La circolare del 15 maggio 2015, di cui avevamo dato conto in questo articolo, ha gettato nello scompiglio l'intero comparto, in quanto molti addetti ai lavori hanno interpretato il documento come un'anticipazione dell'entrata in vigore della scadenza del 26 novembre prossimo. Il documento forniva indicazioni sull'applicabilità dell'attuale normativa sul “patentino” e sullo stoccaggio di agrofarmaci e coadiuvanti ai prodotti quando etichettati secondo il CLP. Poichè la vecchia e la nuova normativa di classificazione dei preparati sono profondamente diverse, ci sono state diverse sorprese, alcune dovute a una interpretazione molto rigida da parte delle autorità.

In una sua successiva comunicazione, sollecitata da tutti gli attori della filiera, il ministero ha invece precisato che le indicazioni fornite dalla ormai famosa circolare si riferivano solamente a quei prodotti autorizzati dopo il 1° Giugno 2015 e quindi dotati della sola etichetta CLP.
Riassumendo, sino al 25 Novembre 2015 saranno soggetti ad autorizzazione all'acquisto (Art. 25 DPR 23 Aprile 2001 n° 290) e stoccaggio sotto chiave (Art. 24 del provvedimento citato) i seguenti tipi di agrofarmaci e coadiuvanti:
  1. Prodotti autorizzati prima del 1° Giugno 2015 e classificati Nocivi, Tossici e Molto Tossici secondo la “DPD” (vecchia normativa). Per formulati con vecchia etichetta DPD, che potranno essere commercializzati sino al 1° Giugno 2017, l'identificazione è immediata, per quelli con etichetta CLP (ma per i quali esiste anche l'etichetta DPD) vale comunque la classificazione della corrispondente etichetta DPD, che potete trovare al punto 2.1 delle schede di sicurezza preparate anteriormente al 1° Giugno 2015 e che possono essere utilizzate sino al 31 Maggio 2017.
  2. Prodotti autorizzati dopo il 1° Giugno 2015 la cui classificazione ricade nella casistica prevista dalla circolare 15 Maggio 2015. In questo caso la classificazione DPD non può essere dedotta né dall'etichetta DPD (che non esiste), né dalla scheda di sicurezza in quanto il regolamento 2015/830 del 28 Maggio 2015, che ha aggiornato il formato di questo documento, non prevede più questa indicazione. Purtroppo non esiste un modo semplice per individuare i prodotti soggetti al patentino senza consultare la circolare, a meno che non si tratti di casi eclatanti (es. prodotti col simbolo del teschio). Anche l'avvertenza (Attenzione o Pericolo) non aiuta: ci sono prodotti con avvertenza “Pericolo” che non sono soggetti ad autorizzazione all'acquisto e altri che invece sono soggetti, pur riportando la più mite avvertenza “Attenzione”. Non a caso quasi tutte le aziende stanno inviando elenchi (alcune hanno già ripetuto l'invio dopo la “controcircolare”) a tutti i propri clienti che spesso non sanno che pesci prendere.
A partire dal 26 Novembre 2015 saranno esentati dall'autorizzazione all'acquisto e utilizzo i soli prodotti per uso non professionale (se ne rimarranno...). Per quanto riguarda la necessità di stoccaggio “in gabbia” la legge parla chiaro: l'articolo 10 del Decreto 14 Agosto 2012 (recepimento della direttiva sugli usi sostenibili) prevede che l'articolo 24 del DPR 290 (quello che obbliga la segregazione dei prodotti Nocivi, Tossici e Molto Tossici) si applichi a tutti i prodotti per uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione.

Per comodità vi riportiamo un estratto del precedente articolo dove si indicano quali prodotti “NATI CLP” sono soggetti ad autorizzazione all'acquisto e necessità di conservazione sotto chiave sino al 25 Novembre 2015:
Tutti i prodotti con il simbolo GHS 6 (TESCHIO E TIBIE INCROCIATE)


Tutti i prodotti con il simbolo GHS 8


Prodotti con il simbolo GHS 7 (PUNTO ESCLAMATIVO) in concomitanza di alcune frasi
H302 - Nocivo se ingerito.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
+ una qualsiasi delle seguenti frasi: H332 - Nocivo se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Ad esempio: se un prodotto riporta il simbolo GHS07 (PUNTO ESCLAMATIVO) ma ha solo la frase H315 - Provoca irritazione cutanea e null'altro non necessita del patentino.
Il patentino è necessario anche se in etichetta sono presenti le seguenti frasi, indipendentemente dal simbolo:
H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
EUH029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032 - A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH070 - Tossico per contatto oculare.
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.
Quindi, occhio non solo all'etichetta, ma anche alla scheda di sicurezza!

Per saperne di più
  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).
  3. REG. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006
  4. Circolare 15 maggio 2015
  5. Circolare 7 luglio 2015
  6. REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).