Da quando negli anni '90 le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e nei biocidi sono state equiparate a tutte le altre sostanze chimiche per gli aspetti riguardanti la classificazione e l'etichettatura di pericolosità, sono cominciati i disagi, specialmente in Italia, per via della particolarità del settore fitoiatrico (un po' meno quello civile) rispetto agli altri comparti della chimica.

La forte stagionalità, il cosiddetto “patentino” e le altre penalizzazioni – a cominciare dall'ecotassa – legate alla classificazione dei formulati hanno da sempre reso traumatico il fisiologico aggiornamento dettato dal cosiddetto aggiornamento al progresso tecnico che porta a rivedere periodicamente le proprietà indesiderate (che normalmente peggiorano ma in alcuni casi gli studi evidenziano positività) di questi importantissimi mezzi tecnici, tanto che i diciotto mesi che normalmente vengono concessi agli attori della filiera per l'aggiornamento delle etichette dei prodotti interessati dal cambio di classificazione spesso non sono sufficienti, se le scadenze non sono compatibili con la citata stagionalità di utilizzo.

Le difficoltà legate al Covid hanno fatto il resto, tanto da indurre il Ministero della Salute a introdurre una deroga per lo smaltimento delle scorte dei prodotti interessati dal regolamento 2020/1182, il cosiddetto 15° ATP (adeguamento al progresso tecnico – acronimo inglese) del regolamento 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose e delle miscele (ricordiamo a chi come noi non ha ancora digerito questo gergo: le miscele sono in realtà i formulati, definiti precedentemente anche preparati) che, pubblicato in piena pandemia (maggio 2020), ha concluso il periodo di “interregno” lo scorso primo marzo.

Il provvedimento comporta la riclassificazione di una ventina di sostanze attive di interesse fitoiatrico e i relativi formulati, che andavano adeguati entro questa scadenza. Ma la stagionalità, il Covid e le immutate particolarità della filiera fitoiatrica rispetto a quella chimica dei prodotti non soggetti ad autorizzazione hanno impedito il completamento dell'adeguamento, proprio alla vigilia dell'inizio della stagione di commercializzazione e successivo utilizzo.

Questa volta le autorità hanno accolto gli allarmi delle associazioni di settore introducendo la possibilità di adeguare le confezioni di prodotto con vecchia etichettatura consegnando un fac-simile di etichetta aggiornata all'acquirente, anche dopo l'entrata in vigore della nuova classificazione (e conseguente etichettatura).

Questa semplice prassi consentirà di evitare soluzioni drammatiche come quella dello smaltimento dei prodotti non adeguati, con conseguenti terribili costi per l'intera filiera. L'attuale normativa Clp, da sempre poco rispondente alle esigenze del settore fitoiatrico, non prevede infatti soluzioni semplici ed efficaci come questa, che questa volta le autorità italiane hanno avuto la determinazione di applicare ufficialmente.

Vedremo se ciò sarà possibile anche con i prossimi adeguamenti.


Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Misure temporanee periodo smaltimento scorte per prodotti contenenti sostanze attive di cui al regolamento (CE) n. 2020/1182
  • Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele