In questo secondo articolo introduttivo della rubrica vogliamo brevemente descrivere cosa succede nel caso in cui un'impresa agricola venga sottoposta ad una ispezione ai sensi dei regolamenti europei su sostanze chimiche e prodotti biocidi.

 

Non tutti forse sanno, infatti, che anche le imprese agricole, in quanto utilizzatrici di ampie varietà di sostanze o miscele chimiche e prodotti biocidi (come ad esempio repellenti, insetticidi, rodenticidi, vermicidi, eccetera), sono soggette a controlli da parte delle autorità competenti in materia di rispetto del Regolamento Reach (Regolamento CE 1907/2006), Clp (Regolamento CE 1272/2008) e Regolamento sui Prodotti Biocidi, o Bpr (Regolamento UE 528/2012).

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Quali sono le autorità competenti?

Le autorità competenti in materia di ispezioni in Italia sono innanzitutto le Aziende Sanitarie Locali (denominate, a seconda della regione di appartenenza, Asl, Usl, Ausl, Ats, eccetera) organizzate diversamente in ogni regione e provincia autonoma, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 sui controlli in materia di Reach.

 

Le autorità locali sono coordinate dal Gruppo Tecnico di Coordinamento (ricostituito con Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2021), il quale a sua volta fa capo al Ministero della Salute, che in Italia è l'autorità competente in materia di sicurezza di prodotti (e che a sua volta coordina le competenze del Ministero della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, ciascuno con competenze riconosciute per materia).

 

Controlli possono essere effettuati anche da molte altre autorità, come ad esempio le autorità doganali (per sostanze e prodotti importati in Europa), i Nuclei Operativi Ecologici (Noe), i Nuclei Anti Sofisticazione (Nas), l'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf), e anche, in passato, ovvero nei casi più rilevanti, dal Ministero della Salute stesso con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità.

 

Cose da sapere sui controlli

Le autorità decidono dove fare i controlli, che possono essere anche effettuati presso le aziende utilizzatrici; in particolare i controlli vengono effettuati presso le sedi legali (o, se diverse, quelle operative). Possono però essere fatti anche presso rivendite e negozi, ovvero tramite i siti internet dei produttori o dei siti dedicati alla vendita, i cosiddetti "marketplace".

 

A livello europeo e nazionale vengono emanati dei Piani dei Controlli che contengono a grandi linee la programmazione dei lavori ispettivi (principali ambiti produttivi da ispezionare, tipologia di verifiche da effettuare, eccetera), per cui è possibile verificare in anticipo - almeno in linea generale - quali saranno le priorità degli ispettori consultando il sito dell'Autorità Europea dei Prodotti Chimici (Echa), dove è istituto un forum permanente degli ispettori a livello europeo, e quello del Ministero della Salute.

 

Tuttavia, è bene ricordare che gli organi ispettivi a livello regionale godono di ampia discrezionalità nel decidere di compiere ispezioni autonomamente o a seconda delle caratteristiche produttive della regione.

 

Ricordiamo che le ispezioni in materia di prodotti biocidi (Regolamento sui Prodotti Biocidi, Bpr) non sono ancora ufficialmente iniziate: a febbraio 2021 la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico ha approvato il Piano Nazionale annuale dell'attività di controllo sui prodotti biocidi contenente gli obiettivi strategici e i criteri dei controlli che verranno avviati a breve.

 

I controlli ufficiali sono peraltro assoggettati ad una tariffa che l'impresa ispezionata dovrà versare alle suddette autorità, nel rispetto delle condizioni che le stesse rilasceranno in sede di controllo.

 

I controlli possono essere anche fatti tramite campionamento e analisi dei prodotti.

 

Come funziona una ispezione

Fino ad ora le ispezioni svolte da ispettori locali in materia di conformità con i Regolamenti Reach e Clp (quelle in materia di prodotti biocidi non sono ancora iniziate su larga scala) si sono concentrate principalmente sugli aspetti documentali delle sostanze e dei prodotti presenti presso il sito (in particolare, Schede di Dati di Sicurezza, o Sds, ed etichette).

 

Come vedremo nei prossimi articoli, gli ispettori possono chiedere e acquisire documentazione, verificare che presso l'azienda vi siano solo sostanze e prodotti registrati e/o autorizzati e che vengano utilizzati in conformità alle informazioni fornite dai produttori. Non solo, gli ispettori possono verificare che i lavoratori che sono a contatto con le sostanze chimiche siano adeguatamente informati e formati su come utilizzare una Sds e su come proteggersi adeguatamente nel loro lavoro.

 

Le ispezioni possono durare diversi giorni, concordati con il soggetto ispezionato, e gli ispettori possono chiedere documenti e dati da analizzare presso i loro uffici prima di redigere il verbale di ispezione. Quest'ultimo è il documento che descrive tutto quello che è stato verificato, nonché gli esiti dell'attività di controllo. Il verbale di ispezione deve essere notificato al legale rappresentante dell'impresa entro novanta giorni dal termine dell'ispezione; può essere positivo, nel caso in cui non siano state segnalate criticità, o contenere un accertamento di violazione (con relativo avvio della procedura sanzionatoria), come descriveremo meglio nei prossimi articoli.

 

Sono previste sanzioni?

, in caso di non conformità alle prescrizioni previste dai regolamenti europei in materia di sostanze chimiche e prodotti biocidi si applicano le sanzioni previste dalla disciplina italiana. Nello specifico, il Decreto Legislativo 133/2009 in caso di violazioni del Regolamento Reach, il Decreto Legislativo 186/2011 per le violazioni del Regolamento Clp ed il Decreto Legislativo 179/2021 per le violazioni inerenti al Regolamento Bpr.

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Come prepararsi al meglio

Innanzitutto, è consigliabile verificare preventivamente di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e Bpr, da soli o mediante un consulente specializzato. È opportuno tenere a portata di mano tutti i documenti che accompagnano le sostanze chimiche acquistate ed utilizzate; al riguardo si ricorda che il Regolamento Reach prevede che tutte le informazioni necessarie per assolvere agli adempimenti previsti dal Regolamento stesso devono essere conservate per un periodo di dieci anni a partire dall'ultima data di produzione, importazione, fornitura o utilizzo della sostanza.

 

È necessario coordinare la formazione e la documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori sulla base delle informazioni di rischio relative alle sostanze utilizzate e, per quel che riguarda i prodotti biocidi, è obbligatorio seguire le indicazioni di utilizzo e verificare che i prodotti utilizzati siano in regola con le previsioni del Regolamento Bpr.

 

A cura dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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