Come anticipato nell'appuntamento precedente, in quest'articolo si parlerà di sanzioni.

Dopo l'entrata in vigore dei due regolamenti comunitari (Reach e Clp), i singoli Stati membri hanno emesso norme locali riguardanti, ad esempio, anche le sanzioni.
Le violazioni al Reach sono disciplinate dal Dlgs 133/2009, quelle al Clp dal Dlgs 186/2011.

A differenza delle sanzioni previste dalle norme sui fertilizzanti, gli importi sono consistenti (fino a 150mila euro) e non è prevista la possibilità di pagare in misura ridotta come stabilito dalla Legge 689/1981 s.m.i. (importo calcolato tra 1/3 del massimo o il doppio del minimo, quello che dei due è il minore), ne consegue che la prevenzione risulta essere il migliore approccio per evitare spiacevoli sorprese.

Limitiamo l'analisi alle violazioni riguardanti gli obblighi precedentemente illustrati, premettendo che tutti gli articoli esordiscono con l'asserzione "Salvo che il fatto costituisca reato", ne consegue che non è detto che la sola sanzione amministrativa (o l'arresto, nei casi previsti) eviti l'applicazione di condanne per reati ancora più gravi.

La non corretta etichettatura Clp di una sostanza o miscela è punita con una sanzione da 15mila a 90mila euro. Stesso importo si applica se si omette di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa ai fini della classificazione di una miscela.
Considerando che non poche sostanze, fertilizzanti compresi, sono "diventate" pericolose dopo il processo di registrazione Reach, così come altre hanno visto peggiorare la loro classificazione di pericolo, è facile rendersi conto che è sempre opportuno conoscere a fondo le sostanze che si immettono sul mercato, da sole o in miscela.

Le sanzioni legate alle Sds oscillano tra 10mila e 60mila euro: non c'è distinzione tra il non fornirla e il darla sbagliata, tra quelle che si riferiscono a prodotti pericolosi ed i fogli informativi per quelli non pericolosi. Unica eccezione è la sanzione tra 3mila e 18mila euro se si fornisce una Sds non in lingua italiana ovvero priva di data.

La mancata registrazione preliminare ed annessa notifica all'Echa viene equiparata alla mancata registrazione e, di conseguenza, punita con una sanzione da 15mila a 90mila euro.
Infine, la mancata comunicazione all'Istituto superiore di sanità relativa alla classificazione di pericolo di una miscela immessa in commercio, prevede una sanzione tra 3mila e 18mila euro; ribadiamo che si tratta di un obbligo in capo a tutti i fabbricanti di fertilizzanti.

Ricordiamo che i soggetti punibili con tali sanzioni non sono esclusivamente i produttori e gli importatori, in alcuni casi si sanziona ogni attore della catena di approvvigionamento così come persino il datore di lavoro.

Il 31 maggio 2017 si avvicina e resta davvero pochissimo tempo per adeguarsi alle imminenti scadenze normative.
Una corretta analisi del proprio portafoglio prodotti è un punto di partenza essenziale ed imprescindibile. Allo stesso modo è opportuno capire bene il ruolo che si occupa all'interno della catena distributiva per avere consapevolezza dei propri obblighi.
Considerando il grado di complicazione delle norme e gli importi delle sanzioni non certo irrisori, nel dubbio è senz'altro opportuno affidarsi a consulenti esperti in materia che sono in grado di individuare in tempi brevissimi le criticità interne e le contromisure adeguate per risolvere i problemi.



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