Come avrete appreso da alcune pagine di giornali, nonostante l'accorato appello del commissario Ue alla Salute e alla sicurezza alimentare, il lituano Andriukaitis, lo Standing committee on plants, animals, food and feed - Section: "Phytopharmaceuticals – Legislation" non è riuscito a raggiungere una maggioranza qualificata che avrebbe permesso di prorogare l'approvazione del glifosate di 12-18 mesi, sino al pronunciamento dell'agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) sull'annosa questione della cancerogenicità della sostanza.
Le pesantissime astensioni di Italia, Francia, Germania, oltre a quelle di Austria, Portogallo e Lussemburgo e il simbolico no della piccola Malta, che una volta tanto non ha seguito l'Italia nella votazione, hanno reso inutile il voto favorevole dei rimanenti 20 Paesi, pari al 52,91% della popolazione, lontano dalla soglia minima del 65%.
Adesso la scadenza del 30 giugno è sempre più vicina e si comincia a temere il peggio. La Commissione può far discutere la sua proposta al Comitato di appello, composto dai rappresentanti dei 28 Paesi membri, e ha due risultati a disposizione: la maggioranza qualificata a favore e la “non decisione”. Solo con una maggioranza qualificata contraria la proposta deve essere ritirata e sarebbe la fine dell'erbicida più famoso del mondo, che ha cambiato il modo di fare agricoltura. Ma cosa ha proposto la Commissione? Il testo votato non è liberamente disponibile, ma la sostanza è contenuta nella lettera del commissario:
  • proibizione dell'utilizzo dell'amina di sego polietossilata nei formulati a base di glifosate;
  • minimizzare l'uso del prodotto nei parchi pubblici, aree ricreative pubbliche e giardini;
  • minimizzare l'uso del glifosate in pre-raccolta.

L'amina di sego polietossilata è da tempo nel mirino per le sue proprietà tossicologiche, anche se l'Efsa non è stata in grado di formulare nessun giudizio in merito per carenza di dati.
Ricapitolando: se le cose rimangono così come stanno, il 30 giugno prossimo scadrà l'approvazione europea del glifosate e gli stati membri non potranno esimersi dal revocare i relativi formulati. Le tempistiche dovrebbero essere le stesse previste per amitrole e isoproturon, entrambi non rinnovati e con la stessa scadenza del glifosate (30 giugno 2016): gli stati membri dovranno revocare le relative registrazioni entro il 30 settembre 2016 e potranno concedere un periodo di smaltimento scorte al massimo sino al 30 settembre 2017.
Se in un modo o nell'altro si dovesse raggiungere una “quadra” ci saranno limitazioni di vario genere e l'attuale balletto si ripeterà anche quando la nuova classificazione del glifosate sarà disponibile. Intanto l'Echa ha “incardinato” la procedura di aggiornamento della classificazione della sostanza, lanciando una consultazione pubblica che terminerà il 18 luglio. Tutti gli interessati potranno commentare la proposta di classificazione preparata dalla Germania, che prevede l'attribuzione della frase di rischio H373 (Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta) in aggiunta alle già esistenti H318 (Provoca gravi lesioni oculari) e H411 (Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). La procedura dovrebbe concludersi entro il 2017-inizio 2018.

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione del 1 giugno 2016 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione del 1 giugno 2016 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione