Pillole di sopravvivenza
Proseguiamo la nostra rassegna di suggerimenti per le figure professionali introdotte dall’applicazione delle norme sugli usi sostenibili.

Distributori: chi sono e soprattutto cosa sono?
La domanda è tutt’altro che banale perché, come spesso succede, il significato dei termini cambia a seconda del contesto in cui si trova.

Distributore: ditta o persona fisica? Entrambi!
Il DL 150 recita:
..f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio;..

Quindi la norma, includendo i rivenditori all’ingrosso, non si rivolge solamente a chi vende all’utilizzatore (professionale) finale, ma anche chi vende ai soggetti che successivamente rivendono a loro volta i prodotti!
Siete quindi sicuri di essere in regola? Applicando alla lettera questa definizione, nessuno è esentato dall’obbligo del certificato di abilitazione alla vendita, anche se non vende direttamente all’utilizzatore!

Niente avvocati, commercialisti, fisici, matematici, filosofi e letterati
Con tutto il rispetto per queste categorie (citate a solo titolo di esempio), l’abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari non è per tutti: può ottenerla solo chi è in possesso di una laurea o un diploma in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie e che abbia frequentato e superato l’esame del relativo corso.

Sospensione o revoca dell’abilitazione
Il distributore mette a repentaglio l’abilitazione tanto sudata se adotta i seguenti comportamenti a rischio.

Sospensione se:
  • Non fornisce agli utilizzatori professionali informazioni adeguate e sufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l’ambiente connessi al loro impiego. Certificare questa infrazione ci sembra un po’ difficile, a meno che non ci si avvalga di agenti provocatori...
  • Vende a utilizzatori non professionali prodotti destinati al solo uso professionale. Questo comportamento è sanzionabile anche con l’ammenda di 35.000 sino a 100.000 euro (articolo 3, comma 3 DL 17 aprile 2014) o, in presenza di circostanze attenuanti, con la sanzione di 2.000 a 20.000 euro, che non è comunque trascurabile.
Revoca se:
  • Reitera i comportamenti appena descritti. La sanzione “piena” va da 35.000 a 100.000 euro1.
  • Vende prodotti non autorizzati, illegali o revocati. La vendita di prodotti revocati o non autorizzati rischia una sanzione di 15000 a 150000€ (ridotta a 1.000-20.000 euro in presenza di circostanze attenuanti). Se i prodotti venduti sono illegali, come già visto per gli utilizzatori, si rischia di commettere un reato penale: ricettazione (articolo 648 Codice Penale) punibile con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329, con riduzione della reclusione a sino 6 anni e della multa a 516 euro o con aumento se se i prodotti provengono da reati come la rapina aggravata o estorsione aggravata. Misteri del diritto: a vendere agrofarmaci illegali si corrono meno rischi che a utilizzarli!
Attenzione a chi non è in possesso dei titoli di studio indispensabili per ottenere l’abilitazione: potreste anticipare bruscamente la fine della vostra attività, se nel frattempo non vi siete procurati uno dei titoli di studio appena menzionati.
La puntata sui consulenti uscirà prima di Natale. Stay tuned!

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
  • Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
  • Codice penale
1La modulazione della sanzione in funzione della gravità dell’infrazione è a totale discrezione delle autorità di controllo, così come la durata della sospensione. L’attribuzione della sanzione “piena” ai comportamenti punibili con la revoca dell’abilitazione e di quella ridotta a quelli punibili con la sola sospensione è una nostra semplificazione che potrebbe non essere confermata nella pratica.

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