Il ministero dell’Ambiente ha ufficializzato i criteri ambientali minimi da utilizzare nelle gare di appalto per i trattamenti – quasi esclusivamente diserbi – di strade, autostrade e ferrovie.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo, attua i punti A.5.4. e A.5.5. del Pan, che prevedeva la fissazione di criteri ambientali minimi per gli appalti in materia di trattamenti di strade, autostrade e ferrovie, entro due anni dall’entrata in vigore del Piano (13 febbraio 2014 – come indicato nel decreto 22 gennaio 2014).
Vediamo le novità.

Prodotti fitosanitari ultima risorsa
In perfetta sintonia con i provvedimenti originali, il decreto prevede che anche negli appalti per i trattamenti di strade, autostrade e ferrovie si tenda a sostituire i prodotti fitosanitari con l’utilizzo di mezzi fisici e meccanici (es. sfalcio, pirodiserbo, pacciamatura, utilizzo di vapore e/o di schiume), che costituiscono peraltro l’unica alternativa nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

Sì, ma quali? Intanto quelli autorizzati
Qualora la ditta decida di proporre l’uso di prodotti fitosanitari, essi dovranno essere autorizzati per l’uso su strade, autostrade e ferrovie, o almeno riportare nell’etichetta vigente la frase generica “aree ed opere civili”. E ci mancherebbe, diciamo noi!

Niente CMR, né altamente tossici per gli organismi acquatici
Non si potranno proporre formulati contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A (non ce ne sono, ad eccezione del rodenticida Warfarin, peraltro privo di autorizzazioni in Italia) e 1B (tre sostanze attive – epoxiconazole, glufosinate e linuron – con autorizzazioni in Italia) o classificati come altamente tossici per l’ambiente acquatico (riportanti in etichetta una delle indicazioni di pericolo H400, H410, H413 o R50, R53, R50/53 nel caso di scorte che in ogni caso non potranno più essere vendute dopo il 1° giugno 2017).
Non sono bene accetti nemmeno i prodotti classificati con le frasi SPe1, SPe2, SPe3, Spe8, che indicano vari tipi di limitazione imposta dalla valutazione delle proprietà ambientali del formulato (es. divieto di utilizzo in certi terreni, utilizzo di buffer zones e/o ugelli antideriva etc.), quelli tossici e molto tossici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione di categoria 2 (che in Europa e Italia sono decisamente più frequenti: 22 sostanze attive cancerogene approvate, 1 sola mutagena e 20 tossiche per la riproduzione) e nemmeno i sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie, oltre ai prodotti riportanti in etichetta frasi indicanti danni a vari organi per esposizione acuta o cronica e per i lattanti allattati al seno.
Una domanda sorge spontanea: cosa rimane? Infatti sono previste deroghe solo nel caso si riesca a dimostrare l’assenza di alternative meno pericolose per il trattamento di cui si richiede l’appalto.

Attenzione ai corpi idrici
I trattamenti dovranno fermarsi in ogni caso almeno a 10 metri (5 se si utilizzano ugelli antideriva) da corpi idrici o più lontano se ciò è previsto nell’etichetta autorizzata.

Premi per le proposte più virtuose
Il provvedimento prevede anche premi, a discrezione della stazione appaltante, per le proposte che prevedono l’uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo o, in alternativa, l’eliminazione in partenza di prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione, interferenti endocrini o, al limite, che non riportino in etichetta le frasi H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) e H413 (Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), da sole o in combinazione. Verranno premiate anche le proposte che prevedono l’utilizzo di attrezzature con meccanismi per la limitazione dei quantitativi distribuiti quali i sensori ottici che bloccano la distribuzione in assenza delle infestanti da eliminare.
Anche l’utilizzo di tecniche di lotta biologica in sostituzione dei prodotti fitosanitari chimici sarà oggetto di preferenza nella concessione degli appalti.

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Decreto 15 febbraio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.