Assieme alla Xylella, l'assoluto protagonista delle cronache della filiera dei mezzi tecnici per l'agricoltura è indubbiamente il Pan, ovvero il “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, di cui si dibatte giornalmente ai convegni, sulla carta stampata e sul web. Ormai la discussione si sta focalizzando sui dettagli, quali le modalità di effettuazione dei corsi di abilitazione (formazione a distanza sì o no?) o i controlli delle attrezzature, ma forse non è male soffermarsi ancora una volta sul perché del Pan e non solo sul come, sul dove e sul quando.

Ce lo ha chiesto l'Europa: piccolo ripasso
Nel 2009 è entrata nel vivo la parte legislativa dell'attuazione del “sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”, iniziato nel 2002, con la pubblicazione del “trittico” (chiamato anche Pesticide package) dei provvedimenti: il regolamento 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, la direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili e il regolamento 1185/2009 sulle “statistiche dei pesticidi”. Gli obiettivi comunitari di questo piano di salvaguardia ambientale sono molteplici e di ampio respiro: prevenire i cambiamenti climatici (effetto serra, protocollo di Kyoto, etc.), favorire la natura e la biodiversità, migliorare l'ambiente, la salute e la qualità della vita e migliorare la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. I provvedimenti sui prodotti fitosanitari sono una piccola parte delle aree di azione prioritarie per l'ambiente, la salute e la qualità della vita, che interessano tutte le sostanze chimiche e l'inquinamento acustico. La direttiva sugli usi sostenibili dei prodotti fitosanitari in particolare ha chiesto agli stati membri di mettere a punto dei piani di azione nazionali (Pan, appunto) per ridurre i rischi e gli impatti del mezzo chimico sulla salute umana e ambientale. Il programma dell'Italia è descritto nel Decreto 22 gennaio 2014.

I pilastri del Pan: formazione, informazione e sensibilizzazione, controlli delle attrezzature, divieto dei trattamenti aerei, protezione delle aree vulnerabili, manipolazione e stoccaggio agrofarmaci, difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
Formazione
Al primo punto della strategia, il provvedimento prevede l'organizzazione di corsi di formazione per il rilascio di certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo, alla vendita e per l'esercizio dell'attività di consulente. Nonostante queste tre figure professionali siano indispensabili per il successo della strategia, l'organizzazione dei corsi è in enorme ritardo: poche regioni si sono attivate nella teoria (solo 9 regioni hanno legiferato in merito) e ancora meno nella pratica (ci risulta che solo 2-3 regioni abbiano attivato qualche corso). Ma l'Expo insegna che saremo tutti pronti un giorni prima della scadenza del 26 novembre prossimo.

Informazione e sensibilizzazione
La norma prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Pan, quindi a partire dal 13 febbraio scorso, mettano in piedi programmi di informazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per l'uomo e l'ambiente dell'uso dei prodotti fitosanitari e sui benefici delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla lotta integrata e biologica. Verrà realizzato un unico sito web nazionale rivolto a utilizzatori professionali e non professionali e alla popolazione in genere.

Controlli delle attrezzature
Il controllo delle attrezzature per la distribuzione degli agrofarmaci (secondo il provvedimento 600000 macchine, di cui il 31% per le colture arboree) da volontario diventa obbligatorio: entro il 26 novembre 2016 atomizzatori di vario tipo, cannoni, irroratrici per il diserbo, fogger e similari dovranno essere controllate in un centro autorizzato (circa 150 in Italia). Le cosiddette pompe a spalla e quelle a motore senza ventilatore (quando non usate in coltura protetta) sono invece esonerate dai controlli, che in tutti gli altri casi dovranno essere ripetuti ogni 5 anni sino al 2020 e successivamente ogni 3 anni.

Divieto dei trattamenti aerei
Tra le pratiche fitosanitarie più vietate ma anche tra le più derogate, le applicazioni con mezzi aerei potranno essere consentite da Regioni e Province autonome solo in casi particolari e in assenza di alternative, dopo aver ricevuto il via libera da parte del ministero della Salute con il beneplacito del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un modo per uccidere nella culla la neonata figura professionale di “pilota di droni”?

Protezione delle aree vulnerabili
I tre ministeri coinvolti (Salute, ex Agricoltura ed ex Ambiente, per farla breve) hanno stilato le linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della biodiversità. Ne parleremo in dettaglio in un prossimo articolo. In applicazione di queste linee guida, le Regioni e Province autonome potranno limitare prodotti indesiderati e favorirne la sostituzione con strategie di difesa alternative, quali il metodo di produzione biologico e/o l'impiego di formulati a base di sostanze attive a basso rischio (per la verità ancora un po' pochine: sono solo due per adesso: COS-OGA e Cerevisane). Nel mirino delle misure sono i prodotti pericolosi per l'ambiente acquatico, quelli a rischio di percolazione nella falda, quelli contenenti sostanze prioritarie pericolose (vedere il provvedimento) o CMR di categoria 1A e 1B1, quelli riportanti in etichetta frasi di rischio considerate preoccupanti (Frasi CMR: R40 - Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti; R45 - Può provocare il cancro; R60 - Può ridurre la fertilità; R68 - Possibilità di effetti irreversibili2; R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati; R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità; R63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; R64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno; sensibilizzanti: R42 - Può causare sensibilizzazione per inalazione e R43 - Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle) e quelli che prevedono misure di mitigazione del rischio per le acque sotterranee o gli organismi non bersaglio (tipicamente organismi acquatici, ma anche artropodi o altre piante). Le limitazioni/esclusioni sono modulate nel tempo e nello spazio in funzione del livello di preoccupazione, a cominciare dalle sostanze CMR di categoria 1A e 1B. Limitazioni ai trattamenti a strade e ferrovie, istituzione di distanze minime da rispettare in caso di trattamenti in prossimità di aree frequentate da persone (es. parchi e giardini pubblici), drastica limitazione del diserbo chimico in ambiente urbano e divieto dei trattamenti alle alberate stradali durante la fioritura sono misure che le autorità locali dovranno applicare in modo sempre più puntuale.

Manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci
Gli utilizzatori professionali devono già rispettare (sin dall'inizio del 2015) le buone pratiche di manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci, con misure che vanno dalla necessità di immagazzinarli in ambienti chiusi e a uso esclusivo, all'adozione di meccanismi di prevenzione della contaminazione delle acque, all'adeguata segnalazione di potenziali pericoli tramite apposita cartellonistica.

Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
Cuore del provvedimento, la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari si prefigge di ridurre il rischio umano e ambientale derivante dal loro impiego, attraverso l'adozione di strategie di difesa fitosanitaria integrata e di misure di prevenzione basate sulle tecniche agronomiche, la diffusione dell'agricoltura biologica e l'uso di prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.
A oltre 30 anni dall'adozione del “Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata”, risalente al 1987, la difesa fitosanitaria integrata, da attività sovvenzionata diventa standard di riferimento per tutti i tipi di agricoltura, con l'ambizioso obiettivo di garantire un livello di difesa adeguato utilizzando meno l'hardware (minori input chimici) e più il “software” (più conoscenza tecnica, garantita dalla nuova figura del consulente, dalla disponibilità di banche dati aggiornate, da reti meteorologiche e da modelli previsionali sempre più sofisticati e attendibili). Oltre a questi adempimenti “di minima” le aziende agricole potranno continuare a cimentarsi anche nelle eccellenze della difesa integrata volontaria aderendo ai disciplinari di produzione integrata elaborati e certificati a livello regionale. Il Pan delinea come obiettivo dei 5 anni della sua validità una riduzione dell'impiego dei prodotti contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione. Altro obiettivo del Pan è l'incremento delle superfici coltivate secondo i dettami dell'agricoltura biologica.

Verifica
Come ogni Piano che si rispetti, occorre verificare se la direzione in cui si procede è quella giusta: il regolamento sulle statistiche dei pesticidi, il 1185/2009, annualmente quantificherà le vendite suddivise per principi attivi e classi di principi attivi e stimerà i quantitativi effettivamente distribuiti dagli utilizzatori professionali su colture selezionate in base al tipo di prodotti autorizzati e alla superficie coltivata. Dall'altra parte i monitoraggi delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee verificheranno l'efficacia e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio, mentre l'analisi dei residui sulle derrate alimentari misureranno il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti.

Per saperne di più
  1. DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
  2. DECISIONE N. 1600/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
  3. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
  4. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (1)
  5. Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1)
1 Cancerogene oppure Mutagene o tossiche per la Riproduzione di categoria 1A (effetti accertati in base a studi sull'uomo) o 1B (effetti presunti in base a studi sugli animali da esperimento ma non nell'uomo)
2 Caratteristico delle sostanze mutagene