Normativa Europea
Forte non tutti sanno che il 31 dicembre 2016 scadrà il termine per presentare la domanda di rinnovo dell’approvazione europea degli oli minerali usati in fitoiatria e che molti titolari, per la maggior parte ditte fuori del settore agrochimico, principalmente aziende petrolifere, faticano a trovare la convenienza economica nell’investire in un prodotto tanto importante per l’agricoltura quanto scarsamente remunerativo per produttori e distributori, con forte incidenza dei trasporti sul prezzo finale.

Anche se si stima che il dossier di rinnovo abbia dei costi abbordabili in quanto gran parte della tossicologia non viene ritenuta necessaria, grazie alla decisione di ammettere solo materiale di purezza farmaceutica, la sola tariffa per la valutazione del dossier di rinnovo della sostanza attiva (senza arrivare alla stratosferica cifra di 454000 euro richiesta dalla Svezia, la tariffa per la sola valutazione è sempre di alcune centinaia di migliaia di euro), cui vanno sommati i costi per il rinnovo dei formulati nei 28 paesi Ue (alcune migliaia di euro per prodotto), sembra ai più ancora eccessiva. Se nessuno si prenderà la responsabilità di presentare domanda e di presentare il dossier, gli oli minerali in agricoltura scompariranno alla fine del 2019.

Olio di girasole: come un olio minerale?
Sembra giungere provvidenziale la notizia dell’approvazione dell’olio di girasole come sostanza di base, utilizzabile senza registrazione come insetticida e acaricida su fruttiferi, vite, orticole e patata. Il prodotto è risultato idoneo all’approvazione come sostanza di base in quanto già utilizzato in campo alimentare e i cui rischi per l’ambiente sono stati ritenuti accettabili da tutti i 28 paesi membri, che l’hanno approvato all’unanimità nella riunione dello Standing committee on plants, animals, food and feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 ottobre scorso.

L’unanimità della decisione non deve trarre in inganno: la discussione è stata molto accesa in quanto sostanze dalle caratteristiche e dagli impieghi molto simili (olio di colza, acido oleico) sono state approvate come principi attivi ad attività fitosanitaria, per cui la “scorciatoia” conferita all’olio di girasole è sembrata ingiusta e attaccabile sul piano legale, come è successo con l’analoga ed eclatante situazione del bicarbonato di potassio (principio attivo) e del bicarbonato di sodio (sostanza di base), anche se secondo il Tribunale Ue per adesso è “tutto regolare”. Sarà vero?

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