Sds anche quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli. Il nuovo regolamento sui precursori di esplosivi abroga, inoltre, alcuni punti della restrizione 58 (All. XVII del Reach), pertanto le Sds dei prodotti che contengono sostanze presenti negli allegati I e II devono essere aggiornate.

Nella sezione quindici (15.1) (Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela) andrà incluso il riferimento al regolamento e sarà opportuno evidenziare restrizioni/obblighi di segnalazione.


10. Cosa significano, in pratica, transazioni sospette, sparizioni e furti significativi? Cosa si deve fare?

Sin dal 2013 ogni Stato membro ha un punto di contatto, per l'Italia è il ministero dell'Interno da contattare al tel. 06 4654 2182 o (meglio) con e-mail dettagliata a precursori@dcpc.interno.it.

Si considera transazione sospetta qualsiasi acquisto (anche solo tentato) di uno o più precursori di esplosivi (da soli o in miscele) che si discosti dalle aspettative, ad esempio: un piccolo agricoltore che chiede un camion di nitrato di ammonio oppure un hobbista che compra venti sacchetti da 5 chilogrammi di nitrato di potassio. In casi del genere si può rifiutare la vendita e comunque fare la segnalazione (cercando di dare quante più informazioni possibili).

Sono da segnalare anche le transazioni (anche senza vendita) durante le quali l'acquirente ha un comportamento sospetto, alcuni indicatori possono essere: appare nervoso o evita le domande o non è un tipo di cliente abituale; tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; insiste per pagare in contanti; è restio a fornire un documento d'identità, il luogo di residenza o altre informazioni.

La differenza tra furto e sparizione è che nel primo caso abbiamo l'evidenza immediata del fatto (es: porta con segni di scasso), mentre nel secondo possiamo accorgercene solo in un secondo tempo (es: durante una verifica periodica delle scorte). L'uso del termine "significativo" serve ad escludere, ad esempio, i normali casi di taccheggio in cui da un grande magazzino scompaiono più articoli oppure un furto che ha visto coinvolti principalmente fitosanitari e solo qualche sacchetto di concime.


Ndr. Le informazioni riportate in questo articolo possono essere uno strumento di aiuto e comprensione della norma... ma non possono sostituire in alcun modo i documenti ufficiali diffusi a livello comunitario e nazionale.
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