Sulla Gazzetta efficiale dell’Unione europea del 28 maggio scorso è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In sostanza si tratta di un aggiornamento periodico della classificazione armonizzata, frutto della valutazione del cosiddetto Rac (Risk assessment committee) in seno all’Echa, delle sostanze pericolose contenute nei prodotti chimici.
Questo aggiornamento riguarda numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, a cominciare dai rameici , per proseguire con il clomazone, l’emamectin benzoate, il pydiflumetofen, il sedaxane, il thiophanate-methyl, il mancozeb, il tolclofos-methyl, la cipermetrina, la triflossistrobina, il mecoprop-p, l’esfenvalerate, l’imidacloprid, il carbendazim, il dimetomorph, il flumioxazin, l’imazamox, il thiamethoxam, il triticonazole, il diflufenican, il phenmedipham e il desmedipham, solo per citare i più importanti.

Come consueto il legislatore concede diciotto mesi ai produttori per adeguare le classificazioni dei prodotti che contengono le sostanze interessate: a partire dal 17 dicembre 2022 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari che le contengono o le conterranno dovranno essere adeguate.

Alcuni principi attivi compaiono per la prima volta nel gruppo delle sostanze con classificazione armonizzata, la maggioranza era già presente e ha subito un aggiornamento sulla base di nuovi dati valutati dall’Echa.

Se volete verificare se i prodotti di vostro interesse sono interessati da un possibile cambiamento di etichetta, suggeriamo di procurarvi una scheda di sicurezza aggiornata e di usare il numero Cas che per legge deve sempre comparire nella sezione 3 per effettuare le ricerche. La nomenclatura utilizzata nella normativa sulle sostanze pericolose è infatti leggermente diversa da quella prevista dalla normativa sui prodotti fitosanitari.
Ad esempio, cercare un rameico senza usare il numero Cas può essere problematico. Potete anche prevedere come potrà essere la classificazione del formulato una volta aggiornato: in scheda di sicurezza ci sono sufficienti elementi per una stima di massima, anche se ovviamente solo il titolare della registrazione ha tutte le informazioni per poter fornire un’informazione completa.

Nel periodo di interregno della durata di 18 mesi potranno circolare prodotti adeguati e non: il legislatore consente e suggerisce ai produttori di provvedere per tempo all’adeguamento, per non farsi trovare impreparati alla scadenza del 17 dicembre 2022, termine oltre il quale prodotti non adeguati non potranno essere più mantenuti in commercio.
Vista la stagionalità del settore agrochimico, suggeriamo di contattare il vostro fornitore abituale per evitare brutte (o bruttissime) sorprese.
I più avveduti avranno notato che nell’elenco compaiono sostanze revocate o non ancora autorizzate. Non sono errori, ma ciò è dovuto a diversi motivi: il primo è che la normativa sulle sostanze pericolose e le miscele interessa tutta la chimica e prodotti non più autorizzati come fitosanitari possono essere impiegati in altri settori, secondo è che un prodotto revocato non sparisce automaticamente nel nulla e può essere stoccato e quindi manipolato, e per farlo in sicurezza occorre avere un’informazione corretta sulla sua pericolosità e terzo è che le normative Ue sono un po’ a compartimenti stagni e spesso non si parlano.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele