Procede l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 150 del 14 agosto 2012 e del successivo decreto del 22 gennaio 2014, il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile degli agrofarmaci (Pan).

Tra le tante novità che ha apportato, una molto importante per tutto il settore agricolo è il nuovo sistema di formazione e di certificazione delle competenze dei professionisti operanti nel settore della difesa delle colture.

Proprio perché si tratta di un sistema che mira a dimostrare l’effettiva competenza e preparazione, scompaiono i vecchi patentini, che saranno sostituiti da certificati di abilitazione: uno per i consulenti, uno per i distributori ed uno per tutti gli utilizzatori professionali.
In particolare il nuovi sistema per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’impiego e alla consulenza è in vigore dallo scorso 26 novembre 2014 ma sarà obbligatoria dal prossimo 26 novembre 2015.

AgroNotizie ha intervistato Floriano Mazzini, membro del Comitato tecnico scientifico per il Pan, per  fare il punto sulla messa a punto del sistema.
Vediamo alcuni cambiamenti di base apportato dal nuovo sistema di formazione.

Agricoltori ed utilizzatori professionali
Dal 26 novembre 2015 tutti i prodotti fitosanitari, con l’unica eccezione di quelli che in etichetta avranno la dicitura “per uso non professionale”, potranno essere venduti solo ai possessori dello specifico certificato di abilitazione; questo per tutti i prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla classe tossicologica (che, tra l’altro, con la nuova classificazione Clp scompare).
Quindi, sia che si voglia acquistare rame e zolfo, sia che si voglia acquistare prodotti più tossici… ci vorrà il certificato. Ed il rivenditore dovrà prendere nota sia del numero di certificato di ogni cliente, sia della rispettiva scadenza.
Una cosa di non poco conto se si pensa che in Italia, nelle regioni dove è maggiormente diffuso, solo il 30% degli agricoltori è in possesso del vecchio patentino; ergo, poco meno di un milione di agricoltori dovranno fare il corso entro il 26 novembre di quest’anno, altrimenti non potranno più acquistare i prodotti fitosanitari necessari per la difesa delle loro colture.

Distributori e rivenditori
Dal 26 novembre 2015 al momento della vendita presso il rivenditore dovrà essere presente almeno una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
Il distributore dovrà poi verificare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo da parte dell’acquirente professionale e registrarne i dati nei documenti di vendita.
Questo lo dovrà fare per tutti i prodotti ad uso professionale, quindi per tutti i prodotti fitosanitari indipendentemente dall’appartenenza alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente o non pericolosi.
Inoltre il distributore dovrà fornire adeguate informazioni agli acquirenti ed utilizzatori di prodotti non professionali e fornire solo prodotti recanti la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.

Consulenti
Dal 26 novembre 2015 inizieranno l’attività anche i consulenti, una nuova figura professionale  il cui servizio sarà obbligatorio per l’azienda agricola solo quando:
  • è inserita in un Piano operativo dell’Ocm che prevede l’adesione alla difesa integrata volontaria e l’assistenza tecnica specifica;
  • aderisce alla specifica misura del Per (produzione integrata = difesa integrata volontaria ) e si avvale di un servizio di consulenza specifico promosso nell’ambito del Per.
Qualora la Regione o la Provincia autonoma non sia in grado di svolgere le attività a suo carico previste dal Pan (monitoraggio, bollettini, informazioni tecniche, etc.) le aziende agricole potranno inoltre avvalersi dei consulenti privati e richiederne il rimborso all’ente pubblico attraverso i Per.
In ogni caso la consulenza non sarà obbligatoria per la singola azienda (non inserita in misure specifiche di Ocm o Per) che potrà comunque utilizzare i prodotti fitosanitari sulla base della propria esperienza, in funzione delle indicazioni dei bollettini territoriali, avvalendosi di tecnici di propria fiducia anche non in possesso dell’abilitazione alla consulenza.

La formazione di agricoltori, rivenditori e consulenti
Ruolo Chi può farlo Ore di formazione per il rilascio Ore di formazione per il rinnovo
Agricoltore Maggiorenne (senza alcun titolo di studio specifico) 20 12
Rivenditore Diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, ambientali, biologiche, chimiche, mediche e veterinarie 25 12
Consulente Diploma o laurea in discipline agrarie e forestali 25 12


Pan fitosanitari: il punto su formazione e consulenza


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