Il 14 agosto 2020 la Commissione Ue ha definitivamente approvato il Regolamento di esecuzione Ue 2020/1201 relativo alle "misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa", che ha già preso il posto dell'omologa Decisione di esecuzione Ue 2015/789. Questo perché la Commissione ha disposto per il nuovo Regolamento di esecuzione - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 agosto scorso - l'entrata in vigore nel terzo giorno successivo alla pubblicazione: il 20 agosto 2020.

Il nuovo Regolamento di esecuzione della Commissione europea era stato di fatto già stilato e messo a punto nella seduta del Comitato fitosanitario permanente dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles il 14 ed il 15 luglio, dove si era giunti ad un accordo informale su un testo condiviso. Non potendo procedere alla votazione in presenza, infatti, i voti erano stati poi raccolti nei giorni successivi per iscritto da parte di ogni Stato membro. La valutazione è stata quindi formalizzata alla Commissione Ue che nel recepirla ne ha deciso la repentina entrata in vigore.
 

Novità del Regolamento di esecuzione Ue 2020/1201


Tagliate aree buffer e zone di contenimento e cuscinetto
Fermo restando l'abbattimento immediato delle piante riscontrate infette per sottrarle all'azione di diffusione degli insetti vettori, come la cicalina sputacchina, è stata ridotta a 50 metri dai 100 previsti dalla Decisione 2015/789 l'area buffer soggetta a taglio obbligatorio intorno alle piante infette.

Sempre con il nuovo provvedimento in vigore è stata dimezzata l'ampiezza della zona cuscinetto, che passa da 10 a 5 chilometri nel caso delle aree gestite con misure di contenimento come accade in Puglia.
Infine, viene ridotta dagli attuali 20 a 5 chilomtri anche la zona di contenimento.

Tali operazioni di restringimento delle aree buffer, della zona cuscinetto e della zona di contenimento - pure sostenute dall'Italia - secondo quanto affermato dal sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate - stanno già sollevando polemiche in Puglia ed AgroNotizie sentirà nei prossimi giorni esperti fitopatologi per una valutazione più ampia e compiuta.

Sul piano strettamente giuridico, l'adozione e la gestione delle zone di contenimento non è più contemplata come un'eccezione alla regola generale dell'eradicazione, ma viene riconosciuta definitivamente la potestà degli Stati membri, in caso di infezione, di adottare l'uno o l'altro strumento.

Le novità per i vivaisti
Importanti i risultati raggiunti in favore del settore vivaistico: viene liberalizzata la vendita di tutto il materiale vivaistico purché non rientrante tra le specie ospiti della subspecie di Xylella presente nel singolo territorio infetto. Tramonta così in tal senso la dicitura di organismo specificato che qualifica tutte le sub-specie di Xylella fastidiosa.

Pertanto, per il territorio della Regione Puglia, essendo presente la Xylella fastidiosa subspecie pauca ST 53, viene liberalizzata la vendita di tutto il materiale vivaistico viticolo, poiché la Vitis vinifera è invece pianta ospite della sola Xylella fastidiosa subspecie fastidiosa.

Si è risolta anche la diatriba sui passaporti fitosantari. Per i prodotti che potranno circolare solo nell'area demarcata vi sarà, infatti, un differente passaporto dedicato che li distinguerà dagli altri in modo da evitare confusione.

Recepimento amministrativo
Ora le nuove norme dovranno essere recepite a livello amministrativo dagli Stati membri, perché legalmente non hanno bisogno di un atto avente forza di legge, poiché hanno già rango di legge nazionale. Il ministero delle Politiche agricole dovrà, con decreto ministeriale, rimodulare gli strumenti di gestione della fitopatia già adottati sulla base della previgente Decisione di esecuzione Ue 2015/789 e parimenti dovrà fare Regione Puglia.