Dopo l’ennesimo nulla di fatto Ue, il regolamento 2016/1826 del 14 ottobre scorso ha sancito la “non approvazione” del triciclazolo nella Ue, anche se, sia nelle votazioni del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che in quella del Comitato di appello, quest’ultima tenutasi lo scorso 15 settembre, non è stato possibile raggiungere la maggioranza qualificata di almeno il 55% dei paesi e del 65% della popolazione.
Una solida minoranza di blocco, costituita da 3 Stati contrari alla revoca e 2 astenuti, per un totale del 38.1% della popolazione Ue, ha ritardato il provvedimento proposto dalla Commissione, che non ha ritenuto possibile proposte alternative, viste le risultanze della valutazione dello stato relatore Italia e la conclusione Efsa.
La normativa prevede che in caso anche al comitato di appello non si raggiunga una maggioranza qualificata, la Commissione possa andare avanti ugualmente, cosa che è puntualmente avvenuta, nonostante i ripetuti appelli di tutto il mondo del riso.

In particolare sono risultati fatali le criticità che hanno impedito la fissazione dei principali “endpoints” tossicologici (ADI, ARfD e AOEL), indispensabile per valutare il rischio che l’utilizzo del prodotto costituisce per la popolazione, e mancanza di approfondimenti sulla tossicità e il destino ambientale dei metaboliti.

Non che ci sia un allarme sanitario su questo prodotto, ma i sempre crescenti investimenti richiesti per l’effettuazione degli studi in conformità alle più recenti normative non sempre sono economicamente sostenibili, specialmente se richiesti solo in Europa. Se la situazione non cambierà, l’ormai lunga lista di quelli che, mutuando quanto succede da tempo in medicina, gli agrofarmaci “orfani”, anche se la Piricularia non è esattamente una malattia rara.

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione del 14 ottobre 2016 Relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari